Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-12-2011, n. 29732 Fideiussione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 17.11.1997 la Banca Commerciale Italiana conveniva innanzi al Tribunale di Bologna, C.G. e la Pneus Garda s.p.a., precisando che agli inizi degli anni 80, quest’ultima aveva concluso un contratto di fornitura di pneumatici e camera d’aria con la Uniroyal Englebert Tyre Trading Gmbh con sede in (OMISSIS); che, poichè il pagamento, da parte della società italiana dei corrispettivi indicati nelle fatture emesse dalla società tedesca, doveva essere garantito da una primaria banca italiana, la Pneus Garda si era rivolta alla Banca Commerciale Italiana s.p.a., Agenzia di(OMISSIS), con cui intratteneva altri rapporti commerciali; che essa attrice, pertanto, su incarico della Pneus Garda, in data 5.7.85, aveva garantito, personalmente, l’adempimento delle obbligazioni gravanti sulla società (OMISSIS) nei confronti della società tedesca, impegnandosi a pagare, alle scadenze indicate nelle fatture, le somme richieste dalla Uniroyal, entro il limite di L. 200.000.000, ogni eccezione rimossa, a condizione che venisse prodotta copia delle fatture vistate dalla dogana e copie delle bolle doganali; che la fideiussione, così prestata, da annoverarsi tra quelle cd. "a prima richiesta", aveva efficacia per un anno, dal 30.6.85 fino al 30.6.86;

che il rapporto negoziale tra la Pneus Garda e la Uniroyal era proseguito anche negli anni successivi.

Assumeva poi l’attrice che la Continental Italia s.p.a. con lettera in data 6.5.97, affermando di non avere ricevuto il pagamento del corrispettivo indicato nella propria fattura n. 21839 del 16.12.96, aveva escusso la fidejussione, chiedendo il pagamento di L. 300.000.000; che il 15.5.95, il C. aveva chiuso il suo conto personale presso la Banca Commerciale Italiana s.p.a., sede di (OMISSIS); che in data 29.5.97 l’attrice, su sollecito della s.p.a.

Continental, aveva adempiuto la sua obbligazione di garanzia versando alla Continental la somma di L. 300.000.000.

Con sentenza in data 5.11.2000 il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, condannava Gima s.r.l. e C. G. a corrispondere all’attrice la somma di L. 300.000.000.

A seguito dell’appello di questi ultimi, costituitasi la Banca appellata, la Corte di Bologna, con la decisione in esame depositata in data 1.8.2006, respingeva le domande della Banca Commerciale Italiana (poi divenuta Banca Intesa).

Ricorre per cassazione Banca Intesa con sei motivi, e relativi quesiti, illustrati da memoria; resistono con controricorso la Gima e il C..

Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 1936 e 1950 c.c. in ordine alla erronea ritenuta "conclusione che non c’è la prova della richiesta del rinnovo della fidejussione".

Con il secondo motivo si deduce ancora violazione dell’art. 1936 c.c., e art. 1949 c.c. per non aver preso in considerazione la Corte di merito che la Banca ha esercitato anche l’azione fondata sulla surrogazione legale.

Con il terzo motivo si deduce difetto di motivazione in ordine alla surrogazione volontaria ex art. 1201.

Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 2697 c.c. in ordine all’avvenuta contestazione o meno dell’esistenza del credito in questione.

Con il quinto motivo si deduce violazione degli artt. 183, 184 e 190 c.p.c. in relazione a quanto asserito nel quarto motivo.

Con il sesto motivo infine si deduce violazione degli artt. 1703, 1936 e 2697 c.c. in ordine alla configurabilità della fidejussione come "a prima richiesta".

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze.

Deve premettersi che la Corte di merito ha, con logiche e sufficienti argomentazioni, dato conto della ratio decidendi posta a base dell’impugnata decisione, in particolare affermando che "invero il primo giudice non ha minimamente valutato le risultanze istruttorie, emerse nel corso del giudizio, omettendo anche di considerare che la domanda attorea si fondava sia sull’azione di regresso, a fronte della prestata fideiussione a prima richiesta sia sulla surrogazione ex art. 1201 c.c.. Quanto al primo aspetto della vertenza, va considerato che ex art 2697 c.c. la parte attrice aveva l’onere probatorio di dimostrare che la fidejussione a prima richiesta fosse stata rinnovata dalla Pneus Garda, ora Gima s.r.l., anche per il periodo 30.6.96/30.6.97. Orbene, l’attrice non ha, minimamente, assolto tale onere probatorio …". A fronte di ciò, la società ricorrente tende, tra l’altro sulla base di quesiti non conformi a criteri di specificità e attinenza alla vicenda concreta in questione, a un non consentito riesame di dati e risultanze probatorie non ulteriormente valutabili nella presente sede di legittimità; e ciò, in particolare, con il primo, secondo, quarto, quinto e sesto motivo con i quali si tende a rimettere in discussione la sussistenza del credito per cui è processo. Manca inoltre di autosufficienza la doglianza di cui al motivo 2^: la ricorrente non evidenzia in modo dettagliato come fu sollevata la questione della surrogazione legale in sede di merito, al fine della valutazione della omessa pronuncia sul punto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 4.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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