Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-12-2011, n. 29762 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – La Provincia di Trapani impugna la sentenza del Tribunale di Marsala, assunta il 7 febbraio 2006 e depositata in cancelleria il 4 aprile 2006, con la quale veniva accolta l’opposizione proposta dal odierno inumato ( F.V.) avverso l’ordinanza-ingiunzione di Euro 2065,00 per la violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12, comma 1, per l’omissione dell’aggiornamento del registro di carico e scarico di rifiuti speciali non pericolosi, accertata presso il depuratore comunale, gestito dalla società ECOMEDIN di S.r.l., di cui l’intimato era, all’epoca, consigliere delegato.

2. – Il giudice del Tribunale accoglieva l’opposizione, osservando che la contestazione riguardava i soli fanghi rinvenuti nei letti di essiccamento dell’impianto di depurazione e che, al momento dell’accertamento, era risultato che i fanghi erano perfettamente essiccati. Si trattava, quindi, di rifiuti da annotare per i quali secondo il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12 l’adempimento doveva essere effettuato entro una settimana dalla produzione. Al riguardo la Provincia di Trapani non aveva fornito la prova, di cui era onerata, che i fanghi in questione si trovavano nel letto di essiccazione da oltre una settimana.

3. – La ricorrente articola un unico motivo di impugnazione col quale deduce violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonchè vizio di motivazione. Il giudice di prime cure aveva accolto l’opposizione sulla base di un motivo mai dedotto, relativamente all’avvenuto essiccamento da meno di una settimana.

4. – Resiste con controricorso l’intimato che avanza anche ricorso incidentale. Deduce in primo luogo inammissibilità dell’impugnazione per essere la decisione appellabile e non ricorribile per cassazione, perchè depositata il 4 aprile 2006 sotto la vigenza della norma transitoria del D.Lgs. n. 40 del 2006 e comunque per la mancata formulazione del quesito di diritto.

Con il ricorso incidentale lamenta vizio di motivazione per avere errato il giudice di prime cure nel qualificare i fanghi in questione come rifiuti, posto che era risultato dall’istruttoria espletata che non erano stati effettuati accertamenti sull’avvenuta essiccazione dei fanghi, anche alla luce della espletata c.tu. Resiste con controricorso al ricorso incidentale la ricorrente.

Motivi della decisione

1. – I ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2. Il ricorso principale è inammissibile. Si tratta di ricorso avverso sentenza resa all’esito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa L. 689 del 1981, ex art. 23 pubblicata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha definito una diversa disciplina del regime delle impugnazioni per tali sentenze (appello e non ricorso per Cassazione).

Il ricorso è stato, quindi, proposto avverso un provvedimento appellabile e non direttamente ricorribile in Cassazione. Infatti, il citato D.Lgs., art. 26 ha abrogato l’u.c. della L. n. 689 del 1981, art. 23 che consentiva l’immediata ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti emessi all’esito della procedura delineata dal predetto art. 23, e ne ha previsto (modificando l’art. 23, comma 5) l’appellabilità. Il successivo art. 27 di tale decreto, dettando la disciplina transitoria, ha previsto, al comma 5, che tale nuova disciplina si applica "alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto". Il decreto legislativo in questione è stato pubblicato nella G.U. del 15 febbraio 2006 ed è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo (il 2 marzo 2006). Il provvedimento oggi impugnato per Cassazione rientra nella previsione della disciplina transitoria appena richiamata con la conseguenza che il regime delle impugnazioni è quello dettata dal nuovo testo della L. 689 del 1981, art. 23 (appello e non ricorso per cassazione).

Le osservazioni, formulate dalla ricorrente in sede di controricorso al ricorso incidentale con riguardo all’eccezione di inammissibilità oggi accolta, non appaiono fondate. Infatti, la ricorrente sostiene che la sentenza in questione sarebbe stata pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 7 febbraio 2006, quando il giudice ebbe a dare lettura del dispositivo in udienza e a motivare "seppure succintamente e solo verbalmente" il dispositivo, facendo chiara ed espressa menzione ai punti fondamentali sulla base dei quali aveva adottato la decisione. Tale affermazione, a fronte della copia autentica della sentenza depositata, non trova fondamento negli atti.

Del resto la stessa parte ricorrente ha rilevato che non vi fu alcuna motivazione scritta, anche se il giudice, dopo aver dato lettura del dispositivo, fece un riferimento solo verbale ai punti fondamentali della sua decisione. Ma evidentemente ciò non basta per far ritenere pronunciata una sentenza ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c..

3. – La pronunciata inammissibilità del ricorso principale rende inefficace il ricorso incidentale.

4. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il principale e dichiara inefficace l’incidentale. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 800,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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