Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. T.F., indagato in ordine al capo D dell’imputazione ( art. 61 c.p., n. 2, art. 81 cpv., 110, 476 e 482 c.p., art. 642 c.p., comma 2); D.V.C., indagato in ordine al capo L dell’imputazione ( art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 cpv., 110, 476 e 482 c.p., art. 642 c.p., comma 2, artt. 471, 476, 482 e 648 c.p.);
D.A., indagato in ordine al capo AA dell’imputazione ( art. 416 c.p., comma 5); B.P., indagato in ordine al capo Z dell’imputazione ( art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 cpv., 110, 476 e 482 c.p., art. 642 c.p., comma 2, artt. 471, 476, 482 e 648 c.p.);
D’.Ti., indagato in ordine al capo M dell’imputazione ( art. 61 c.p., n. 2, art. 81 cpv., 110, 476 e 482 c.p., art. 642 c.p., comma 2, artt. 471, 476, 482 e 648 c.p.); F.M., indagato in ordine al capo L2 dell’imputazione ( art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 cpv., 110, 476 e 482 c.p., art. 642 c.p., comma 2, artt. 471, 476, 482 e 648 c.p.); S.A., indagato in ordine ai capi AA ( art. 416 c.p., comma 5), O, T, T2 dell’imputazione (ciascuno relativo ad una specifica contestazione del delitto di cui all’art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 cpv., 110, 476 e 482 c.p., art. 642 c.p., comma 2, artt. 471, 476, 482 e 648 c.p.) ricorrono avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Taranto in data 3 gennaio 2011 che ha rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza del Gip di Taranto del 6.12.2010 nei confronti di tutti gli indagati ad eccezione di T.F. in cui favore ha disposto la eliminazione dell’obbligo di dimora, fermo restando quello di presentazione alla Polizia Giudiziaria.
1.1 T.F. deduce illogicità del provvedimento che non ha considerato che i fatti sono riferibili all’anno 2007, che l’indagato è persona incensurata, dato non considerato dal giudice del riesame.
Con altro motivo deduce violazione di legge in quanto il Gip ha imposto all’indagato due misure, una delle quali doveva essere revocata perchè illegittimamente irrogata e non solo eliminata perchè dal Tribunale in concreto ritenuta non necessaria. Deduce inoltre che il tribunale non ha considerato i motivi esposti con il riesame relativi alla mancanza di attualità di esigenze cautelari.
1.2 D.V.C. deduce manifesta illogicità della motivazione inerente le esigenze cautelari imposte a quattro anni dai fatti, periodo di tempo in cui la condotta di esso ricorrente non ha dato rilievo, dati non considerati dal tribunale del riesame. Con altro motivo evidenzia a carenza di motivazione dell’ordinanza che si sofferma unicamente sui precedenti penali e sulla entità dei fatti senza considerare l’elemento fondamentale dell’attualità che deve caratterizzare le misure cautelari.
1.3 Il difensore di D.A. deduce violazione di legge sia con riferimento alla prova di colpevolezza, non sussistendo rapporti con M., sia con riguardo alle esigenze cautelari essendo i fatti lontani nel tempo.
1.4 Il difensore di B.P., indagato in ordine al capo Z della imputazione relativo al falso incidente stradale per cui ebbe ad incassare l’assegno di Euro 15.050, deduce violazione di legge sia con riferimento agli indizi di responsabilità, sia con riferimento alle esigenze cautelari. Deduce che l’assegno fu versato su un conto corrente cointestato con un legale nei cui confronti non sono state svolte indagini, mentre la perizia grafica ha accertato che la firma di traenza è solo "probabilmente" riferibile alla persona del ricorrente. In ordine alle esigenze cautelari rileva essere persona facilmente raggirabile in quanto dichiarato invalido nella misura del 70 %. 1.5 Il difensore di D’.Ti. deduce vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza indiziaria non avendo i giudici del riesame considerato l’insussistenza di qualsivoglia forma di conoscenza o frequentazione del D’. con gli altri indagati, la mancata identificazione della persona che ebbe a depositare il CID presso la Compagnia assicurativa Nuova Tirrena e l’apporto causale portato nonchè il dato costituito dal non essere il proprietario ma solo la persona che assicurò l’autocarro. Deduce lo stesso vizio motivazionale con riferimento alla sussistenza di esigenze cautelari in assenza di pericolo di fuga non essendo motivato il pericolo di reiterazione di analoghi delitti solo per precedenti coinvolgimenti in sinistri stradali e per due condanne per contravvenzioni.
1.6 Il difensore di F.M., cui è stata imposta la misura degli arresti domiciliari, deduce in ordine alle esigenze cautelari di avere subito un trattamento differenziato rispetto a quello imposto a carico dei coindagati, in quanto il ricorrente è persona gravata da unico precedente non specifico. Lamenta al riguardo difetto di motivazione con riferimento anche all’omessa considerazione della mancanza di attualità e della inconferenza del precedente giudiziario che non è espressione di pericolosità sociale, comunque tutelabile con una misura non custudiale.
1.7 I difensori di S.A. deducono difetto di motivazione in ordine alla sussistenza indiziaria del delitto associativo che non rimane provato dalle dichiarazioni di F. A., St.Ri.Ma. e M.A.. Deducono che l’avvocato S. rinunciò a trattare 19 sinistri stradali;
indicano diffusamente gli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di associazione per delinquere concludendo che gli elementi in atti non consentono il coinvolgimento del S..
2.1 Il primo motivo di ricorso proposto da T. si sostanzia in una non ammissibile diversa valutazione degli elementi inerenti la sussistenza di esigenze cautelari. Ai sensi del disposto di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicchè dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti operata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, De Francesco). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv.
207944, Dessimone). Non può a tal fine essere censurato il giudizio di merito che ha considerato che l’indagato è coinvolto in 10 ulteriori sinistri stradali, di cui 3 interessanti la Tirrenia, dato questo evidenziante l’intraneità con ambienti delinquenziali anche organizzati.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione è che questa sia idonea a costituire attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione più immediata pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente (Cass. S.U. 8.2.05 n. 4419). L’interesse ad impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e dell’attualità; con il gravame l’impugnante deve mirare a rimuovere l’effettivo pregiudizio che asserisce avere subito con il provvedimento impugnato e deve chiarire quale risultato intenda perseguire, non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Cass. S.U. 25.6.97 n. 7, rv. 208165). Non esiste un interesse assoluto delle parti alla correttezza giuridica delle decisioni che li riguardano, nè alla esatta osservanza delle norme processuali ed il ricorrente ha l’onere di evidenziare nei motivi di ricorso per cassazione l’interesse che giustifica il suo gravame, indicando sia il pregiudizio arrecatogli dal provvedimento impugnato, sia la situazione pratica più vantaggiosa che egli intende ottenere dall’esercizio del diritto di impugnazione e all’esito dell’eventuale nuovo giudizio di merito con la cancellazione del pregiudizio lamentato. Nella concreta fattispecie la duplicità della misura è stata comunque eliminata ed il ricorrente non patisce allo stato alcun pregiudizio di doppie imposizioni di misure.
Quanto lamentato con il terzo motivo di ricorso si sostanzia in una reiterazione delle doglianze di merito già espresse con il primo motivo di ricorso, doglianze che non possono essere considerate in questa sede alla luce della valutazione non illogica delle esigenze cautelari espressa dal giudice della cautela con riferimento alla reiterazione nel tempo di condotte analoghe.
2.2 Anche le doglianze espresse dal D.V. si esauriscono in una diversa valutazione delle esigenze cautelari a fronte di un giudizio non censurabile sul piano logico espresso dal giudice di merito. Al riguardo non può essere criticato il giudizio valutativo del fatto come espressione di "notevole spregiudicatezza e capacità a delinquere dell’indagato" in quanto lo stesso è rimasto coinvolto in ulteriori numero 16 sinistri stradali nonchè il giudizio sulla negativa personalità del D.V., gravato da cinque precedenti anche per fatti associativi e da due pendenze. Trattasi di dati che non sono resi irrilevanti dall’essere il delitto stato commesso nell’anno 2006, attesa la reiterazione nel tempo di comportamenti analoghi.
2.3 Il ricorso proposto dal difensore di D. come violazione di legge si sostanzia in generiche censure alla motivazione dell’ordinanza. L’atto di gravame risulta inammissibile perchè genericamente non ancorato a dati processuali che non sono stati riferiti e contestualizzati al corpo motivazionale della decisione che invece ha accertato sia la condotta dell’indagato, intraneo a 25 incidenti stradali, sia il contenuto delle intercettazioni e le pretese avanzate dal D. per ciascuna pratica fraudolenta (Euro 1.200). Il provvedimento impugnato ha inoltre considerato, con riferimento alle esigenze cautelari imponenti la custodia in carcere, i gravi precedenti e le pendenze, tutte indicative di un palese pericolo di reiterazioni di reati analoghi, essendo il prevenuto vicino ad ambienti di criminalità non occasionalmente dedita alle truffe.
2.4 Anche il ricorso proposto nell’interesse di B., cui è stata imposta la misura degli arresti domiciliari, è inammissibile risolvendosi in mera negazione di responsabilità. Al riguardo i giudici di merito hanno debitamente evidenziato che l’incasso personale del titolo da Euro 15.050, mai apertamente negato dal ricorrente, è elemento indiziario non controvertibile di internità alla frode assicurativa, sussistendo l’ulteriore indizio rappresentato dai 25 incidenti stradali in cui il B. è coinvolto. Priva di motivi è la doglianza relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari, mentre è del tutto corretta la valutazione del giudice di merito sull’assenza di elementi indicativi di una qualche incapacità di intendere e di volere (la documentazione è attinente solo a incapacità lavorativa). Il riferimento proposto in ricorso al delitto di cui all’art. 643 c.p., risulta palesemente incongruo, non rivestendo certo il ricorrente la figura di parte offesa di un qualche delitto contro il patrimonio.
2.5 Anche il ricorso proposto dal difensore di D’. rappresenta una valutazione indiziaria divergente da quella logicamente valutata dal Tribunale del Riesame che ha debitamente considerato che il sinistro del 18.10.2006 non si è mai verificato ;
che i referti sono stati formati su moduli provento di furto e che l’indagato ha fornito i suoi dati ed il numero di polizza noti solo ad esso ricorrente, che è risultato coinvolto in ben 26 sinistri.
Tanto rappresenta un quadro indiziario di notevole gravità non avendo il prevenuto escluso che altri usarono la sua polizza per la denuncia del falso incidente. Altrettanto corretta la prognosi di pericolosità fondata sul coinvolgimento in troppi sinistri stradali, dato indicante reiterate condotte di analoghi comportamenti.
2.6 Il ricorso proposto nell’interesse del F. avverso il provvedimento confermativo degli arresti domiciliari deve essere dichiarato inammissibile. Ogni procedimento cautelare è del tutto autonomo rispetto agli altri procedimenti incidentali "de libertate", ancorchè inseriti nel medesimo processo e la frammentazione che ne deriva implica, per il margine di discrezionalità del giudice nella verifica delle singole posizioni, una diversità di valutazioni e di decisioni provvisorie e strumentali che non riflettono una valutazione complessiva delle necessità cautelari di ciascun indagato e sono inidonee ad influenzarsi reciprocamente (Cass. 2^ 1.12.99 n. 5165, Cc. 4.11.99, rv. 214667). Nella concreta fattispecie non può sostenersi illogicità di motivazione in ordine ad una assunta disparità di trattamento sfavorevole al ricorrente, che risulta coinvolto in ulteriori 11 sinistri stradali, dato che dimostra analogia di comportamenti reiterati nel tempo. Il profitto percepito pari ad Euro 22.000 è stato parimenti considerato dal giudice della cautela ai fini della qualificazione della entità dei fatti e ciò conformemente al principio di legittimità che statuisce che ai fini della configurabilità dell’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato previsto dall’art. 274 c.p.p., lett. e), gli elementi di cautela possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, in quanto la valutazione negativa della personalità dell’indagato può desumersi tenendo presenti i criteri stabiliti dall’art. 133 c.p.. L’attribuzione alle medesime modalità e circostanze di una duplice valenza sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto sia sotto quello dell’apprezzamento della capacità a delinquere discende dalla considerazione che la condotta tenuta in occasione del reato (nella specie la capacità delinquenziale reiterata a lungo nel tempo) costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell’agente e l’attualità delle esigenze (Cass. 3^ 23.4.04, ud. 18.3.04, rv. 228882; Cass. 6^ 6.6.02 n. 22121, cc, 20.2.02, rv. 222242).
2.7 Il ricorso presentato dai difensori dell’avvocato S. è inammissibile in quanto, genericamente proposto, afferma in maniera assertiva l’inconferenza indiziaria della chiamata in correità rivolta contro lo stesso dal collega M. nonchè l’irrilevanza delle dichiarazioni della moglie di costui, St.Ri.Ma. e della segretaria del loro studio F.A., dichiarazioni che il giudice di merito ha accertato essere, oltre che tra loro coerenti, state confermate dal rinvenimento di copia dell’assegno in ordine al quale era sorta lite per la spartizione del ricavato della truffa. Non è certamente illogica la motivazione di colpevolezza indiziaria anche per il delitto associativo fondata sulla trattazione di sinistri completamente inesistenti supportati da falsa documentazione sia di origine che di prosecuzione di malattia, sul versamento sul proprio conto di assegni ricevuti dalla compagnia assicuratrice e sull’apposizione di false firme su atti transattivi.
Non censurabile l’irrilevanza della non prosecuzione di ulteriori patrocini per false richieste di risarcimento, dato temporalmente successivo alla lite con il M. ed il Ma. ed alle accertate condotte fraudolente.
Le impugnazioni sono pertanto inammissibili a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè ciascuno al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000. Inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente L., deve disporsi ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000 alla Cassa provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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