Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-06-2011) 19-08-2011, n. 32792

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 25/6/2010, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione distaccata di Lentini, in data 24/10/2005, rideterminava in anni uno, mesi otto di reclusione ed Euro 600,00 di multa la pena inflitta a V.F. per il reato di ricettazione di una autovettura.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato personalmente, sollevando due motivi di gravame con i quali deduce la nullità della sentenza per essere stata redatta a mano con grafia illeggibile ed il vizio della motivazione in relazione alla determinazione della pena per errore di calcolo.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.

Per quanto riguarda il primo motivo, la censura è manifestamente infondata in quanto, sebbene la motivazione sia stata negligentemente redatta a mano, la grafia non risulta illegibile. Nè il ricorrente ha indicato quali brani o passi della sentenza non è riuscito ad interpretare.

E’ ugualmente inammissibile per manifesta infondatezza il secondo motivo in punto di determinazione della pena. Nel caso di specie la determinazione della pena è avvenuta correttamente in quanto, a norma dell’art. 65 c.p., comma 1, lett. 3), l’applicazione di una circostanza attenuante comporta che la pena venga diminuita in misura non eccedente ad un terzo. Pertanto l’avvenuta concessione delle attenuanti generiche, da parte della Corte d’appello non comporta la riduzione di un terzo della pena base, bensì fino ad un terzo. Di conseguenza, essendo stata la pena determinata in anni uno e mesi otto di reclusione, come da dispositivo, la motivazione contiene un errore materiale laddove quantifica tale riduzione in 1/3.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).

Ai sensi dell’art. 130 c.p.p., devono trasmettersi gli atti alla Corte d’Appello di Catania per la correzione dell’errore materiale relativo alla pena contenuto in motivazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’Appello di Catania per la correzione dell’errore materiale relativo alla pena contenuto in motivazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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