T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-09-2011, n. 7361 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame, i ricorrenti chiedono:

a)l’annullamento degli atti con i quali è stata determinata la base di calcolo per il computo nel trattamento di pensione escludendosi dall’aumento del 18%, ex art. 16 della L. n. 177/1976, il compenso relativo all’assegno di funzione ex art. 1, c. 9 del D.L. n. 379/1987;

b)il riconoscimento del proprio diritto alla determinazione della base di calcolo del trattamento di pensione comprensiva dell’aumento del 18% ex art. 16 della L. n. 177/1976 del compenso relativo alla indennità prevista dall’art. 9 del D.L. n. 379/1987;

la condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze economiche maturate e non percepite dai ricorrenti per effetto della mancato computo nel trattamento di pensione dell’aumento del 18% relativo al compenso per l’assegno di funzione ex art. 1, c. 9, D.L. n. 379/1987, oltre interessi e rivalutazione;

la condanna dell’amministrazione al pagamento in favore dei ricorrenti dell’indennizzo ex art. 2041 c.c..

In punto di fatto, gli interessati espongono che:

sono tutti ex sottufficiali dell’Aeronautica Militare, Esercito o Marina collocati in congedo dopo il 1/1/1976 e che, in servizio, in base al nono comma dell’art. 1 del D.L. n. 37971987, hanno percepito l’assegno funzionale lordo al compimento del 19° anno di servizio senza demerito:

il comma 10 della medesima disposizione di cui sopra prescrive, inoltre, che "i nuovi importi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita e di licenziamento… sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi…";

l’amministrazione, anche non accogliendo le istanze inoltrate dagli interessati, ha negato nella base di calcolo del trattamento di pensione l’aumento percentuale previsto dall’art. 16 della L. 177/1976 del citato assegno di funzione.

Gli interessati deducono un unico, articolato motivo di gravame per violazione della L. n. 177/1976, del D.L. n. 379/1987, del DPR n. 1092/1973, dell’art. 2041 c.c., degli artt. 36 e 97 Costituzione e dei principi generali nonché per eccesso di potere.

Si sono costituiti il Ministero della Difesa ed il Ministero dell’Economia e Finanze per mezzo dell’Avvocatura dello Stato che, con memoria depositata il 30 aprile 2011, oltre a chiedere il rigetto del ricorso, ne ha eccepito la sua inammissibilità per difetto di giurisdizione.

All’udienza del 1 giugno 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

In limine, il Collegio osserva che il presente giudizio risulta procedibile nei confronti soltanto di due degli originari ricorrenti – i sigg. Barberini Erminio e Marzoli Giacomo -, gli unici che si sono onerati, ai sensi dell’allegato 3, art. 3, c. 1, D.Lvo n. 104/2010, di depositare, a firma congiunta del difensore, una nuova istanza di fissazione di udienza per la discussione del ricorso in data successiva all’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, così manifestando la persistenza del proprio interesse alla coltivazione del ricorso.

Per i restanti ricorrenti, il ricorso in esame va dichiarato perento.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Sul suddetto profilo di inammissibilità si è instaurato il contraddittorio essendo stata sollevata, la relativa eccezione, dall’Avvocatura dello Stato.

I ricorrenti riferiscono di essere stati tutti destinatari del beneficio previsto dall’art. 1, c. 9 del D.L. n. 379/1987; disposizione in base alla quale ai sottufficiali che abbiano compiuto diciannove anni di servizio senza demerito è attribuito un assegno funzionale annuo lordo di lire un milione, ulteriormente elevato al compimento del ventinovesimo anno di servizio senza demerito.

Il successivo comma 10 del medesimo art. 1 prevede che i nuovi importi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita e di licenziamento, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, sull’assegno alimentare previsto dall’art. 92 del DPR n. 3/1957.

Gli interessati sostengono che, in base al contenuto precettivo della norma in commento, l’importo erogato per l’assegno funzionale avrebbe dovuto concorrere a determinare l’aumento del 18% della base pensionabile, ai sensi dell’art. 16 della L. n.177/1976.

Tale ultima disposizione prevede, infatti, l’aumento del 18% della base pensionabile per il personale militare che venga collocato in quiescenza con decorrenza non anteriore all’ 1/1/1976.

Il Collegio osserva che la domanda azionata dai ricorrenti si fonda sul presupposto di diritto che il compenso in esame debba essere computato nella base di calcolo della determinazione del trattamento di pensione.

La doglianza, dunque, impinge l’accertamento sul corretto calcolo della base economica (trattamento economico complessivo) alla quale deve essere commisurato il rateo di pensione (art. 53 DPR n. 1092/1973).

I ricorrenti fondano la propria pretesa argomentando a contrario dalla circostanza che il compenso in questione non è stato dichiarato "non pensionabile", come invece prevede l’art. 9 della L. m. 231/1990 con riferimento alla indennità militare corrisposta in virtù della predetta norma.

Ne consegue, che la questione sottoposta al Collegio s’incentra sull’accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere la base di calcolo del trattamento di pensione comprensivo dell’aumento del 18% ex art. 16 della L. n. 17/1976, riferito alla indennità di funzione che gli stessi hanno percepito in costanza di rapporto di lavoro; aumento che l’amministrazione ha denegato a valere sul rateo di pensione.

Non v’è dubbio che, così ricostruito l’esatto petitum sostanziale, la questione controversa non possa che appartenere alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia pensionistica.

Il Giudice regolatore del riparto di giurisdizione ha chiarito (cfr Cassazione civile, sezioni unite, 20 maggio 2010, n. 12337) che ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie relative alla computabilità delle indennità nel trattamento pensionistico, occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto di lavoro e diretta all’accertamento della computabilità dell’emolumento nella base contributiva – che attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, nascenti dal rapporto d’impiego e alla base di calcolo dei contributi sulla retribuzione che l’Amministrazione è tenuta a versare – e domanda, proposta dal dipendente già in quiescenza, diretta al conteggio di detta indennità nella pensione o nella base pensionistica ai fini della quantificazione del trattamento pensionistico – che attiene al rapporto previdenziale e riguarda l’ammontare della pensione erogata o da erogare – dovendosi ritenere che mentre nel primo caso la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro – e, quindi, al giudice amministrativo per le vicende anteriori al 30 giugno 1998 e al giudice ordinario per quelle successive – nel secondo caso la domanda appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti.

Nel caso di specie, come chiarito in fatto, i ricorrenti sono tutti ex sottufficiali collocati in congedo dopo il 1/1/1976.

In qualità di dipendenti in quiescenza, essi hanno formulato istanza diretta al conteggio dell’aumento percentuale dell’assegno di funzione nella base di calcolo del trattamento di pensione.

La questione per cui è causa impinge, pertanto, il rapporto previdenziale e riguarda l’ammontare della pensione erogata o da erogare.

Ne consegue, che la presente controversia appartiene alla giurisdizione del Corte dei Conti, cui è devoluta la materia pensionistica del pubblico impiego, dinanzi alla quale i ricorrenti potranno riassumere la causa nei termini e modalità di cui all’art. 11 del D.Lvo n. 104/2011.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il ricorso in esame va dichiarato inammissibile mentre nulla si dispone per le spese processuali attesa la mancata costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

dichiara perento, come in motivazione, il ricorso nei confronti dei ricorrenti che non hanno manifestato la persistenza del proprio interesse alla coltivazione del gravame.

dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto da Barberini Erminio e Marzoli Giacomo.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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