MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 22 gennaio 2014, n. 31 Regolamento recante attuazione dell’articolo 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, concernente il contenuto dei requisiti organizzativi per l’iscrizione nell’elenco dei..

…requisiti organizzativi per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il
Testo unico delle leggi in materia bancaria e finanziaria;
Visto, in particolare, l’articolo 128-sexies del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, che disciplina la figura del mediatore
creditizio;
Visto, altresi’, l’articolo 128-septies del medesimo decreto
legislativo che stabilisce i requisiti necessari per l’iscrizione
nell’elenco dei mediatori creditizi, tra i quali il rispetto di
requisiti organizzativi;
Visto l’articolo 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,
il quale stabilisce che il Ministro dell’economia e delle finanze
detta, tra l’altro, disposizioni attuative del decreto medesimo che
indichino il contenuto dei requisiti organizzativi e di forma
giuridica per le societa’ di mediazione creditizia;
Sentita la Banca d’Italia;
Udito il parere del Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli
atti normativi, reso nell’adunanza del 21 febbraio 2013;
Vista la comunicazione inviata con nota n. 12680/2013 al Presidente
del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 e il relativo nulla osta espresso con
nota prot. n. 6663/2013 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intende per:
a) «Testo unico»: il Testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, emanato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n.
385;
b) «societa’ di mediazione creditizia»: le societa’ iscritte
nell’elenco previsto dall’articolo 128-sexies, comma 2, del Testo
unico;
c) «organo con funzioni di controllo»: il collegio sindacale o il
sindaco unico, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il
controllo sulla gestione come disciplinati dal codice civile;
d) «Organismo», l’Organismo competente per la gestione degli
elenchi degli agenti in attivita’ finanziaria e dei mediatori
creditizi previsto dall’articolo 128-undecies del Testo unico
bancario.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle
societa’ di mediazione creditizia.

Art. 3

Responsabile del controllo

1. Per verificare l’osservanza delle norme di legge, regolamentari
e statutarie applicabili all’attivita’ svolta l’organo di controllo
nominato ai sensi di legge si avvale del sistema di controllo interno
previsto dall’articolo 4.

Art. 4

Sistema di controllo interno

1. Le societa’ di mediazione creditizia si dotano di un sistema di
controllo interno proporzionato alla propria complessita’
organizzativa, dimensionale ed operativa.
2. Il sistema assicura:
a) un’efficace gestione e controllo dei rischi derivanti
dall’inosservanza e dal mancato adeguamento alle norme di legge,
regolamentari e statutarie applicabili all’attivita’ svolta a cui la
societa’ e’ esposta anche in relazione alla rete di soggetti che
operano per suo conto;
b) la riservatezza e l’integrita’ delle informazioni e
l’affidabilita’ e sicurezza delle procedure per il loro trattamento;
c) la verifica della conformita’ dell’attivita’ svolta con norme
di legge, regolamentari e statutarie ad essa applicabili e con le
procedure interne che la societa’ ha definito per osservarle.
3. Nelle societa’ che superino i limiti dimensionali stabiliti
dall’Organismo con riferimento al numero di dipendenti o
collaboratori, e’ costituita una funzione di controllo interno cui e’
affidata la valutazione periodica del sistema di controllo interno e
la verifica della correttezza e regolarita’ dell’operativita’
aziendale. La funzione puo’ essere affidata a soggetti esterni dotati
di idonei requisiti in termini di professionalita’, autorevolezza e
indipendenza; resta ferma la responsabilita’ dell’organo previsto
dall’articolo 3 e della societa’ per il corretto svolgimento della
funzione esternalizzata.
4. Le societa’ conservano agli atti la documentazione relativa ai
controlli effettuati.

Art. 5

Dipendenti e collaboratori

1. Le societa’ di mediazione creditizia applicano rigorose
procedure di selezione dei propri dipendenti e collaboratori,
acquisendo e conservando la documentazione probatoria dei requisiti
posseduti.
2. Esse verificano la correttezza dell’operato dei propri
dipendenti e collaboratori anche attraverso apposite indagini sul
grado di soddisfazione della clientela e periodici accessi ispettivi;
questi ultimi devono essere effettuati annualmente su almeno un
quinto dei collaboratori esterni. In caso di anomalie, le societa’
adottano prontamente adeguate misure.
3. Le forme di remunerazione e valutazione dei dipendenti e
collaboratori adottate non devono costituire un incentivo a
distribuire prodotti non adeguati rispetto alle esigenze dei clienti.

Art. 6

Relazione sui requisiti organizzativi

1. Le societa’ di mediazione creditizia predispongono una relazione
che descrive le scelte effettuate e i presidi adottati per rispettare
le disposizioni del presente regolamento, motivandone l’adeguatezza
rispetto alla propria complessita’ organizzativa, dimensionale e
operativa. Specifica evidenza deve essere data alle procedure
adottate per assicurare la corretta applicazione della disciplina in
tema di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela
emanata ai sensi del Titolo IV del Testo unico e di ogni altra
disposizione vigente su questa materia. La relazione e’ aggiornata in
caso di modifiche organizzative di rilievo ed e’ presentata
all’Organismo su sua richiesta.

Art. 7

Norma transitoria

1. Fino a quando i limiti dimensionali previsti dall’articolo 4,
comma 3, non sono individuati dall’Organismo, le societa’ con un
numero di dipendenti o collaboratori superiore a 20 sono tenute a
costituire la funzione di controllo interno.

Test Art. 8

Disposizioni finali

1. Le societa’ di mediazione creditizia sono tenute ad adempiere a
quanto previsto dal presente decreto entro sei mesi dalla
individuazione dei limiti dimensionali di cui all’articolo 4, comma
3, ovvero dall’entrata in vigore del decreto medesimo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 22 gennaio 2014

Il Ministro: Saccomanni

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, registrazione economia e finanze, n. 424 o non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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