T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-09-2011, n. 7382 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato in data 17 aprile 2010 il dott. A.I.S.N. ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato contro il Ministero della Difesa e nei confronti della Dott.ssa C.A.M., per l’annullamento del decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale civile del 18 novembre 2009, con cui è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a 13 posti per il profilo professionale n. 0905 di Collaboratore Linguistico del settore 0900 Linguistico, terza area, fascia retributiva F1, nella parte in cui, all’art. 3.3, ha posto, tra i requisiti di ammissione, il possesso della cittadinanza italiana, e del provvedimento di esclusione dal concorso in data 25 marzo 2010 nei confronti del ricorrente, cittadino del Regno Unito.

Con atto di opposizione a ricorso straordinario, notificato in data 3 maggio 2010, la controinteressata, Dott.ssa C.A.M. ha chiesto che il suddetto ricorso straordinario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971, venga trasferito e deciso in sede giurisdizionale avanti al T.A.R. Lazio.

Con atto di riassunzione e costituzione in seguito ad opposizione a ricorso straordinario, notificato l’11 maggio 2010, depositato in segreteria il 14 maggio, rubricato con il n. 4340/2010, il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, degli atti impugnati con il ricorso straordinario, deducendo le seguenti censure:

1) Violazione, falsa ed errata applicazione dell’art. 1, comma terzo, della legge 20 febbraio 2006 n.79 in combinato disposto con l’art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 117/2000. Violazione dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. Eccesso di potere per contraddittorietà delle clausole contenute nel bando di concorso.

Si sostiene che l’Amministrazione della Difesa ha violato il dettato della legge n. 79/2006 con la quale il legislatore ha inteso liberalizzare l’accesso ai posti di docente presso la Scuola Lingue Estere dell’Esercito a tutti i cittadini, anche non comunitari, perché limitare l’accesso ai soli cittadini italiani sarebbe un vero e proprio controsenso.

2) Violazione, falsa ed errata applicazione dell’art. 1, comma 3, della legge n. 79/2006 in relazione all’art. 38, comma 1, del D. L.vo n. 165/2001, violazione dei principi comunitari di non discriminazione.

Si osserva che l’accesso ai posti di pubblico impiego per i cittadini comunitari può essere limitato solo quando rilevano funzioni precipue dello Stato, ovvero sicurezza, difesa, affari esteri, giustizia, solo eccezionalmente per attività come ricerca, insegnamento, sanità.

L’Amministrazione intimata si è formalmente costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale, peraltro, non ha prodotto alcun scritto difensivo.

Alla pubblica udienza del 13 aprile 2011 la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

Oggetto della presente impugnativa è il decreto del Ministero della Difesa con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a n. 13 posti per il profilo professionale n. 0905 di Collaboratore Linguistico del Settore n. 0900 Linguistico, nella parte in cui, all’art. 3.3 del bando, ha posto, fra i requisiti di ammissione, il possesso della cittadinanza italiana, ed il conseguente provvedimento di esclusione dal concorso adottato nei confronti del ricorrente.

Il ricorso si appalesa fondato.

Premesso che il ricorrente, cittadino di uno Stato Comunitario, è stato escluso dal concorso, in quanto, come si legge nel provvedimento di esclusione, per l’accesso "ai posti dei ruoli civili e militari…. del Ministero della Difesa non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana" va osservato che la legge 20 febbraio 2006 n. 79 (recante "Istituzione del profilo di docente presso la Scuola Lingue Estere dell’Esercito"), richiamato dal bando, dispone espressamente che "limitatamente al requisito della cittadinanza", si applica l’art. 2, comma 8, del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23/2/2000 n. 117, secondo il quale "la partecipazione alle valutazioni comparative è libera, senza limitazioni alla cittadinanza". A fronte di una disposizione così precisa appare illegittima la norma del decreto di indizione del concorso di cui è causa e del conseguente provvedimento di esclusione per violazione della norma primaria (legge n.79/2006, art. 1, comma terzo), che disciplina la materia, la quale trova la sua ragione giustificativa nell’intento di liberalizzare l’accesso ai posti di docente presso la suddetta Scuola dell’Esercito proprio agli insegnanti di madrelingua che sono in grado di trasmettere la lingua di origine ai militari dell’Esercito italiano. Nella fattispecie appare del tutto illogico escludere il ricorrente, cittadino comunitario di madrelingua inglese, dalla possibilità di ottenere il posto di docente di lingua inglese presso la predetta Scuola.

Attesa la natura assorbente della censura testé esaminata, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento degli impugnati provvedimenti, mentre le spese di giudizio vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro protempore, al pagamento in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida nella misura complessiva di Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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