Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-04-2011) 18-08-2011, n. 32335 Attenuanti comuni generiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 17.5.2010 il GUP presso il Tribunale di Massa, concesse le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata recidiva, al fine di adeguare la pena all’effettiva gravità del fatto, lo condannava, all’esito del giudizio abbreviato, per spaccio continuato alla pena di anni 5 mesi 4 di recl. ed Euro 24.000,00 di multa.

Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Genova lamentando vizio di violazione di legge con riguardo la concessione delle circostanze attenuanti generiche. In particolare il ricorrente si duole del fatto che le circostanze attenuanti generiche sono state concesse al fine di adeguare la pena all’effettiva gravità del fatto, disapplicando in tal senso i presupposti richiesti per la concessione. Il ricorso è infondato.

In tema di attenuanti, le circostanze generiche, di cui all’art. 62 bis c.p., vanno riferite a quanto in concreto il legislatore non ha potuto prevedere, ai fini della individuazione e della personalizzazione della pena, stante la impossibilità di ricomprendere in una formula di portata generale e astratta l’immensa varietà delle vicende umane. Perciò, con riguardo ai criteri indicati nell’art. 133 c.p., ha attribuito al giudice, nella concretezza del fatto-reato, la facoltà di cogliere nei motivi che lo hanno determinato, nelle circostanze che lo hanno accompagnato, nel danno effettivo che ha cagionato, quegli elementi che possono suggerire il ricorrere della necessità di attenuare la pena del legislatore comminata in relazione a quel determinato reato. In altre parole il legislatore ha dato al giudice il potere discrezionale di valorizzare circostanze non specificamente prevedute come attenuanti ovvero elementi, compresi tra quelli indicati nell’art. 133 c.p., quando si presentino con connotazioni, positivamente valutate, tanto peculiari e di tale rilevante peso da incidere in maniera particolare ed esclusiva sulla "quantità", oggettiva e soggettiva, del reato e, quindi, tali da giustificare l’attribuzione ad essi della potenzialità di concorrere, quali circostanze attenuanti generiche, alla determinazione della pena nella misura meglio adeguata ai parametri di legge Cass. Sez. 2 n. 5808/1992). Nel caso in esame i giudici d’appello, seppure con motivazione stringata, hanno dato conto di avere valutato l’effettiva gravità del fatto, alla stregua dei criteri di cui all’art. 133 c.p., e di avere concluso per la concessione delle circostanze attenuanti generiche al fine di pervenire all’irrogazione di pena adeguata a tutte le circostanze del caso.

Al riguardo si rammenta altresì che la concessione delle attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio. positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Cass. Sez. 6 n. 41365/2010).

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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