Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-12-2011, n. 29782 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che il Giudice di pace di Erice ha accolto l’opposizione proposta da G.D. avverso l’ordinanza-ingiunzione della Capitaneria di Porto di Trapani con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa per violazione dell’art. 1164 del cod. nav., per inottemperanza ad un provvedimento legalmente dato dall’autorità;

che dalla sentenza impugnata emerge che con l’opposizione il G. aveva lamentato la illegittimità del provvedimento sanzionatorio perchè lo stabilimento occupava una superficie inferiore a quella assentita dalla concessione, nonchè la inopportunità della nota del 3 agosto 2008, in quanto notificata nel pieno della stagione estiva;

che il Giudice di pace ha rilevato che la motivazione dell’ordinanza- ingiunzione era generica e che il provvedimento legalmente dato – consistente nell’ordine di modificare la recinzione dello stabilimento balneare in (OMISSIS) attraverso l’eliminazione dell’ampliamento a forma di trapezio, in quanto non conforme al nuovo piano di utilizzo delle spiagge – non poteva ritenersi legittimo, atteso che il nuovo piano non era ancora stato approvato dal competente assessore regionale;

che la cassazione di questa sentenza è chiesta dal Ministero dei Trasporti e dalla Capitaneria di Porto di Trapani sulla base di tre motivi;

che l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con il primo motivo di ricorso, le amministrazioni ricorrenti denunciano violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 1164 cod. nav., nonchè vizio di motivazione, dolendosi in primo luogo del fatto che il Giudice di pace abbia accolto l’opposizione per motivi non specificamente dedotti nell’atto di opposizione;

che le ricorrenti ritengono meritevoli di censura le ragioni poste a fondamento della decisione, tutte volte a criticare il comportamento della p.a. e i tempi di svolgimento della potestà sanzionatoria, piuttosto che a verificare la condotta in concreto tenuta dall’opponente che, dopo aver ricevuto l’ordine di rimozione il 3 agosto 2004, aveva chiesto il 9 agosto un differimento, negato il 13 agosto, e che tuttavia non aveva ancora adempiuto a quanto imposto il 17 agosto, data dell’accertamento dal quale era poi scaturita l’ordinanza-ingiunzione;

che sarebbe poi errata la motivazione relativamente alla inefficacia del piano comunale delle spiagge, atteso che lo stesso, dotato di dichiarazione di immediata esecutività, era entrato in vigore dopo la sua pubblicazione per quindici giorni nell’Albo pretorio del Comune;

che con il secondo motivo di ricorso, le amministrazioni ricorrenti denunciano violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e vizio di motivazione insufficiente con riferimento alla questione della asserita inefficacia del piano di spiaggia, rilevando che la questione non era stata dedotta nei motivi di opposizione e che comunque lo stesso opponente aveva sostenuto la piena conformità dello stabilimento alla concessione e al piano di spiaggia;

che con il terzo motivo di ricorso, le amministrazioni ricorrenti denunciano violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e della L. n. 241 del 1990, art. 3 nonchè vizio di motivazione, con riferimento alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata in ordine alla motivazione del provvedimento impugnato, trattandosi di tema che non aveva formato oggetto dei motivi di opposizione;

che con il quarto motivo di ricorso, le amministrazioni ricorrenti denunciano violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e vizio di motivazione insufficiente con riferimento alla ritenuta illegittimità del provvedimento di sgombero perchè non preceduto dalla revoca della concessione;

che tutti i motivi sono fondati, sicchè il ricorso va accolto;

che invero, dalla sentenza impugnata emerge, come esattamente affermato dalle amministrazioni ricorrenti, che l’opponente aveva dedotto, a sostegno della sua opposizione, la illegittimità del provvedimento in data 3 agosto 2004, perchè lo stabilimento occupava una superficie inferiore a quella legittimata dalla concessione, nonchè la inopportunità del predetto provvedimento, perchè notificato nel pieno della stagione estiva;

che il Giudice di pace ha accolto l’opposizione fondando essenzialmente la propria pronuncia sulla inefficacia del piano di spiaggia, in quanto non ancora approvato dal competente assessore regionale, nonchè sull’asserita non tempestività dell’esercizio, da parte delle amministrazioni competenti, della potestà sanzionatoria;

che all’evidenza, le ragioni poste dal Giudice di pace a fondamento della propria decisione non sono ri-conducibili a quelle dedotte nell’atto di opposizione, quali risultanti dalla medesima sentenza impugnata;

che questa è quindi viziata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo questa Corte più volte affermato che il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d’ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all’iniziativa di parte, nonchè ai limiti della modificazione della causa, petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione (v. , da ultimo, Cass. n. 9178 del 2010);

che il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Giudice di pace di Erice che, in persona di diverso giudicante, procederà a nuovo esame dei motivi di opposizione proposti con il ricorso L. n. 689 del 1981, ex artt. 22 e 23;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Erice, in persona di diverso giudicante.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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