Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-12-2011, n. 29767 Donazione e legato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 15 luglio 1994 B.M. e B.G.B. evocavano, dinanzi al Tribunale di Milano, B.L. e P.G. svolgendo domanda di riduzione delle donazioni fatte dalla loro madre, S.M., ai convenuti con atto 12.1.1984 a rep. n. 8388 racc. 2079 notaio Giamemilio Franchini.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza dei convenuti, che eccepivano il titolo oneroso dei trasferimenti, il Tribunale adito, espletata c.t.u. onde accertare il valore dei beni ereditari al tempo dell’apertura della successione, respingeva la domanda attorea.

In virtù di rituale appello interposto dai B.M. e G.B., con il quale lamentavano che il giudice di prime cure avesse rigettato la domanda sull’erroneo presupposto del difetto di prova in ordine all’inesistenza di altri beni nel patrimonio del de cuius, trattandosi di circostanza incontestata, la Corte di appello di Milano, nella resistenza degli appellati, che proponevano appello incidentale chiedendo la condanna degli appellanti al rimborso della metà del compenso liquidato al c.t.u. e al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., oltre ad ulteriore danni da determinarsi in separato giudizio, rigettava entrambi gli appelli.

A sostegno della adottata sentenza la Corte distrettuale evidenziava, in via preliminare, l’infondatezza dell’eccezione di difetto di integrità del contraddittorio rispetto ai coeredi D. e L. B., che seppure sollevata tardivamente dagli appellanti doveva essere esaminata afferendo a questione rilevabile di ufficio, per avere l’azione di riduzione della donazione (ovvero di reintegrazione della quota di riserva) natura personale. Nè le conclusioni mutavano alla luce delle deduzioni degli appellati di essere il trasferimento avvenuto a titolo oneroso, giacchè la simulazione era stata proposta solo in via di eccezione.

Assumeva, nel merito, di non condividere le argomentazioni poste dal giudice di prime cure a fondamento del rigetto della domanda attorea, trattandosi di circostanze, quali la esistenza di altri eredi e la mancanza di altri beni nel patrimonio del de cuius al momento del decesso, non contestate dalla controparte. Tuttavia riteneva fondata la tesi degli appellati secondo cui nella specie si sarebbe trattato non di donazione ma di trasferimento a titolo onero, corrisposta dai coniugi B. – P. la somma di L. 25.000.000, peraltro per la sola nuda proprietà dell’immobile in questione, come da controdichiarazione del 12.1.1984 della stessa donante, per cui non poteva trovare accoglimento la domanda attorea.

Aggiungeva che l’appello incidentale andava dichiarato inammissibile in assenza di motivi specifici di impugnazione, riproponendo l’atto le domande formulate dai coniugi B. – P. nel giudizio di primo grado, disattese da quel giudice, senza muovere alcuna censura alla decisione del Tribunale, così sottraendosi all’onere gravante sull’appellante ai sensi dell’art. 342 c.p.c., comma 1.

Avverso l’indicata sentenza della Corte di Appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione B.M., che risulta articolato su tre motivi, al quale hanno resistito i coniugi B. – P. con controricorso.

Depositata memoria ex art. 378 c.p.c. dal ricorrente.

Motivi della decisione

Va preliminarmente esaminata l’eccezione di nullità della costituzione dei resistenti sollevata dal ricorrente nella memoria illustrativa.

Per la previsione di cui all’art. 370 c.p.c. la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. Al controricorso si applicano le norme degli artt. 365 e 366 c.p.c., in quanto è possibile: in particolare, deve essere sottoscritto da un avvocato munito di procura speciale. E’ sufficiente, al riguardo, considerare che nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione la specialità del mandato è con certezza deducibile sempre che dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire o resistere avanti al giudice di legittimità (ex plurimis: Cass. 28 settembre 2000 n. 12870), il che accade quando la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevante l’uso di formule sacramentali (v. Cass. 31 marzo 2007 n. 8060).

Deriva, da quanto precede, alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che, nella specie, la proposizione del controricorso da parte dell’avv. Giovanni Lucidi è avvenuta sulla base di un valido mandato speciale, rispettoso della regola posta dall’art. 83 c.p.c., comma 3, per essere stato rilasciato al predetto professionista in calce al controricorso dalla parte intimata definendo il difensore testualmente "Procuratore speciale".

Ciò precisato, con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 782, 1343, 1344, 1424 c.c., art. 1350 c.c., n. 1 e art. 1321 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia giacchè il giudice del gravame, deviando da una corretta applicazione delle norme che presiedono alla formazione del giudizio, non avrebbe operato alcuna distinzione tra la valutazione giuridica e l’oggetto di tale valutazione. Infatti la scrittura privata non autenticata del 12.1.1984 doveva ritenersi giuridicamente irrilevante, per un verso, e priva di requisiti di forma e di sostanza dell’accordo contrattuale, per altro verso.

Aggiunge che la rilevanza della scrittura de qua va esclusa per difetto di prova del collegamento sul piano logico temporale con l’atto di donazione, a cui per l’apparenza tale documento si riferisce; inoltre, trattasi di dichiarazione viziata da causa illecita perchè mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa. La censura non è fondata.

La Corte ambrosiana, statuendo nei termini sopraindicati, si è attenuta al principio, affermato nella giurisprudenza di questa Corte e puntualmente richiamato, secondo il quale la simulazione totale o parziale del contratto, per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, può essere provata dai contraenti contro i terzi soltanto per mezzo di controdichiarazione, che deve essere anteriore o coeva all’atto e la cui data, quindi, deve essere certa ai sensi dell’art. 2704 c.c. (v. Cass. 4 febbraio 1985 n. 768).

In tema di simulazione, infatti, è ben noto che la controdichiarazione costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto non avente carattere negoziale e che non si inserisce come elemento essenziale nel procedimento simulatorio (Cass. 4.5.1998 n. 4410), di talchè la controdichiarazione non solo non deve essere coeva all’atto simulato, ma non deve neppure necessariamente provenire da tutti i partecipi all’accordo simulatorio potendo provenire anche dalla sola parte che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione. E, tuttavia, per potersi attribuire alla controdichiarazione unilaterale il significato e gli effetti di riconoscimento della simulazione è necessario che questa provenga dalla parte contro il cui interesse è redatta (v. Cass. 28 maggio 2007 n. 12487; Cass. 22 febbraio 2007 n. 4785; Cass. Cass. 4 maggio 1998 n. 4410; Cass. 22 maggio 1997 n. 4565), da quella parte, cioè, che trae svantaggio dall’atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che gli derivano dall’atto contro cui questa è redatta. Nel caso di specie, la dichiarazione viene attribuita a S.M., che è la parte svantaggiata nell’atto simulato, ove figura quale donante, mentre dalla controdichiarazione appare quale venditrice, traendo da ciò evidente vantaggio quale la corresponsione del prezzo.

Tanto chiarito, può condividersi la posizione della Corte di Appello che, con valutazione non condotta in forma parcellizzata e slegata delle risultanze processuali, ma considerando unitariamente il coacervo indiziario, ha correttamente riconosciuto che il prezzo pagato (di L. 25.000.000) per la sola nuda proprietà (e non della piena proprietà) dell’immobile in questione non era puramente simbolico, per cui si trattava non di donazione, ma di trasferimento a titolo oneroso, sussistendo tutti i requisiti di forma e di sostanza del contratto dissimulato di compravendita della nuda proprietà.

Occorre, inoltre, considerare che le censure relative alla mancanza di data certa della controdichiarazione, nonchè di contrarietà della stessa a norma imperativa che mirava ad eludere non hanno formato oggetto di esame da parte dei giudici di merito, tenuto conto che, secondo quanto ancora risulta dalla decisione impugnata, la denuncia di infondatezza dell’eccezione della controparte aveva riguardato le dichiarazioni prodotte a supporto di tale tesi "sia perchè non autenticate, sia perchè contenenti una differente grafia e terminologia, non riferibili alla sig.ra S.M.", per cui non rivestivano alcuna rilevanza probatoria.

Tenuto conto che, come si è detto, le questioni non risultano trattate dalla sentenza impugnata, sarebbe stato onere del ricorrente allegare e dimostrare di averle tempestivamente e ritualmente proposte nel giudizio di merito, invocando l’omesso esame (in tal senso v. Cass. 1 dicembre 2010 n. 24382 per tutte).

In quest’ottica va rimarcato, infine, quanto alla prospettazione della nullità del controdichiarazione, che non risulta dai ricorrenti neppure dedotta la violazione dei requisiti della controdichiarazione di cui all’art. 1414 c.c., comma 2.

La sentenza impugnata, quindi, non può dirsi carente di motivazione, nè la motivazione che la sorregge può essere tacciata di illogicità poichè il motivo, nel suo complesso, oppone a quella del giudice distrettuale una valutazione divergente circa la portata ed il significato globale degli indizi, alcuni dei quali la Corte di appello ha ritenuto provati, senza ricevere al riguardo puntuale censura.

Il motivo è, dunque, privo di pregio.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto per avere la corte di merito ritenuto la validità della contro scrittura a fronte della esiguità del corrispettivo che la de cuius assume avere percepito, L. 25.000.000, stimati dal c.t.u. L. 75.000.000 al momento di apertura della successione, che comproverebbe non la conclusione di una vendita ma semmai di una donazione indiretta, che non sottrae l’immobile donato all’obbligo della collazione ereditaria.

Anche detta censura introduce una questione nuova, per quanto sopra esposto, e come tale è inammissibile in sede di legittimità.

Con il terzo ed ultimo motivo viene denunciata la ingiustizia della condanna alle spese del doppio grado di giudizio.

Il motivo non è fondato poichè rimane ferma la soccombenza di B.M.. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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