Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-04-2011) 18-08-2011, n. 32338

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 21 12.2010 il Tribunale di Bologna in composizione collegiale respingeva l’istanza avanzata dal difensore di D.C.A. di revoca della misura cautelare della custodia in carcere disposta con ordinanza in data 7.1.2010 e in subordine di sostituzione della stessa con la misura degli arresti domiciliari.

Riteneva infondata la richiesta di revoca della misura fondata sul decorso del termine di cui all’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 3, sottolineando come ai fini dell’applicabilità della retrodatazione dei termini custodiali di cui all’art. 297 c.p.p., comma 3, alla luce dei principi espressi dalla S.C. (Cass. 4669/05) occorre che il P.M. procedente disponga concretamente degli elementi per la formazione di istanza cautelare unitaria, circostanza che non poteva essere desunta dal fatto che le richieste di misura provenissero da magistrati diversi appartenenti allo stesso ufficio.

Aggiungeva che comunque i termini non erano decorsi anche nell’ipotesi di retrodatazione dell’ordinanza considerato che in data 22.6.2010 il GIP aveva emesso decreto di giudizio immediato.

Aggiungeva che non vi erano elementi per una modifica della misura in melius.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’indagato deducendo che l’ordinanza impugnata è incorsa in violazione di legge per inosservanza del disposto dell’artt. 297 c.p.p., art. 303 c.p.p., comma 1, lett. A), n. 3, art. 13 Cost.. Lamenta il ricorrente che il procedimento in argomento (n. 29/09 RG NR)a seguito di trasferimento del P.M.: titolare era stato assegnato al P.M. che aveva in Carico anche il procedimento n. 1903/09 RGNR,che in data 9.6.2010 aveva chiesto decreto di giudizio immediato emesso dal GIP in data 22.6.2010. Sostiene che il 14.9.2009, data di emissione della misura relativa al procedimento n. 1903/09 RGNR esistevano già tutti i presupposti per emettere la misura nel procedimento n. 29/09, prova ne è che la richiesta era datata 5.5.2009. Chiedeva pertanto la retrodatazione della misura disposta il 7.1.2010 al 14.9.2009 e la perdita di efficacia della stessa.

Il ricorso è manifestamente infondato e come tale va dichiarato inammissibile. Come indicato dal Tribunale di Bologna, nell’ordinanza in questa sede censurata, anche nell’ipotesi di retrodatazione dell’ordinanza 7.1.2010 al 14.9.2010 i termini relativi alla fase delle indagini ( art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 3), pari ad anni 1) non erano decorsi alla data del 22.6.2010, momento in cui il GIP ha emesso decreto di giudizio immediato con conseguente applicazione dell’ulteriore termine di fase previsto dall’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b).

Il ricorso è pertanto inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., consegue il condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle somma di Euro mille alla Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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