Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 11-08-2011) 19-08-2011, n. 32500

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Con la sentenza qui impugnata, la Corte d’appello ha confermato la condanna inflitta agli odierni ricorrenti accusati di avere violato il D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 44, 71, 72, 94 e 95, per avere realizzato abusivamente dei lavori edili.

Avverso tale decisione, gli imputati hanno proposto ricorso deducendo nullità della sentenza per omessa valutazione della prova. In particolare, si fa notare che, dalla testimonianza dell’ing. Pe., è emerso che l’immobile era stato realizzato tra la fine degli anni ’60 e 70. Conseguentemente, i lavori avrebbero necessitato solo di DIA e, comunque, sarebbero coperti da condono (la cui domanda è stata inoltrata nel 1986). In ogni caso, il reato edilizio sarebbe prescritto perchè non vi sarebbe prova che il quarto piano sia stato realizzato nell’agosto 2006.

I ricorrenti concludono invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

2. Motivi della decisione – Il ricorso è manifestamente infondato.

Il tema della data di realizzazione dei lavori era stato oggetto di analogo motivo di appello che è stato compiutamente esaminato dalla Corte che vi ha replicato in modo argomentato e logico. Di per sè, quindi, la semplice ripetizione dei medesimi motivi rende questi ultimi soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (sez. v, 27.1.05, Giagnorio, Rv, 231708).

Peraltro, la Corte, come detto, ha spiegato chiaramente ed in modo argomentato le ragioni del proprio convincimento a riguardo ricordando che, dagli accertamenti eseguiti dai Carabinieri di San Calogero, a seguito della denuncia sporta da P.P., è emerso che, "in data 12.8.06….al momento del sopralluogo…(gli odierni appellanti nd.r)… stavano eseguendo i lavori di realizzazione del quarto piano fuori terra dei loro rispettivi fabbricati (questi ultimi parimenti realizzati senza concessione edilizia – ora permesso di costruire – e costituenti oggetto di una pratica di condono risalente al 1986), in tal modo, modificando sagoma e prospetto dei preesistenti manufatti, intendendosi per sagoma la conformazione planovolumetrica della costruzione ed il suo perimetro, inteso sia in senso verticale sia orizzontale, e per prospetto la relativa superficie".

La Corte (che ha emesso la sentenza in data 19.4.11) ha, quindi, giustamente evidenziato che, all’epoca, non erano ancora decorsi i cinque anni di prescrizione dalla data dell’accertamento (non essendo, peraltro, neppure stati allegati elementi che inducessero ad individuare un diverso dies a quo).

Altrettanto deve constatarsi alla data odierna con il risultato che la censura è inammissibile e da tale declaratoria, segue, per legge ( art. 616 c.p.p.), la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000.

P.Q.M.

Visto l’art. 637 c.p.p. e ss., dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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