T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-09-2011, n. 7367 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

1. Il ricorrente ha domandato l’annullamento del provvedimento con il quale è stato escluso dalla procedura concorsuale di cui in epigrafe, disposta per non aver egli portato a termine nel tempo prefissato una delle prove fisiche previste (22 addominali nel tempo massimo di due minuti).

Questi i motivi di doglianza.

1) Violazione dell’art. 3 della l. 241/90 – eccesso di potere per motivazione palesemente e manifestamente ingiusta, illogica, incomprensibile, irragionevole, arbitraria – eccesso di potere per giudizio finale manifestamente illogico ed apodittico – sviamento logico e grave errore di fatto – ingiustizia manifesta.

2) Violazione del bando di concorso, lex specialis – violazione del principio del giusto procedimento – violazione dei principi in materia di pubblici concorsi – ingiustizia manifesta.

3) Violazione di legge – violazione della l. 241/90 – carenza motivazionale – motivazione assente e carente.

4) Violazione del bando di concorso, lex specialis – violazione del principio del giusto procedimento – violazione dei principi in materia di pubblici concorsi – ingiustizia manifesta.

2. Si è costituita in resistenza l’intimata amministrazione, depositando documentazione e relazione amministrativa.

3. All’odierna camera di consiglio, fissata per la delibazione della domanda cautelare, il Collegio ha ravvisato l’esistenza dei presupposti per provvedere ai sensi dell’art. 60 c.p.a..

Al riguardo, pare opportuno precisare, in relazione all’istanza istruttoria formulata dal ricorrente, che non si rende necessario integrare gli atti versati nel fascicolo di causa.

4. Le doglianze formulate dal ricorrente non meritano adesione, in quanto:

– il provvedimento, seppur sinteticamente, risulta adeguatamente motivato, ovvero, in altre parole, consente di ricostruire perfettamente l’iter logico seguito dalla Commissione valutatrice. Infatti, oltre alla sigla "PNU", è riportato il significato della stessa (prova non ultimata), nonché il numero degli esercizi eseguiti correttamente (20) dall’interessato nel termine dato;

– non vi sono elementi per sostenere che il giudizio non sia stato reso in forma collegiale. Che all’effettuazione della prova fisica non superata dal ricorrente fossero presenti tutti i componenti della Commissione ne dà atto, del resto, lo stesso ricorrente, e la circostanza emerge chiaramente dal relativo verbale, in atti. In realtà, il ricorrente lamenta che uno solo dei componenti della Commissione (quello che ha particolarmente interloquito con il ricorrente durante l’esercizio) fosse in possesso della competenza richiesta per valutare la prova fisica. Ma, al riguardo, oltre a rilevare la mancata impugnazione del provvedimento di nomina della Commissione, nonché l’estrema linearità dell’esercizio in parola, si osserva che la Commissione, come indirettamente risulta dalla stessa censura, risulta integrare compiutamente le professionalità richieste per la valutazione da rendere su tutte le prove concorsuali, ivi compresa quella in discussione;

– non risulta fondata la pretesa del ricorrente che la Commissione dovesse differire la prova in discorso, a causa della circostanza che il ricorrente era stato imbarcato sino a pochi giorni prima. L’espletamento dell’ordinaria attività di lavoro militare, in un concorso riservato anche ai volontari in servizio, non può infatti essere ascritto alla categoria degli impedimenti oggettivi, pena l’alterazione della par condicio dei concorrenti, né la circostanza che il verbale non rechi le dichiarazioni rese al riguardo dal ricorrente può essere apprezzata quale irregolarità inficiante l’esito della prova;

– la presenza di un cronometrista, non componente della Commissione, non vizia la prova, trattandosi di un ausilio materiale, necessario alla rilevazione del tempo concesso per la stessa, e non implicante alcuna partecipazione al procedimento valutativo;

– sempre in ragione del principio della par condicio, nessun rilievo assumono le circostanze che il ricorrente abbia in passato superato prove analoghe o possa vantare positivi precedenti di servizio.

5. Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.

Condanna il ricorrente a corrispondere alla parte resistente le spese di lite, complessivamente liquidate in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00 euro).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *