T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-09-2011, n. 7372 U. S. L. inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.1 – Il ricorrente, ex dipendente ENPALS, è stato inquadrato nella posizione funzionale di direttore amministrativo – X livello con delibera della USL RM/2 n. 1683 del 17.12.1987, in applicazione dell’art 117 del D.P.R. n. 270 del 1987.

A seguito di ricorsi giurisdizionali e, da ultimo, della decisione del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 274 del 12 marzo 1992, della sentenza di questo T.a.r. 28 giugno 1994, n. 1032 (resa in sede di giudizio di ottemperanza) e del conseguente Decreto P.C.M. 18 maggio 1995 (recante "Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione – ai sensi dell’art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993, degli identici testi del contratto per l’ottemperanza della decisione del Consiglio di Stato – Sezione IV – del 12 marzo 1992, n. 274, concordati – nell’ambito dell’autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale non medico con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale di cui all’art. 11 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 – in data 30 marzo 1995 tra: a) l’ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFEDIR e USPPI e le organizzazioni e federazioni sindacali CISL/FISOS/Dirigenti, federazione nazionale FP CGIL/Sanità/Dirigenza e UIL Sanità/Dirigenza, AUPI, CIDA/SIDIRSS, USINCI/SICUS; b) l’ARAN e le confederazioni sindacali CISNAL e RdB/CUB; c) l’ARAN e la confederazione sindacale CONFSAL’), l’art 117, lettera b) del D.P.R. n.270 del 1987 era riformulato; e la ASL, con l’impugnato provvedimento n. 475/96, annullava la citata delibera n. 1683 del 17.12.1987 e disponeva il recupero delle corrispondenti maggiori somme percepite.

Avverso il provvedimento è stato proposto il primo dei due ricorsi in epigrafe (ricorso n. 6757/1996), il quale, articolato in sei motivi, lamenta "Violazione della legge n. 70 del 1975; del D.P.R. n. 761 del 1979; della legge n. 241 del 1990; del giudicato derivante dalla decisione n. 274 del 1992; dalla sentenza del Tar Lazio n. 1032 del 1994; violazione dei principi generali in materia di atti amministrativi; eccesso di potere per illogicità; contraddittorietà; erronea valutazione di presupposti; travisamento; sviamento; ingiustizia manifesta; difetto di motivazione; disparità di trattamento".

1.2 – Con il secondo dei due ricorsi in epigrafe (ricorso n. 10118/1996) è impugnata la successiva deliberazione della ASL "Roma A" n. 1390 del 30 maggio 1996, la quale – facendo riferimento ai ricorsi proposti dinanzi a questo Tar avverso le delibere applicative del contratto per l’ottemperanza della decisione del Consiglio di Stato n. 274/1992 – ha annullato e riproposto la citata delibera n. 475/96 al fine precipuo di:

1) esternare la motivazione del pubblico interesse alla rimozione dell’atto nonché effettuare, in considerazione del lasso di tempo trascorso, la comparazione dell’interesse pubblico con le opposte aspettative del dipendente;

2) eliminare la previsione del recupero delle somme percepite per effetto dell’inquadramento ex articolo 117 del D.P.R. n. 270/87.

Il ricorso n. 10118/1996 ha pure impugnato i medesimi atti già impugnati con il primo ricorso n. 6757 del 1996 e deduce sostanzialmente gli stessi motivi e le medesime censure articolate nel primo gravame, alle quali aggiunge la censura di mancata comunicazione dell’avvio del procedimento inteso ad annullare la citata delibera n. 1683/1987.

2. – Nel ricorso n. 6757/1996 si sono costituiti: la Asl, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Funzione pubblica, l’Aran.

Nel ricorso n. 10118/1996 si sono costituiti: la Azienda Usl Roma A; l’Aran, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Dipartimento della Funzione pubblica; la Regione Lazio.

Con ordinanza n. 2584 del 29/08/96 è stata accolta l’istanza cautelare inserita nel ricorso n. 10118/1996.

Entrambe le cause sono passate in decisione all’udienza pubblica del 18 maggio 2011.

Motivi della decisione

I due ricorsi vanno riuniti perché connessi.

Il ricorso n. 6757/1996 è in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Per il resto entrambi i ricorsi vanno accolti, così come indicato in motivazione.

1.0 – Una questione analoga a quella ora in esame è stata decisa da questo T.a.r. con la sentenza n. 4463/2011, emessa su ricorsi redatti dal medesimo difensore dell’attuale ricorrente, proposti da altro dipendente della medesima ASL RM/A (pure inquadrato, come l’attuale ricorrente, nella posizione funzionale di Direttore amministrativo – X livello retributivo) avverso delibere del tutto simili a quelle oggetto dei presenti ricorsi.

1.1 – La citata sentenza n. 4463/2011 ha dichiarato parzialmente improcedibile l’impugnativa avverso la deliberazione del Direttore generale dell’Azienda USL "Roma A" n. 488/1996 (impugnativa del tutto simile a quella del presente ricorso n. 6757/1996 avverso la delibera del Direttore generale dell’Azienda USL "Roma A" n. 475/96), nella parte in cui quella impugnativa è stata successivamente annullata dalla stessa Amministrazione e sostituita con la deliberazione ASL "Roma A" datata 30 maggio 1996, n. 1387 (annullamento e sostituzione del tutto simili a quelli effettuati con la deliberazione n. 1390 del 30 maggio 1996 oggetto del presente ricorso n. 10118/1996).

1.2 – Per il resto la citata sentenza n. 4463/2011, valutando l’intera situazione giuridicofattuale (che, si ribadisce, è del tutto simile a quella dei presenti ricorsi n. 6757/1996 e n. 10118/1996) ha concluso che l’impianto provvedimentale risultante dalla deliberazione sopravvenuta (corrispondente alla qui impugnata sopravvenuta deliberazione n. 1390 del 30 maggio 1996 oggetto del presente ricorso n. 10118/1996) avrebbe necessitato di una specifica valutazione dell’interesse pubblico attuale e concreto all’annullamento dell’atto, tenendo conto in particolare: che il ricorrente aveva già esercitato le funzioni del decimo livello per quasi sette anni (dal 1989 al 1996); che poteva avere comunque titolo all’inquadramento in forza della normativa vigente; che la contrattazione del 1995 non comportava in maniera automatica l’annullamento dei precedenti inquadramenti (confr. C.d.S. Sez. IV, 7 settembre2006, n. 5206).

2.1.1 – Non vi sono ragioni per discostarsi da quella recente sentenza n. 4463/2011, sicché anche la presente impugnativa, quale risultante dai due ricorsi in epigrafe, va in parte dichiarata improcedibile e in parte accolta, così come già deciso dal T.a.r..

2.1.2 – Dato l’accoglimento di cui al precedente punto 2.1.1 resta assorbita perché ormai priva di interesse la censura (anch’essa non oggetto della citata sentenza n. 4463/2011) di mancata comunicazione dell’avvio del procedimento inteso ad annullare la citata delibera n. 1683/1987.

2.2 – Anche quanto alle spese di giudizio può ribadirsi la pronuncia di compensazione di cui alla citata sentenza n. 4463/2011.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale, riuniti i ricorsi in epigrafe, così decide:

– dichiara il ricorso n. 6757/1996 parzialmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

– accoglie per il resto l’impugnativa dei due ricorsi, così come indicato nel capo 2 della motivazione.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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