Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-12-2011, n. 29773 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con al sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Sapri ha accolto l’opposizione proposta da C.F. avverso l’ordinanza ingiunzione con cui l’Ufficio territoriale del Governo di Salerno gli aveva irrogato la sanzione amministrativa di 516,45 Euro, per aver emesso il 31 gennaio 2000 un assegno bancario senza provvista. La decisione si basa sul rilievo che l’attore aveva dimostrato, mediante una quietanza del prenditore con firma autenticata il 7 aprile 2004, che la somma portata dal titolo era stata pagata entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione per la riscossione.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio territoriale del Governo di Salerno, in base a un motivo. C. F. non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

Motivi della decisione

La motivazione della presente sentenza viene redatta in forma semplificata, come il collegio ha disposto.

Con il motivo addotto a sostegno del ricorso l’Ufficio territoriale del Governo di Salerno deduce che la prova documentale fornita da C.F. non era idonea, a causa della tardività della sua formazione, a dimostrare l’applicabilità nella specie dell’esimente prevista dalla L. 5 dicembre 1990, n. 386, art. 8: l’avvenuto pagamento della somma portata dal titolo entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione per la riscossione.

La tesi del ricorrente risulta fondata, alla luce della giurisprudenza di questa Corte – dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi – secondo cui in tema di emissione di assegno bancario senza provvista, la norma della L. 15 dicembre 1990, n. 386, art. 8, comma 3 come sostituito dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 33 disciplinante la prova del pagamento entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’assegno, non ammette equipollenti e, al fine di evitare accordi fraudolenti tra i soggetti privati dell’obbligazione cartolare, esige la certezza della data del pagamento; a garanzia di questa, pertanto, la prova del pagamento deve essere fornita al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza a firma autenticata del portatore ovvero mediante attestazione dell’istituto di credito presso il quale è stato effettuato il deposito vincolato dell’importo dovuto (nella specie, è stata rigettata la tesi dell’emittente l’assegno, secondo cui alla stregua della sentenza della corte costituzionale n. 407 del 1993 – che riguarda la disciplina transitoria per i reati commessi prima della legge suddetta ed inoltre attiene al processo penale – la prova del tempestivo pagamento può essere formata anche successivamente, per essere esibita al giudice) (Cass. 21 dicembre 2007 n. 27140, 14 marzo 2007 n. 5895, 18 agosto 2006 n. 18190).

Accolto pertanto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice di pace di Sapri in persona di diverso magistrato, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa al Giudice di pace di Sapri in persona di diverso magistrato, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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