Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 11-08-2011) 19-08-2011, n. 32499 Falsità ideologica in atti pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Con la sentenza qui impugnata, Tribunale ha assolto, perchè il fatto non sussiste, l’imputato F. dal reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p., per avere, in concorso con altre persone sconosciute, indotto in errore l’operatore del pubblico registro automobilistico (P.R.A.) di (OMISSIS) che, in tal modo, aveva falsamente registrato a suo nome la proprietà di quattro autoveicoli, in realtà da lui mai posseduti effettivamente.

Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il P.M. deducendo erronea applicazione della legge penale. Pur riconoscendo, infatti, che la ricostruzione storica operata dal giudice di merito è giusta, resta il fatto che la "proprietà" effettiva del veicolo non può ritenersi dato che discende dalla semplice dichiarazione formale resa ai competenti uffici ai fini dell’immatricolazione. Al contrario, si fa notare che proprio l’affermazione di essere l’effettivo proprietario dei veicoli è tra quelle dichiarazioni che, se rese alla P.A., porta all’emanazione di un atto ideologicamente falso da parte dell’inconsapevole pubblico funzionario. Di qui, la ricorrenza del delitto "mediato" come affermato anche da questa S.C. nella sentenza n. 214133 Rv..

Il ricorrente ricorda anche interventi specifici di questa S.C. proprio in materia di circolazione stradale quando, cioè, si è affermato che l’ingannevole presentazione di un certificato di conformità non autentico, riverberandosi sul provvedimento di abilitazione alla circolazione del motoveicolo, (in cui è stato di conseguenza attestato come esistente un presupposto privo viceversa di qualsiasi giuridico valore in quanto materialmente falso), "si risolve in una falsità ideologica del provvedimento stesso che lo supponeva come valido ed indispensabile antecedente logico-giuridico" e l’immatricolazione così ottenuta (con induzione in errore del funzionario della Motorizzazione Civile, pubblico ufficiale) "configura l’ipotesi delittuosa di falsità ideologica in atto pubblico indotta ex artt. 48 e 479 c.p." (Sez. 5^, 7.7.92, Checcacci, rv. 192256).

In ogni caso, conclude il ricorrente, anche a voler escludere che l’indicazione sulla proprietà rientri tra gli elementi dei quali l’atto formato deve attestare la veridicità, dovendo comunque rappresentare un elemento da comunicare correttamente all’ufficio competente, la sua falsa indicazione dovrebbe, quantomeno, integrare il reato di cui agli artt. 495 0 496 c.p. (come falsa dichiarazione sulla qualità personale di proprietario) ma non potrebbe certo essere ritenuta condotta penalmente irrilevante.

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

2 – motivi della decisione.

Il ricorso è fondato.

Il Tribunale ha ritenuto che fosse stato provato sul piano materiale che l’imputato, gravato da precedenti per furto e fatti di tossicodipendenza, sicuramente impossidente, si fosse prestato a fornire per alcuni cittadini extracomunitari i propri dati ai fini della intestazione di autovetture che egli mai detenne (tanto che furono controllate ripetutamente nella disponibilità di altri soggetti). Visto, perciò, che egli era l’effettivo titolare dei veicoli, il falso non si sarebbe verificato nel momento in cui egli si era rivolto al P.R.A., dichiarando di essere il proprietario bensì nel momento in cui aveva redatto le scritture private di compravendita in qualità di simulato acquirente. Ma, dal momento che il nostro sistema non prevede il delitto di falsità ideologica in scrittura privata, il reato non avrebbe dovuto essere ritenuto sussistente.

Il ragionamento è errato perchè, non a caso, ciò di cui si discute è un delitto di falso "mediato" causato, cioè, mediante induzione in errore del p.u. cui è stata fornita una informazione non rispondente al vero.

L’art. 483 c.p. prevede l’ipotesi in cui il pubblico ufficiale si limiti a trasfondere nell’atto la dichiarazione ricevuta, della cui verità risponde il dichiarante in relazione a un preesistente obbligo giuridico di affermare il vero, mentre il pubblico ufficiale risponde soltanto della conformità dell’atto alla dichiarazione ricevuta. Nell’ipotesi di cui agli artt. 48 e 479, invece, la falsa dichiarazione viene assunta a presupposto di fatto dell’atto pubblico formato dal pubblico ufficiale, sicchè "la dichiarazione stessa non ha alcun rilievo autonomo, in quanto confluisce nell’atto pubblico e integra uno degli elementi che concorrono all’attestazione del pubblico ufficiale, alla quale si perviene mediante false notizie e informazioni ricevute dal privato (sez 6^, 29.1.99, Diouf, Rv.

214133).

Il principio appena enunciato è stato affermato da questa S.C. in una fattispecie in cui era stata presentata al pubblico ufficiale la false attestazione sullo svolgimento di attività lavorativa in Italia da parte di cittadino extracomunitario (essendo tale attività lavorativa presupposto di fatto per il rilascio del permesso di soggiorno) ed è in linea con i dettami delle S.U. (3.2.95, Proietti, Rv. 200117) che si erano espresse in questi termini in un caso ancora più simile a quello odierno, relativo a verbale di esame di laurea e a rilascio di diploma di laurea, entrambi atti dispositivi (siccome contenenti l’approvazione del candidato e la sua proclamazione di "dottore"). Essi, infatti, erano stati erano stati ritenuti ideologicamente falsi in relazione all’attestazione implicita di "verità" di documenti e certificati concernenti esami di profitto viziati di falsità, materiale e/o ideologica, (non essendo stati i relativi esami mai sostenuti, pur risultando regolarmente superati).

Esattamente come avvenuto nella specie, ove ricorreva la attestazione formale dell’imputato di essere proprietario di autovetture da lui, però, mai realmente possedute.

La decisione impugnata deve, dunque, essere rivista alla luce dei principi giurisprudenziali appena enunciati e, per l’effetto, essa deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Visto l’art. 637 c.p.p. e ss., annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Torino, per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *