Corte Suprema di Cassazione – Civile Sezione I Sentenza n. 21422 del 2006 deposito del 05 ottobre 2006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C. M., con ricorso 11 maggio 1998, proponeva opposizione avverso un?ordinanza ingiunzione del Prefetto di Brindisi, emessa in data 14 aprile 1998, relativa ad una violazione del codice della strada. Con sentenza depositata il 5 luglio 2001, l?opposizione veniva rigettata.

Avverso la sentenza ricorre a questa Corte la C. con ricorso notificato il 3 ottobre 2002, formulando tre motivi d?impugnazione. La parte intimata non ha depositato difese.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia l?omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione agli artt. 203 e 204 C.S., essendo stato dedotto con l?opposizione che l?ordinanza-ingiunzione era stata tardivamente emessa, essendo stato il ricorso proposto in data 12 gennaio 1998 ed essendo stata l?ordinanza-ingiunzione emanata il 14 aprile 1998.

Il motivo è inammissibile per carenza d?interesse, poiché all?epoca dei fatti il termine per l?emanazione dell?ordinanza era di giorni sessanta, ai quali andavano aggiunti giorni trenta per la trasmissione del ricorso alla Prefettura (Cass. 25 febbraio 1998, n. 2064 e da ultimo Cass. 2 aprile 2004, n. 6499) e, tenuto conto che il 12 e il 13 aprile erano giorni festivi, l?ordinanza-ingiunzione risulta, secondo quanto esposto nel motivo, tempestivamente emanata.

Con il secondo motivo si contesta l?accertamento contenuto nella sentenza impugnata circa la esistenza sul luogo dell?infrazione di un segnale che indicava il limite di velocità, nonché si lamenta che non si fosse proceduto alla contestazione immediata dell?infrazione.

Anche tale motivo è inammissibile, con esso contestandosi una circostanza di fatto accertata dalla sentenza impugnata chiedendosi una rivalutazione delle prove in proposito, nonché riformulandosi un motivo proposto nell?atto di opposizione, senza censurare la sentenza impugnata.

Con il terzo motivo si deduce che l?ordinanza-ingiunzione doveva ritenersi nulla, contenendo l?ingiunzione a pagare al Comune di Latiano, mentre destinatario del pagamento era il Comune di Cisternino, al quale apparteneva l?organo accertatore. Erroneamente la sentenza impugnata giudica ininfluente tale circostanza.

Il motivo è fondato, concretizzandosi l?errore contenuto nell?ordinanza ingiunzione in una violazione dell?art. 208 C.S., che designa i destinatari dei proventi delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto in relazione a tale motivo e la sentenza impugnata deve essere cassata. Sussistendo le condizioni per la decisione nel merito, l?opposizione deve essere accolta, per la sopra indicata ragione, con l?annullamento dell?ordinanza-ingiunzione opposta e la condanna dell?Amministrazione alle spese di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

La Corte di cassazione

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l?opposizione e annulla l?ordinanza-ingiunzione impugnata. Condanna la Prefettura di Brindisi alle spese dell?intero giudizio, che liquida nella misura di euro 200,00 per diritti e onorari del giudizio di primo grado, oltre euro trenta per spese, ed euro duecento per il giudizio di cassazione, oltre euro settanta per spese, oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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