T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-09-2011, n. 7379 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento medicolegale di non idoneità al concorso per volontari in ferma prefissata quadriennale, adottato in data 21 febbraio 2011 dal Ministero della Difesa – Commissione per gli accertamenti sanitari di Ancona, notificato alla ricorrente in pari data;

Considerato che la ricorrente contesta il gravato giudizio eccependo ingiustizia manifesta per applicazione di un provvedimento medicolegale viziato da erronea valutazione del suo profilo sanitario;

Considerato che la ricorrente è stata giudicata non idonea per sovrappeso (indice di massa corporea 27,78) ai sensi della Direttiva Tecnica del 5 dicembre 2005 che al codice 8 prevede l’assegnazione del parametro C03 e C04 per un indice di massa corporea maggiore a 26 per i concorrenti di sesso femminile;

Considerato che dalla documentazione versata in atti dalla difesa erariale si evince che tale sovrappeso non è attribuibile a massa magra particolarmente ipertrofica, bensì ad un eccesso di massa grassa rilevato in sede di esame obiettivo della ricorrente;

Considerato che l’indice di massa corporea (I.M.C.) è la risultante di una operazione matematica costituita dal rapporto tra il peso corporeo (p) espresso in chilogrammi e l’altezza (h) in metri elevata al quadrato secondo la seguente formula I.M.C. = p/(hxh);

Considerato che in base a parametri accertati in sede di visita medica l’indice di massa corporea della ricorrente è risultato pari a 27,78 ossia superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i concorrenti di sesso femminile per cui il gravato giudizio di non idoneità sfugge alle censure dedotte da parte ricorrente, non residuando all’Amministrazione alcun margine di valutazione discrezionale, essendo tenuta, invece, alla vincolata applicazione della normativa in materia;

Conclusivamente, pertanto, il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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