Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 11-08-2011) 18-08-2011, n. 32328 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso l’ordinanza con cui in data 17.5.2011 il Tribunale di Lecce disponeva per B.M. – le cui imputazioni provvisorie riguardano tentata estorsione continuata in concorso e con l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, nonchè plurime violazioni della legge armi in relazione ad una pistola – la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso una Cooperativa, con disposizioni pertinenti le sue esigenze di cura anche psichiatrica, ricorre il difensore fiduciario, con due motivi:

contraddittorietà e manifesta illogicità, palese carenza della motivazione, travisamento della prova, perchè erroneamente il Tribunale avrebbe escluso che fosse stata chiesta la revoca della custodia cautelare, in quanto la richiesta di sostituzione con gli arresti domiciliari sarebbe stata richiesta solo in via subordinata, avendo espressamente la difesa chiesto al Riesame, innanzitutto, l’annullamento dell’ordinanza del GIP laddove aveva respinto entrambe le richieste, di revoca o sostituzione; il Tribunale avrebbe quindi errato nell’interpretare la richiesta rivoltagli, sorretta e coerente alla deduzione di totale insussistenza delle esigenze cautelari, oltre che per le condizioni di salute anche per la sua condotta auto ed etero-accusatoria, idonea a recidere ogni legame con gli ambienti criminali di Taranto;

– "inosservanza ed erronea applicazione della legge, ultra petitum dell’ordinanza emessa dal tribunale, diritto alla cura per motivi di salute": illegittimamente il Riesame avrebbe utilizzato l’atto denominato ‘integrazione alla relazione di perizia d’ufficiò, con l’indicazione di una struttura idonea alla cura, presentata per fax la mattina stessa dell’udienza dal perito d’ufficio, senza possibilità di un esame difensivo e in contrasto con il diritto del malato di scegliere le più adeguate soluzioni di cura.

2.1 Manifestamente infondato è il secondo motivo. Assorbente è il rilievo che dal verbale di udienza 17.5.2011 risulta che il difensore "prende atto della certificazione del dr. S. pervenuta oggi a mezzo fax e deposita memoria". Quindi non vi è stata alcuna richiesta di termine per esame del documento, sul quale è stato accettato il pieno contraddittorio, nè il perito d’ufficio ha esorbitato dai propri compiti, il quesito concludendosi con un espresso richiamo all’eventualità di un ricovero (sicchè la precisazione del 17.5 è del tutto coerente al mandato ricevuto).

2.2 Il primo motivo è fondato nei termini che seguono. Ancorchè la richiesta di riesame del 6.4.2011 argomenti sovrapponendo di continuo aspetti in parte diversi, afferenti contemporaneamente la mancanza delle esigenze cautelari ovvero la loro attenuazione e sorretti da ragioni differenti trattate in modo ugualmente sovrapposto (tra cui l’inconciliabilità delle condizioni di salute con lo stato di detenzione), dalla lettura integrale di tale atto (che non può non esser svolta alla luce degli inequivoci termini della richiesta originariamente rivolta al GIP) appare indubitabile che l’odierno ricorrente non si è limitato a richiedere la sola sostituzione della custodia carceraria con gli arresti domiciliari.

Di "revoca" della misura, posta in dichiarata alternativa alla "modifica" della stessa, parlano infatti sia il testo della richiesta (fg. 2, paragr.2, quinta riga) che la formalizzazione delle sue conclusioni ("voglia dichiarare l’annullamento dell’ordinanza… con la quale è stata rigettata la richiesta di revoca della misura della custodia cautelare in carcere o la sua modifica…"), oltre che la memoria depositata in udienza (che reca la locuzione "revoca della misura cautelare" anche in grassetto, pag. penultima, seconda parte).

E certamente la richiesta rivolta al GIP riguardava sia la revoca che, in subordine, la modifica della misura.

Ora, poichè il Tribunale ha espressamente argomentato di giudicare la propria cognizione limitata al punto della sostituzione della misura, ritenendo a sè devoluto solo quello, con preclusione di ogni indagine sul tema/punto dell’eventuale totale assenza di esigenze cautelari in funzione della revoca della custodia, appare inevitabile l’annullamento dell’ordinanza per nuovo esame dell’intera articolata richiesta.

P.Q.M.

Annulla con rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lecce per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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