Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-04-2011) 18-08-2011, n. 32333

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 16.10.2009 la Corte d’Appello di Napoli in riforma della sentenza del Tribunale di S. Maria Capuo a Vetere del 22.4.2008 dichiarava non doversi procedere nei confronti di G. E. in ordine ai reati di cui ai capi m), q), r), ed s) perchè estinti per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena per i residui reati di cui ai capi l) e p) (riciclaggio di autovetture) in anni 4 mesi 1 di recl. ed Euro4100,00 di multa.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in:

1. violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 648 bis c.p., per manifesta illogicità della motivazione.

2. violazione di legge per mancata derubricazione dei reati in ricettazione.

3. mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed eccessiva severità della pena.

Le prima doglianza è manifestamente infondata perchè versata in fatto e comunque generica. Ai sensi dell’art. 581 c.p.p., lett. c), l’obbligo di specificare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta esige, a pena di inammissibilità, che siano ben individuati i punti della decisione cui si riferiscono le doglianze con l’indicazione precisa delle questioni che, relativamente ad essi si intendono prospettare e l’esposizione in maniera concreta, se trattasi di ricorso per cassazione, dei motivi di diritto che si intendono sottoporre al sindacato di legittimità e con cui si intendono sostenere le censure dedotte. Nel caso in esame il ricorrente non solo non ha mosso specifiche censure alle argomentazioni fattuali e logico-giuridiche sviluppate nell’ordinanza, ma non ha nemmeno sostenuto il suo assunto con richiamo ad atti specifici e ben individuati del processo che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare.

In applicazione a tali principi il Collegio ritiene che le risultanze processuali inadeguatamente esposte e le argomentazioni esposte nel motivo in esame si risolvono in generiche censure in punto di fatto che tendono unicamente a prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa, ma che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una ordinanza, come quella impugnata che, come già detto, appare congruamente e coerentemente motivata. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso in quanto ripete una doglianze già proposta in sede di gravame ed adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di secondo grado, con ragionamento immune da vizi logico – giuridici. E’ giurisprudenza pacifica di questa Corte che se i motivi del ricorso per Cassazione riproducono integralmente ed esattamente i motivi d’appello senza alcuna censura specifica alla motivazione della sentenza di secondo grado, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perchè non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 c.p.p., lett. c). E’ evidente infatti che, a fronte di una sentenza di appello, come quella in argomento, che ha fornito una risposta specifica al motivi di gravame, dando conto delle ragioni che hanno portato a ritenere che l’imputato abbia partecipato all’operazione di "ripulitura" del veicolo, la ripresentazione delle stesse doglianze come motivo di ricorso in Cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’Appello.

Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso. La Corte territoriale ha dato conto delle ragioni che hanno determinato il rigetto della, peraltro generica, richiesta di circostanze attenuanti generiche, individuate nei precedenti penali.

Il ricorso è pertanto inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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