T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-09-2011, n. 7369 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Preso atto della dichiarazione, resa nell’odierna udienza pubblica, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso perché, in esito a pronuncia giurisdizionale del Consiglio di Stato, è stata disposta una nuova procedura di gara;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;

Considerato che il ricorso in epigrafe va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;

Ritenuto che, in accoglimento della richiesta di parte ricorrente, le spese di giudizio possano essere compensate ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 92 del codice di procedura civile.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *