Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-12-2011, n. 29769 Contravvenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Langhirano – adito da G.L. in opposizione a un verbale con cui le era stato contestato di aver lasciato un ciclomotore in sosta sul marciapiede in via (OMISSIS) – ha accolto il ricorso, previa affermazione dell’invalidità della costituzione in giudizio del Comune di Parma e quindi dell’inammissibilità dell’eccezione di incompetenza per territorio che l’ente aveva sollevato con la sua comparsa di risposta.

Il Comune di Parma ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi, poi illustrati anche con memoria. G.L. non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

Motivi della decisione

La motivazione della presente sentenza viene redatta in forma semplificata, come il collegio ha disposto.

Con i primi due motivi di ricorso il Comune di Parma lamenta che erroneamente la propria costituzione in giudizio è stata reputata invalida dal giudice a quo e conseguentemente non è stata accolta l’eccezione di incompetenza per territorio formulata nella comparsa di risposta.

Le due doglianze sono fondate.

Con numerose recenti sentenze (v., tra le altre, Cass. 14 aprile 2011 n. 8516, 8 giugno 2011 n. 12536) questa Corte ha accolto i ricorsi che erano stati proposti dal Comune di Parma avverso decisioni analoghe a quella ora in esame, ugualmente adottate dal Giudice di pace di Langhirano: decisioni che sono state cassate essendosi ritenuto che in tema di sanzioni amministrative, ai fini della regolarità della costituzione in giudizio nel giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione, è sufficiente la sottoscrizione della comparsa di risposta da parte del funzionario incaricato e la sua dichiarazione di stare in giudizio in tale qualità, in quanto la delega rilasciata dall’autorità amministrativa al funzionario incaricato della difesa in tale giudizio, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 4, non è equiparabile alla procura alle liti rilasciata al difensore a norma dell’art. 83 cod. proc. civ., ma si concreta in un atto amministrativo di investitura di funzioni, riferibile anche a una generalità indistinta di controversie, che peraltro non è neppure necessaria la delibera dell’organo collegiale dell’ente (giunta municipale) che autorizzi il sindaco a stare in giudizio, attesa al riguardo la peculiarità della disciplina di cui alla L. n. 869 del 1981, art. 23 che affida direttamente al rappresentante dell’ente il compito di partecipare al giudizio di opposizione e che dovendosi ritenere il Comune ritualmente costituito, era tempestiva la sollevata eccezione di incompetenza territoriale; e tale eccezione era anche fondata (…) posto che, per un verso, la violazione è stata commessa a (OMISSIS) (…) e, per l’altro, la competenza per territorio di natura inderogabile del giudice dell’opposizione a verbale si determina, ai sensi dell’art. 204-bis C.d.S, comma 1, con riferimento al luogo in cui è commessa la violazione.

Da questi principi – che si attagliano anche al caso di specie – non si ravvisano ragioni per discostarsi.

Nè sono fondati i dubbi espressi dal Giudice di pace in ordine alla validità della costituzione in giudizio del Comune, in quanto avvenuta mediante un atto inviato per posta all’ufficio giudiziario:

dubbi che non hanno ragion d’essere, in quanto nel giudizio di opposizione a provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative (…) deve ritenersi legittima la costituzione in giudizio da parte della p.a. avvenuta tramite la trasmissione in cancelleria a mezzo posta del relativo plico, comprensivo della memoria difensiva e dei documenti prodotti, poichè, a tal fine, ricorre la stessa ratio della fattispecie decisa dalla corte costituzionale con la sentenza n. 98 del 2004, con la cui declaratoria di illegittimità costituzionale, afferente la L. n. 689 del 1981, art. 22 è stata ritenuta ammissibile la spedizione del ricorso in opposizione mediante l’utilizzo del servizio postale.

Accolti pertanto i primi due motivi di ricorso (e restando assorbito il terzo, che attiene al merito della controversia), la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice di pace di Parma, del quale deve essere dichiarata la competenza e al quale viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso; dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata; dichiara la competenza del giudice di pace di Parma, al quale rinvia la causa, anche per pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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