Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-04-2011) 17-08-2011, n. 32120

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza resa in esito all’udienza del giorno 11/5/2010, la Corte di Appello di Brescia, pronunziando su appelli del PG e dell’imputato, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha applicato a Q.F. ritenuto responsabile di omicidio colposo in danno del passeggero trasportato sul motociclo condotto dallo stesso imputato, e di guida in stato di ebbrezza alcolica, la pena dell’ammenda pari ad Euro 300,00 in aggiunta alla pena detentiva già irrogata in primo grado per la guida in stato di ebbrezza (etanolo g/l 1,41), così interamente rigettando l’appello dell’imputato e ferma restando ogni altra statuizione in ordine all’omicidio colposo e alla stessa guida in stato di ebbrezza alcolica.

L’imputato Q.F. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

Parte ricorrente denunzia:

erronea applicazione della legge penale e mancata valutazione di elementi di fatto che avrebbero dovuto portare alla assoluzione del Q. per non aver commesso il fatto.

La sentenza di appello avrebbe fatte proprie le argomentazioni del giudice di primo grado sulla negligenza e sulla colpa del Q. senza nulla aggiungere così da mostrare di non aver dato risposta alcuna ai motivi di appello;

Nessuna certezza avrebbe raggiunto il ragionamento della Corte di Appello in ordine alla deficienza di attenzione o sollecitudine per la quale il motociclista Q. avrebbe tenuto una velocità eccessiva mancando l’acquisizione di qualsiasi misurazione strumentale di quella velocità e qualsiasi valutazione peritale sul significato della lunghezza della frenata di cui furono trovate tracce a terra significative, secondo le tabelle invocate dalla difesa, di una velocità inferiore a 60 Km/h. La Corte avrebbe poi trascurato che la manovra di sorpasso posta in essere dal motociclista si era tutta svolta all’interno della sua corsia di marcia.

Ancora la ubriachezza del Q. non sarebbe stata causa dell’incidente e della morte per essere stata la catena causale tra quegli eventi e la condotta di guida del motociclista interrotta dalla condotta del guidatore della autovettura tamponata che si era trattenuto, marciando nello stesso senso del motociclista, presso il centro strada in linea parallela a quella di mezzeria, senza sgombrare in pochi secondi l’area di manovra, così costituendo un ostacolo inaspettato. Con un secondo motivo di censura il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale per mancata attribuzione delle attenuanti generiche e di una pena contenuta nel minimo dell’editto avuto riguardo alle condizioni di vita individuali, familiari e sociali del Q., dichiarato dalla sua difesa tossicodipendente per uso di oppiacei, affetto da HIV e anti HCV Ab positivo, frequentatore del Sert di Bergamo e portatore di gravi esiti delle lesioni seguite all’incidente per cui è processo.

All’udienza pubblica del 14/4/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Questa Corte rileva che il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. La prima censura ripete argomentazioni già sottoposte al giudice di appello con l’aggiunta che ad esse la sentenza di appello non avrebbe dato risposta. La risposta motivazionale della Corte è invece ampia e compiuta posto che offre una logica ricostruzione in fatto di tutti gli elementi acquisiti al processo (per esempio l’eccesso di velocità, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, è accertato senza alcuno spazio di dubbio, grazie ad una compiuta valutazione di sintesi che combina le testimonianze, le tracce sull’asfalto, e, massimamente, gli effetti della velocità reale "fotografati" attraverso i danni cagionati, dall’impatto, ai veicoli coinvolti). Le censure sono manifestamente infondate anche in punto di causalità degli eventi addebitati, posto che, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorso, la sentenza di appello ha ampiamente motivato in punto di causalità sufficiente ed esclusiva della condotta del motociclista, senza alcuna rilevanza di inesistenti infrazioni o condotte di guida scorrette del conducente del veicolo in svolta, che il motociclista, giusta la ragionata ricostruzione della sentenza impugnata andò a tamponare con estrema violenza. Peraltro il ricorrente sviluppa censure che si pongono al di fuori del catalogo di cui all’art. 606 c.p.p., dal momento che in sostanza esse sollecitano una rivalutazione del fatto, interdetta al giudice di legittimità quando la ricostruzione operata dal giudice di merito sia raggiunta, come è avvenuto nel caso che ne occupa, con argomentazioni logiche, prive di contraddizioni, discontinuità, insufficienze dimostrative.

Anche le censure proposte con il secondo motivo ripetono temi già presentati al giudice di appello che in quella sede già adeguatamente ne ha dimostrato l’infondatezza.

La sentenza impugnata ha speso in ordine alla negazione delle attenuanti generiche e alla entità della pena in concreto irrogata, motivazione ampia e puntuale, alla luce della quale la pena non risulta essere determinata con arbitrio e la negazione delle generiche affidata principalmente alla notevole entità della colpa, alla gravità delle conseguenze del sinistro e ai numerosi precedenti anche gravi individuati a carico dell’imputato risulta insuscettibile di censura. Le malattie già denunciate in appello, in quanto legate a scelte dello stesso imputato, non costituiscono elementi utili per una valutazione positiva che porti alla attribuzione delle dette attenuanti.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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