Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la definizione immediata della causa e di ciò è stato dato avviso alle parti.
Il ricorrente, allievo ufficiale di complemento, in ferma dal 14 dicembre 1995 al 24 dicembre 1996, ha presentato domanda per partecipare al concorso per la nomina a sottotenente di vascello in servizio permanente nei ruoli normali della Marina.
L’intimata amministrazione lo ha escluso dal concorso in quanto "essendo nato il 1 luglio 1971, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione (21 marzo 2011) ha superato il limite massimo di 32 anni prescritto dall’art. 2, c. 1, lett. a) numero 3) del bando di concorso".
L’interessato sostiene di avere diritto alla elevazione del limite di età (40 anni) in quanto ufficiale di complemento; infatti, sia il bando di concorso (art. 2) che l’art. 653 del D.Lvo n. 66/2010 (c.d. codice dell’ordinamento militare) prevedono che al concorso de quo possono partecipare i concorrenti che non hanno superato il 40° anno di età se ufficiali in ferma prefissata dell’esercito, marina o aeronautica militare che hanno completato un anno di servizio o se ufficiali inferiori delle forze di complemento.
Si è costituito il Ministero della Difesa per resistere al gravame.
In data 27 maggio 2011, il difensore del sig. M. ha depositato brevi note a confutazione delle controdeduzioni di parte resistente nonché a sostegno delle proprie ragioni di doglianza.
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente sostiene di avere diritto alla elevazione del limite di età (40 anni) in quanto ufficiale di complemento in congedo.
Per meglio inquadrare la vicenda, è utile ripercorrere l’evoluzione normativa che ha caratterizzato il processo di ristrutturazione in atto nelle Forze Armate.
Tale processo, connesso con l’attuazione della legge n. 331 del 14 nov. 2000 relativa all’abolizione della leva e del passaggio graduale al reclutamento volontario, ha introdotto importantissime novità, anche sullo stato ed avanzamento degli Ufficiali.
In particolare, la disponibilità di Ufficiali, su base volontaria e con specifiche attitudini professionali, offre la possibilità di coniugare le potenzialità della società civile con le esigenze militari di completamento.
La legge n.331/2000, "Istituzione del servizio militare volontario professionale" prevede una nuova categoria di Ufficiali, quella degli "Ufficiali Ausiliari".
Essi riguardano ciascuna Forza Armata, l’Arma dei Carabinieri ed il Corpo della Guardia di Finanza e vengono reclutati annualmente, secondo le disponibilità in bilancio ed in funzione delle esigenze operative del momento.
Il decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001 "Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’art.3, comma1 della legge 14 nov.2000, n.331" stabilisce che la categoria degli Ufficiali Ausiliari interessa i cittadini di ambo i sessi e comprende:
– gli Ufficiali di complemento in servizio di prima nomina (in atto con il servizio di leva fino al 2006 per i giovani nati entro il 1985) e in ferma o rafferma biennale, reclutati ai sensi della normativa vigente, o dal congedo;
– gli Ufficiali piloti di complemento reclutati ai sensi dei titoli II e III della legge n.224 del 19 maggio 1986;
– Ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
– Ufficiali delle Forze di Completamento.
Gli Ufficiali delle Forze di Completamento, previsti nel contesto della categoria Ausiliari dal decreto legislativo n.215/01 sono costituiti dal personale in congedo di complemento o in ferma prefissata.
Previo loro consenso, gli Ufficiali possono essere richiamati in servizio per un periodo non superiore ad un anno rinnovabile una sola volta a domanda dell’interessato e quindi collocati in congedo.
Le Forze di Complemento costituiscono, dunque, le nuove riserve delle Forze Armate (appunto, denominate Forze di Completamento) e si basano, in via prioritaria, sul richiamo su base volontaria di personale che abbia (già) espresso, all’atto del congedo o successivamente, la propria disponibilità.
Tale particolare categoria di personale affluirà, successivamente, al reggimento o all’unità presso la quale ha prestato servizio o ad altro ente di sua scelta.
In questo scenario, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare).
Recita l’art. 653 del suddetto decreto:
"1. Gli ufficiali in ferma prefissata, che hanno completato un anno di servizio e che sono in possesso di diploma di laurea, e gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali di cui all’art. 652, sempre che gli stessi non superino:
a) il 40° anno d’età, se ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare o dell’Aeronautica militare;
b) il 34° anno di età se ufficiali dell’Arma dei carabinieri.
2. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.
3. Al termine dei prescritti corsi formativi, gli ufficiali provenienti dalle forze di completamento sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l’ultimo dei parigrado in ruolo".
Statuisce il successivo art. 987:
"1. In relazione alla necessità di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni all’estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l’anzianità posseduta e ammessi a una ferma non superiore a un anno, rinnovabile a domanda dell’interessato per non più di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo.
2. Con decreto del Ministro della difesa sono definite in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata:
a) le modalità per l’individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell’ambito del limite massimo di cui al comma 1;
b) i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell’esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. Gli ordinamenti di ciascuna Forza armata individuano gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alle rispettive articolazioni interne".
La lex specialis di concorso ha recepito il contenuto dispositivo delle norme primarie.
Come si evince de plano dalla combinata lettura delle disposizioni normative e di bando, il beneficio della elevazione del limite di età non è generalizzato in favore di tutti gli ufficiali di complemento, bensì, opera esclusivamente in favore di quegli ufficiali che appartengono alle c.d. "Forze di complemento".
Del tutto evidente, sempre alla stregua del quadro normativo e storico come sopra ricostruito, la non identità funzionale ed ontologica tra lo status di ufficiale di complemento (posseduto dal ricorrente) e la categoria delle "Forze di Complemento" nella quale confluisce il personale che all’atto del congedo abbia espresso la propria disponibilità ad essere richiamato in servizio e che sia stato successivamente utilizzato secondo le prescrizioni e le modalità di cui all’art. 987 del D.Lvo n. 66/2010.
Lo status di ufficiale di complemento è presupposto necessario ma non unico per l’inquadramento nelle "Forze di Complemento".
Ed invero, l’appartenenza alla categoria delle "Forze di complemento" implica che il personale in congedo sia stato richiamato in servizio, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali, con il grado e l’anzianità posseduta, previo consenso dello stesso interessato, per sopperire alle necessità di disporre di adeguate Forze (appunto, di Complemento), con specifico riferimento alle esigenze correlate alle missioni all’estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale che all’estero.
Il ricorrente, come da lui stesso ammesso, ha prestato servizio, nel 1995/1996, in qualità di ufficiale di complemento della marina militare, così assolvendo (semplicemente) al servizio di leva.
Non ha, di converso, comprovato l’appartenenza alla categoria delle Forze di Complemento.
Evidente, dunque, come la sua pretesa (aumento del limite di età a 40 anni) risulti infondata ovvero basata su un presupposto erroneo.
Deve concludersi, pertanto, nel senso che correttamente l’amministrazione ha applicato nei confronti del ricorrente il limite ordinario di 32 anni di età, fissato per la partecipazione al concorso de quo
In conclusione, il ricorso va respinto mentre le spese di giudizio, considerata la particolarità della fattispecie e la novità della questione, possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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