T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-09-2011, n. 7390 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor E.N. ha impugnato – con contestuale richiesta di tutela cautelare – il provvedimento (comunicatogli l’11.3.2011) col quale – in buona sostanza – lo si è escluso dal concorso indetto per l’ammissione di 50 allievi al primo anno del 193° Corso dell’Accademia per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri. (G.U., IV s.s., n.103 del 28.12.2010).

Nella Camera di Consiglio del 12.7.2011: data in cui il relativo ricorso (dopo l’emanazione di un’apposita ordinanza istruttoria) è stato (ri)sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale – al prescritto vaglio collegiale, si constata che il procuratore del N. ha depositato in giudizio un documento che comprova irrefutabilmente come il proprio assistito non abbia più interesse (in considerazione degli sviluppi avuti, "medio tempore", dalla situazione) ad ottenere un pronuncia sul "merito" della controversia da lui instaurata.

Nel dare atto di quanto sopra, il Collegio (che, da un lato, ravvisa giustificati motivi per far luogo alla compensazione delle ordinarie spese di lite e – dall’altro – non ritiene che vi siano i presupposti per procedere alla liquidazione delle spese di una verificazione che, per ammissione dello stesso Comando Generale della G.d.F., non è comunque stata effettuata) non può che concludere per un’immediata declaratoria di improcedibilità della proposta impugnativa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

definitivamente pronunciando in rito,

dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe;

compensa, tra le parti, le ordinarie spese di lite.

Nulla per le spese relative alla verificazione disposta con ordinanza collegiale n.3881/2011.

Ordina che la presente sentenza (che, a cura della Segreteria, dovrà esser trasmessa anche al Comando Generale della G.d.F.) sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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