T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 19-09-2011, n. 711

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 2429 giugno 2000 e depositato il successivo 29 luglio, il sig. B.B. – premesso di avere partecipato al concorso interno per titoli bandito dal Comune di Frosinone per n. 3 posti di Istruttore Direttivo – Cat. D posizione economica D1 – ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale è stato collocato al 4° posto della graduatoria con punti 8,25.

2) A sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure:

I) Violazione di legge; eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto; illogicità manifesta.

In difformità dei criteri di valutazione dei titoli di cui all’art. 19 del Regolamento delle Assunzioni del Comune di Frosinone, la Commissione Esaminatrice ha attribuito al ricorrente soltanto due punti per l’espletamento di mansioni riconducibili alla 7° q.f. avendo erroneamente considerato un solo anno di servizio in funzione analoga al posto da ricoprire (il 1996) e non anche l’anno 1997.

Ciò in quanto in quell’anno (1997) il ricorrente ha rinunciato al riconoscimento delle differenze stipendiali ma non anche, come ritenuto dalla Commissione, alle funzioni superiori.

II) Violazione dell’art. 4 del CCNL Comparto Autonomie Locali del 31.3.1999.

Il ricorrente è stato leso anche dalla violazione del Contratto Collettivo, in quanto per accedere a un posto di categoria D per progressione interna è necessario il possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l’accesso dall’esterno, ovvero il diploma della scuola media superiore.

III) Violazione dell’art. 21 del Regolamento delle Assunzioni.

I titoli di studio sono stati considerati solo come titoli richiesti per l’accesso al concorso ma, essendo i titoli allegati dai candidati diversi tra loro, avrebbero dovuto anche essere oggetto di specifica valutazione, con attribuzione di un punteggio diverso rispetto al diverso grado di istruzione.

3) Con atto depositato il 31 luglio 2000, si è costituito in giudizio il Comune di Frosinone, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili.

4) Con ordinanza n. 698 del 28 settembre 2000, la Sezione ha respinto la domanda di tutela cautelare.

5) Con comparsa del 5 novembre 2009, i signori E.O., L.B. e L.B., eredi del ricorrente – deceduto nelle more del giudizio, in data 13.1.2007 – si sono costituiti in giudizio.

6) Alla pubblica udienza del 14 luglio 2011, la causa è stata riservata per la decisione.

7) In via preliminare va respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione.

8) Osserva il Collegio che la controversia in esame riguarda una procedura concorsuale interna per il passaggio dalla categoria C posizione economica C2 alla superiore categoria D istruttore direttivo posizione economica D1.

9) Orbene secondo il criterio stabilito dalla Corte di Cassazione, "in tema di impiego pubblico privatizzato, l’art. 63, comma 4, d.lgs 30 marzo 2001 n. 165 si interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale sull’art. 97 cost., nel senso che per "procedure concorsuali di assunzione", attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione "ex novo" dei rapporti di lavoro (essendo tali le procedure aperte ai candidati esterni, ancorché vi partecipino anche soggetti già dipendenti pubblici) ed i procedimenti concorsuali interni destinati a consentire l’inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, profilandosi in tal caso una novazione oggettiva dei rapporti lavorativi, mentre restano devolute alla giurisdizione del g.o. le controversie relative a procedure riguardanti le progressioni all’interno di ciascuna area professionale o categoria. (Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2009, n. 21558).

9) Ne consegue che appartiene alla giurisdizione del g.a. la controversia relativa al concorso interno in esame, vertendosi in tal caso in un’ipotesi di passaggio verticale di funzioni a livello qualitativo più elevato, richiedente una più completa professionalità ed un maggior bagaglio di esperienze.

10) Nel merito il ricorso è infondato.

11) Quanto al primo motivo, osserva il Collegio che la Commissione ha correttamente stabilito che avrebbe valutato "i titoli di servizio unicamente se certificati da documento originale, documentazione in copia conforme all’originale o da apposita attestazione del personale" e che avrebbe attribuito punti 2 fino a un massimo di 6 punti, per ogni anno di servizio con funzioni identiche analoghe superiori a quelle del posto messe a concorso".

Il ricorrente ha prodotto come unico documento attestante lo svolgimento del servizio nella qualifica superiore l’attestazione dell’Ufficio del personale relativa al periodo 1.1.96 – 31.12.96, in cui viene anche specificato che il ricorrente successivamente al 31.1.96 ha rinunciato all’incarico di mansioni superiori per motivi sindacali, come pure riportato nella delibera n. 607 del 20.5.1997, in cui a seguito della rinuncia del ricorrente, viene rappresentata la diminuzione da 12 a 11 dei dipendenti adibiti a mansioni superiori.

Correttamente, quindi, la commissione ha attribuito il punteggio per lo svolgimento delle mansioni superiori riferito a un solo anno.

12) Anche il secondo è terzo motivo sono destituiti di fondamento, posto che il ricorrente è stato legittimamente ammesso al concorso in quanto titolare del diploma di scuola superiore e di una anzianità nella qualifica pari ad almeno tre anni.

I diversi titoli di studio (laure, diploma, licenza media) non hanno dato luogo all’attribuzione di punteggi differenziati in quanto tutti ritenuti come requisiti di accesso.

Va detto, inoltre, che in realtà l’importanza del titolo aveva una specifica rilevanza nella determinazione dei requisiti di accesso, posto che al titolo superiore corrispondeva un’anzianità di servizio minore.

13) In conclusione, il ricorso deve essere respinto, siccome destituito di giuridico fondamento.

14) Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 1044/2000, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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