T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-09-2011, n. 7374 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – La ricorrente prospetta:

– di essere dipendente del Ministero della Difesa;

– di essere inquadrata ai sensi dell’art. 4, comma VIII, della legge n. 312/1980 nel profilo professionale n. 210 della III qualifica funzionale;

– di espletare sin dal 1984 le mansioni di ragioniere inerenti il superiore profilo professionale 15 della VI qualifica funzionale;

– che lo svolgimento di tali mansioni risulta da atti formali provenienti dalla P.A. quali la scheda ricognitiva relativa alle mansioni svolte.

Premesso quanto sopra la ricorrente propone al T.a.r. le azioni in epigrafe (di annullamento di un silenzio rifiuto su diffida; di annullamento della relativa lettera di risposta del Ministero della Difesa; di accertamento del diritto all’inquadramento nella qualifica funzionale e profilo professionale superiori; di accertamento del diritto al trattamento economico e giuridico corrispondente alle mansioni effettivamente espletate e assegnate).

Con il ricorso sono stati depositati documenti.

L’Amministrazione non si è costituita.

In data 18 aprile 2011 parte ricorrente ha depositato una memoria.

2. – La memoria depositata data 18 aprile 2011 è tardiva, perché oltre il termine di 30 giorni liberi anteriori all’udienza imposto dall’art. 73, comma 1, del codice del processo amministrativo.

Relativamente all’impugnazione del silenzio rifiuto – e a prescindere da ogni altra considerazione su di esso – può omettersi una specifica pronuncia, poiché il Tar è in grado di pronunciarsi sulla pretesa sostanziale, e dunque parte ricorrente non ha interesse a una pronuncia limitata al silenzio che lamenta esserle stato opposto.

3. – Ciò premesso, si rileva che questo T.a.r. si è già espresso con numerose pronunce (v. per tutte la sentenza n. 33901/2010) sulle stesse questioni di diritto, proposte con ricorsi di altri dipendenti del Ministero della Difesa, assistiti dal medesimo difensore dell’attuale ricorrente. E non vi sono ragioni per discostarsi da quelle pronunce di rigetto, cui si fa rinvio.

Pertanto, per le medesime considerazioni più volte espresse dal T.a.r., anche il presente ricorso va respinto.

Nulla va disposto a quanto alle spese, non essendovi costituzione di controparte.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.

Nulla dispone quanto alle spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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