Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-03-2011) 18-08-2011, n. 32344 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’Istanza di I.S. diretta ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza emessa a suo carico dallo stesso Tribunale il 30 aprile 2004.

A ragione il Tribunale ha addotto che l’estratto contumaciale della predetta sentenza era stato ritualmente notificato, a mani della moglie convivente dell’ I., nella residenza dello stesso imputato risultante dagli atti del giudizio, in (OMISSIS), di cui non esisteva, nell’incarto processuale, alcuna comunicazione di modifica, a nulla rilevando che, a seguito della sottoposizione dell’ I., all’esito di altro procedimento, a misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di (OMISSIS), l’istante non fosse stato più residente in (OMISSIS) già dal maggio 2002, essendo onere della parte la comunicazione dell’avvenuto mutamento della sua residenza all’Autorità giudiziaria procedente.

2. Avverso la predetta ordinanza l’ I. ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore, avvocato Giancarlo Freda del foro di Avellino, deducendo l’assoluta carenza di motivazione del provvedimento impugnato e la violazione di legge.

Sostiene il ricorrente che il Tribunale si sarebbe limitato alla verifica della rituale notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado, a mani della moglie convivente, e avrebbe totalmente omesso di esaminare le denunce di omessa notifica, da lui sollevate col medesimo incidente di esecuzione relativamente alla notificazione del decreto di citazione in appello e della sentenza emessa, nello stesso processo, dalla Corte di appello di Salerno, il 3 marzo 2006, Cuna e l’altra non riuscite perchè, come precisato nelle relazioni di notificazione, egli risultava trasferito a (OMISSIS).

Conseguentemente, se anche fosse stata regolare la notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado, totalmente omessa sarebbe la notificazione degli atti dell’ulteriore grado del processo, con la conseguente nullità del titolo esecutivo che imporrebbe l’immediata sospensione dell’esecuzione e la rinnovazione della notificazione dell’estratto contumaciale della decisione di condanna, anche al fine di consentire l’eventuale impugnazione da parte dell’attuale ricorrente.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato.

Il ricorrente puntualizza che il titolo esecutivo da lui contestato non è rappresentato dalla sola sentenza di primo grado del Tribunale monocratico di Nocera Inferiore, in data 30/04/2004, costituente l’unica decisione presa in considerazione nel provvedimento impugnato quanto a corretta notificazione del pertinente estratto contumaciale, e denuncia che l’adito Giudice dell’esecuzione avrebbe omesso l’esame della pur dedotta omessa notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza di appello per il sopravvenuto trasferimento dell’ I., a causa della misura di prevenzione nel frattempo applicatagli, dal Comune di (OMISSIS), sua originaria residenza anagrafica dove fu vanamente tentata la predetta notificazione, al Comune di (OMISSIS), come puntualmente annotato nella negativa relazione notificatoria.

E, tuttavia, il ricorrente non precisa che il medesimo processo conobbe anche un altro grado di giudizio su ricorso del difensore di fiducia dell’ I., avvocato Rodolfo Viserta, a questa Corte di cassazione che dichiarò inammissibile il gravame con ordinanza del 10 gennaio 2007, determinandosi da allora e non prima la formazione del giudicato.

Al riguardo, va richiamata la costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in sede di incidente di esecuzione, l’indagine affidata al giudice è limitata al controllo dell’esistenza di un titolo esecutivo e della legittimità della sua emissione, con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione non può attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente a quella del passaggio in giudicato della decisione, ma deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l’intrapresa esecuzione (c.f.r., ex plurimis, Sez. 1, n. 3517 del 15/06/1998, dep. 08/07/1998, Scardaccione, Rv. 211025; Sez. 1, n. 19134 del 26/05/2006, dep. 31/05/2006, Santarelli Rv. 234224).

E, nel caso in esame, risultando percorsi tutti i gradi del processo su appello e ricorso per cassazione del difensore di fiducia dell’imputatoci momento dell’imputato – così consumando il diritto di impugnazione, il momento del passaggio in giudicato della sentenza non corrisponde a quello della sentenza d’appello, di cui si assume la mancata notificazione all’imputato dell’estratto contumaciale, ma è segnato dall’emissione della successiva ordinanza di questa Corte di cassazione declaratoria dell’inammissibilità del ricorso, restando preclusa, per l’avvenuta formazione del giudicato, ogni indagine concernente vizi incidenti sul giudizio di cognizione.

Segue, a norma dell’art. 615 c.p.p., comma 2, e art. 616 c.p.p., il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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