T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-09-2011, n. 7355

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la definizione immediata della causa e di ciò è stato dato avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, il ricorrente – premesso di avere partecipato, in qualità di VPF1, al concorso per il reclutamento di oltre 3000 VFP4 (concorso pubblicato nella GURI n. 4 s.s., n. 80 dell’ 8 ottobre 2010) – impugna il giudizio di "scarso" adottato nei suoi confronti dalla commissione per gli accertamenti attitudinali.

Il giudizio è stato reso nelle seguenti caratteristiche: "Coscienziosità afferente all’area potenzialità adattattiva"; Efficacia personale e motivazionale al ruolo afferente all’area aspetti motivazionali".

L’interessato deduce le seguenti censure:

a)contraddittorietà con la lodevole valutazione ottenuta per il servizio precedentemente prestato presso l’Esercito;

b)non si comprende come la commissione sia pervenuta alla valutazione di "scarso" adducendo una motivazione del tutto erronea rispetto alle reali caratteristiche del ricorrente.

Con ordinanza collegiale n. 4994/2011, assunta nella camera di consiglio del 1 giugno 2011, sono stati chiesti all’intimata amministrazione, documentati chiarimenti.

Si è costituito il Ministero della Difesa mediante deposito, in data 14 giugno 2011, di documenti e relazione dell’amministrazione.

L’incombente istruttorio è stato assolto mediante deposito della documentazione in data 24 giugno 2011.

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente deduce, sostanzialmente, contraddittorietà e difetto di motivazione.

La censura di contraddittorietà, articolata ponendo a raffronto il divisato giudizio con l’asserito, lodevole servizio precedentemente prestato, s’appalesa priva di giuridico pregio.

Secondo consolidato orientamento della Sezione, il giudizio di idoneità conseguito dall’interessato in sede di reclutamento VFP1 non è ontologicamente comparabile con quello reso all’esito degli accertamenti per accertare l’idoneità al reclutamento VFP4, ciò in considerazione del maggior rigore con il quale l’amministrazione deve vagliare le caratteristiche del candidato ai fini della sua idoneità a svolgere un servizio di natura continuativa e certamente più impegnativo.

In particolare, il Collegio osserva che:

non appare implausibile la circostanza per cui il profilo funzionale (che l’amministrazione valuta positivamente allorquando il soggetto, esaminato con proiezione verso i compiti che lo attendono, dia affidamento di ben adempiere questi ultimi) abbia potuto subire modificazioni nel corso del tempo (per fattori esogeni o endogeni alla vita militare);

sussiste obiettiva differenza, quanto meno funzionale, tra il giudizio sotteso al concorso per l’accesso alla ferma prefissata (VFP1), nel quale il ricorrente sostiene di essere stato riconosciuto idoneo, e quello volto all’arruolamento quale VFP4 trattandosi di valutare, sì, le medesime caratteristiche ma secondo criteri più stringenti avuto riguardo alle diverse esigenze e prospettive che connotano il reclutamento di tali militari, tali da rendere oggettivamente incomparabili le due situazioni a confronto che, per la diversità di contenuti e prospettive professionali, ben possono condurre ad un giudizio di segno opposto;

il giudizio di idoneità conseguito dall’interessato quale VFP1, il suo vissuto lavorativo e lo stato di servizio non sono, pertanto, ontologicamente comparabili con il giudizio all’esito degli accertamenti per accertare l’idoneità quale VFP4, ciò in considerazione del maggior rigore con il quale l’amministrazione deve vagliare le caratteristiche del candidato ai fini della sua idoneità a svolgere un servizio di natura continuativa e certamente più impegnativo;

il comportamento tenuto dal ricorrente durante il servizio militare (VFP1) e l’elogio da lui ottenuto si pongono, per contenuti e finalità, fuori dall’orbita causale con il giudizio somatofunzionale attenendo, i primi, all’impegno ed alla diligenza con la quale il servizio deve essere disimpegnato ed il secondo ad aspetti reconditi della personalità del candidato esaminati in relazione alle finalità specifiche del servizio di VFP4 e valutate dalla commissione alla luce dei diversi e più specifici compiti che il valutato sarà chiamato ad assolvere nel nuovo e più complesso ruolo.

Il giudizio di non idoneità risulta, altresì, sufficientemente e congruamente motivato in relazione ai presupposti di fatto che lo supportano.

La cartella attitudinale del ricorrente palesa obiettivamente le criticità emerse nel corso della valutazione dello psicologo colloquiatore e della commissione attitudinale.

Il Test BFQ2 ha evidenziato punteggi molto bassi nella scala "energia" (propensione ad esser energici ed attivi) e nella sottodimensione "dinamismo", nella scala "cooperatività" (capacità di venire incontro alle necessità ed agli stati di bisogno degli altri e di cooperare efficacemente con gli altri) e nella sottodimensione "coscienziosità", nella scala "perseveranza" (tenacia nel portare a buon fine i compiti e le attività intraprese e nel non venire meno agli impegni presi)e nella sottodimensione "stabilità emotiva", nella scala "controllo dell’emozione (controllo degli stati di tensione connessi all’esperienza emotiva).

Il test WIS/SVP ha, invece, palesato un punteggio alto nel valore "condizioni ambientali" (indice dell’interesse a lavorare in ambiente confortevole e comodo, quindi che mal si adatta al ruolo ed alla vita militare) ed un punteggio basso nel valore "raggiungimento dei risultati" (coincidendo con il test BFQ2 sulla "perseveranza").

Anche il questionario ha confermato le criticità emerse nei test evidenziando, alla stregua delle risposte fornite, una scarsa efficacia personale (cfr domande n. 23, 24, 25, 29 e 36).

Il colloquio di approfondimento dinanzi alla commissione ha confermato le criticità.

Il giudizio impugnato resiste, al dunque, ai dedotti vizi di illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, erroneità dell’istruttoria e difetto di motivazione.

Esso costituisce, invero, il non irragionevole sbocco delle risultanze istruttorie, ponendosi, rispetto all’iter procedimentale, come non illogico scontato esito.

Non incoerenti, perciò, le conclusioni rassegnate dalla commissione.

Tra i presupposti di fatto ed il giudizio di non idoneità il Collegio, infatti, ravvede un non implausibile nesso di consequenzialità logica.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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