T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-09-2011, n. 7381 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 23 ottobre 2000, depositato nei termini, il Sig. R.A. ha proposto ricorso avverso il provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, 1° Reparto, Prot. DGPM/1/2/30392/EI/98 del 5 luglio 2000, notificato in data 24 luglio 2000, con il quale è stato disposto di adottare nei confronti del ricorrente il proscioglimento d’autorità per inidoneità psicofisica ed il ripristino nella posizione di congedo illimitato provvisorio.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce censure di eccesso di potere sotto vari profili.

L’Amministrazione intimata si è formalmente costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato.

Alla Camera di Consiglio del 29 gennaio 2001 l’istanza incidentale di sospensione è stata accolta.

Alla pubblica udienza del 13 aprile 2011 la causa è passata in decisione.

Considerato che la difesa del ricorrente ha dichiarato alla pubblica udienza del 13 aprile 2011 che il ricorrente intende rinunziare al proposto gravame, il Collegio prende atto di tale dichiarazione al fine di addivenire ad una declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse; le spese di giudizio possono compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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