T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-09-2011, n. 7360 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la definizione immediata della causa e di ciò è stato dato avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna il provvedimento datato 22 febbraio 2011, n. 0000024, con il quale il Ministero dell’Interno lo ha escluso dal concorso per il reclutamento di n. 814 vigili del fuoco (concorso bandito con D.M. n. 5140/2008).

Questa la motivazione della sua esclusione: "Quadro psicopatologico complesso, si nota una tendenza alla interpretatività con tratti ossessivo compulsivi. D.M. 11/3/2008, n. 78, art. 2,c. 1, lett. a) e c)."

Come seguono le censure articolate in ricorso:

1)il ricorrente non ha mai sofferto di patologie psichiche, svolge una vita normale, lavora come idraulico da cinque anni ed intrattiene normali rapporti sociali e di gruppo;

2)dopo aver ricevuto la notifica del provvedimento, si è rivolto al Servizio Psichiatrico di diagnosi e cura degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria che lo ha sottoposto a visita in data 20 aprile 2011 accertando che egli "non ha presentato segni o sintomi ascrivibili ad un quadro sindromico patologico di pertinenza psichiatrica".

Con ordinanza collegiale n. 5328/2011 sono stati chiesti all’intimata amministrazione documentati chiarimenti.

L’incombente è stato accolto.

Il ricorso è infondato.

Ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. a) del D.M. n. 78/2008 i candidati ai concorsi pubblici per l’accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei VV.FF. devono possedere la "attitudine a controllare ed elaborare situazioni impreviste con rapida capacità risolutiva; maturazione evolutiva che esprima una valida integrazione della personalità, percezione e autostima di sé, assunzione di responsabilità finalizzata ad agire in sicurezza nell’espletamento dei compiti propri della qualifica; capacità di comunicazione e determinazione operativa".

Il ricorrente è stato giudicato inidoneo all’esito del test della personalità condotto con il metodo "TALEIA 400 A", secondo il protocollo metodologico utilizzato, indifferentemente, per tutti i candidati.

Va subito precisato che studi scientifici indicano nel Test in questione un coefficiente di correlazione medio di oltre 0,80 superiore a quello di altri test (cfr documento depositato in giudizio da parte ricorrente).

Evidenti, dunque, l’attendibilità e la validità strutturale del test "TALEIA 400 A".

Il giudizio non reca l’accertamento di una patologia e/o infermità, quale sarebbe stata se fosse stato appurato, nel ricorrente, un disturbo psichiatrico meglio indicato e descritto nell’Allegato B), punto 15 del citato decreto ministeriale (cfr esito "Visita psichiatrica").

Si tratta, nella fattispecie, di un giudizio psicoattitudinale teso ad accertare, nel candidato, il possesso di una capacità di autocontrollo e di uno stato emotivo stabile relazionato, non già ad una condizione comune dell’essere umano bensì, alle caratteristiche proprie del ruolo da assumere.

Il "Test Personalità" ha "evidenziato una "elevazione patologica nella maggior parte delle scale".

Non un disturbo, dunque, della personalità bensì "un quadro psicopatologico complesso" che ha fatto emergere "una tendenza con tratti ossessivo compulsivi", in grado di interferire – secondo il giudizio tecnico discrezionale della commissione, immune da vizi logico siccome reso nel rispetto della metodica di riferimento – con il funzionamento sociale e lavorativo di contesto specifico afferente il ruolo da assumere.

Ebbene, tenuto conto della specificità dei compiti che caratterizzano il ruolo del Vigile del Fuoco, non si colgono, nella determinazione amministrativa, elementi di contraddittorietà né di travisamento dei fatti.

Neppure appare pertinente il raffronto con la pregressa attività di vigile del fuoco discontinuo attesa la diversa fonte normativa che regola i requisiti per i rispettivi reclutamenti (art. 2, D.M. n. 78/2008 per l’accesso alle qualifiche iniziali – art. 3, DPR 6/2/2004 per i vigili volontari discontinui).

In ordine alla visita medica cui il ricorrente si è spontaneamente sottoposto, il Collegio osserva che il giudizio attitudinale non è, per sua natura, replicabile; e questo non solo per il contenuto e la finalità dell’accertamento, bensì, anche per la non omogeneità del contesto ambientale in cui la visita viene eseguita.

La relazione di parte vale, invero, solo ad insinuare il sospetto di una deviazione della funzione amministrativa non in grado, però, di confutare e/o ribaltare l’esito del divisato accertamento una volta verificata la correttezza del protocollo metodologico, la coerenza intrinseca dei risultati, la non implausibilità e/o illogicità del giudizio di relazione/valore.

Per quanto sopra esposto, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali e di giudizio in favore del Ministero della Difesa che si liquidano in Euro 1.500,00

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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