Corte Suprema di Cassazione – Civile Sezione I Sentenza n. 21424 del 2006 deposito del 05 ottobre 2006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C. M. C., con ricorso al Giudice di pace di Caulonia, proponeva opposizione avverso una cartella esattoriale, relativa alla esazione di una sanzione amministrativa attinente a una violazione del codice della strada. Deduceva che la cartella era stata notificata oltre il termine stabilito dall’art. 204 C.S., la prescrizione della sanzione, la violazione della legge n. 46 del 1999, per la mancata indicazione nella cartella dell’autorità dinanzi alla quale proporre l’opposizione. In contraddittorio con il Prefetto di Reggio Calabria – il quale deduceva che, non avendo l’opponente proposto ricorso avverso il verbale di accertamento, esattamente si era proceduto all’iscrizione a ruolo, che il verbale era stato notificato il 12 settembre 1999 e la cartella era stata notificata il 30 giugno 2001, molto prima del decorso del termine quinquennale di prescrizione, che la censura riguardante la mancata indicazione nella cartella dell’autorità alla quale ricorrere andava proposta nei confronti dell’esattore e non della Prefettura – il Giudice di pace accoglieva l’opposizione, con sentenza depositata il 19 febbraio 2002, notificata il giorno 11 aprile 2002. Ciò in quanto, secondo quanto esposto nella sentenza, prima dell’iscrizione a ruolo non era stata emessa l’ordinanza-ingiunzione.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso a questa Corte l’Ufficio territoriale del Governo di Reggio Calabria, con atto notificato alla C. il 10 giugno 2002. La parte intimata non ha depositato difese.

Motivi della decisione

Con il ricorso si denunciano la violazione degli artt. 203 del C.S. e 27 della legge n. 689 del 1981, nonché vizi motivazionali. Si premette che l’opponente aveva impugnato una cartella esattoriale emessa a seguito della notifica di un verbale di accertamento di una violazione del codice della strada, notificato il 24 luglio 1997, lamentando: a) che la cartella fosse stata notificata oltre il termine stabilito dall’art. 204 C.S.; b) la prescrizione della sanzione; c) la violazione della legge n. 46 del 1999, per la mancata indicazione nella cartella dell’autorità dinanzi alla quale proporre l’opposizione. Si premette altresì che esso ricorrente aveva dedotto che, non avendo l’opponente proposto ricorso avverso il verbale di accertamento, esattamente si era proceduto all’iscrizione a ruolo che il verbale era stato notificato il 12 settembre 1999 e la cartella era stata notificata il 30 giugno 2001, molto prima del decorso del termine quinquennale di prescrizione, che la censura riguardante la mancata indicazione nella cartella dell’autorità alla quale ricorrere andava proposta nei confronti dell’esattore e non della Prefettura.

Con il ricorso si deduce che erroneamente, in violazione delle norme sopra indicate, il Giudice di pace abbia accolto l’opposizione, affermando che la cartella non poteva essere emessa, non essendo stata previamente emessa l’ordinanza-ingiunzione. Infatti, a norma dell’art. 203 C.S., in mancanza d’impugnazione del verbale di accertamento notificato, questo diventa titolo esecutivo, e sulla sua base può essere emessa la cartella di pagamento.

Il ricorso è fondato.

In materia di violazioni del codice della strada l’art. 203, ultimo comma C.S. prevede che, qualora avverso il verbale di accertamento della violazione non sia stato prodotto ricorso al Prefetto – né sia stato proposto ricorso giurisdizionale, secondo quanto parimenti consentito – e non sia stato neppure effettuato il pagamento in misura ridotta consentito dall’art. 202, il verbale diventa titolo esecutivo, per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e delle spese del procedimento, cosicché la relativa somma potrà essere iscritta a ruolo per l’esazione, ai sensi dell’art. 206 C.S., senza che debba essere emanata l’ordinanza-ingiunzione, la quale, a norma dello stesso art. 203, fa seguito solo alla proposizione del ricorso amministrativo al Prefetto.

Ne deriva la fondatezza del ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Giudice di pace di Caulonia., in persona di altro giudice, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte di cassazione

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Giudice di pace di Caulonia in persona di altro giudice.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *