T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 19-09-2011, n. 7418 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I. Con sentenza n.25027/2007 del 2.12.2007, pubblicata il 20.12.2007, il Tribunale Civile di Roma condannava il Comune di Roma al pagamento in favore del ricorrente e delle somme ivi indicate (e precisamente: Euro.1.729,74, oltre interessi legali dal 28.4.2005 al soddisfo; Euro.1.965,00 per spese di lite per due gradi di giudizio; Euro 156,00 per spese IVA e CAP).

La sentenza medesima, munita di formula esecutiva apposta in data 1 febbraio 2008, è stata notificata al Comune di Roma in data 7 febbraio 2008; ed è definitivamente passata in giudicato, non essendo stata impugnata dal Comune di Roma.

In data 3.2.2010 il ricorrente ha notificato al Comune di Roma un atto di diffida ad eseguire e messa in mora ai sensi e per gli effetti dell’art. 90 r.d. n. 642/1907, invitando l’Amministrazione comunale a pagare quanto dovuto.

II. Trascorsi 30 giorni dalla notifica del suddetto atto senza che il Comune di Roma avesse adempiuto al disposto della sentenza in questione, con il ricorso n.4386/2010 l’interessato ha adito questo Tribunale chiedendo:

– che, in esecuzione del richiamato giudicato, venisse ordinato al Comune di Roma di pagare in suo favore gli importi di cui all’atto di diffida e messa in mora assegnando allo stesso un termine di trenta giorni;

– e che venisse nominato un Commissario ad acta con il compito di provvedere in via sostitutiva per il caso di persistente inadempimento.

Con la sentenza n.33517 del 27.10.2010, pubblicata il 17.11.2010, notificata il 13.12.2010 e passata in giudicato (per mancata impugnazione), il Tribunale Amministrativo del Lazio, Sez. II^, ha condannatoil Comune di Roma a conformarsi al giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale Civile di Roma n.25027/2007 del 2.12.2007 (pubblicata il 20.12.2007, notificata il 7.2.2008 e passata in giudicato il 3.2.2009).

In particolare dalla sentenza n.33517 del 27.10.2010 emessa dal Tribunale Amministrativo del Lazio, Sez. II^, nasceva l’obbligo per l’Amministrazione:

di verificare se nel bilancio dell’Ente fossero disponibili somme destinate al pagamento di spese legali e/o di debiti;

nel caso di esito positivo della ricognizione, di provvedere al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovutegli (in forza della predetta sentenza del Tribunale Civile di Roma);

nel caso di esito negativo, di provvedere ad inserire l’importo dovuto nella massa passiva formata a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario, e dunque nel bilancio relativo c.d. "piano di rientro".

A tali incombenti – verifica e eventuale pagamento o, alternativamente, inserimento nella massa passiva – l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Poiché, però, l’Amministrazione non ha dato esecuzione alle statuizioni contenute nella stessa, il ricorrente si è visto costretto ad adire per la seconda volta questo TAR.

III. Con il ricorso in esame il ricorrente chiede che questo Tribunale Amministrativo del Lazio (Sez.II^) ponga in esecuzione la sua precedente sentenza (la n.33517 del 27.10.2010), rimasta inottemperata non ostante sia passata in giudicato e sia stata ritualmente notificata, mediante nomina di un Commissario ad acta.

Ritualmente costituitosi, il Comune ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del gravame, chiedendo il rigetto con vittoria di spese.

Nel corso del giudizio, e precisamente in data 2.5.2011, l’Amministrazione ha prodotto:

un carteggio intercorso tra l’Avvocatura comunale e la Ragioneria Generale del Comune, dalla quale emerge che quest’ultima ha inserito nella massa passiva del c.d. "piano di rientro dell’indebitamento pregresso", la somma di Euro.1.500,00, "a titolo di passività presunta";

ed una nota nella quale il Capo dell’Avvocatura comunale comunica al ricorrente che a seguito di tale inserimento nella massa passiva, si è ormai perfezionato l’adempimento del disposto della sentenza.

All’udienza camerale dell’11.5.2011, uditi i Difensori indicati nell’apposito verbale, la causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

Con il ricorso in esame il ricorrente chiede che questo Tribunale Amministrativo del Lazio (Sez.II^) ponga in esecuzione la sua precedente sentenza n.33517 del 27.10.2010 – rimasta ineseguita non ostante sia passata in giudicato e sia stata ritualmente notificata – mediante la nomina di un Commissario ad acta.

La domanda merita accoglimento.

Con la sentenza n.33517 del 27.10.2010, pubblicata il 17.11.2010, notificata il 13.12.2010 e passata in giudicato, il Tribunale Amministrativo del Lazio, Sez. II^, ha condannato il Comune di Roma a conformarsi al giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale Civile di Roma n.25027/2007 del 2.12.2007 (pubblicata il 20.12.2007, notificata il 7.2.2008 e passata in giudicato il 3.2.2009), mediante il pagamento delle somme ivi indicate (Euro.1.729,74, oltre interessi legali dal 28.4.2005 al soddisfo; Euro.1.965,00 per spese di lite per due gradi di giudizio; Euro 156,00 per spese IVA e CAP) ovvero, in alternativa, mediante l’inserimento del debito nella massa passiva del c.d. "bilancio di rientro" (redatto a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario).

In particolare dalla sentenza n.33517 del 27.10.2010 emessa dal Tribunale Amministrativo del Lazio, Sez. II^, nasceva l’obbligo per l’Amministrazione:

a) di verificare se nel bilancio dell’Ente fossero disponibili somme destinate al pagamento di spese legali e/o di debiti;

b) nel caso di esito positivo della ricognizione, di provvedere al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovutegli (in forza della predetta sentenza del Tribunale Civile di Roma);

c) e nel caso di esito negativo, di provvedere ad inserire l’importo dovuto nella massa passiva formata a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario, e dunque nel bilancio relativo c.d. "piano di rientro".

A tali incombenti – verifica e eventuale pagamento o, alternativamente, inserimento nella massa passiva – l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Ma non ostante il chiaro disposto della citata sentenza n.33517 del 27.10.2010 l’Amministrazione comunale è rimasta inerte, e dunque persistentemente inottemperante, con la conseguenza che anche la sentenza del Giudice Civile (per la cui ottemperanza il ricorrente aveva originariamente proposto il precedente ricorso innanzi al Giudice Amministrativo) è rimasta ineseguita.

Infine, in limine litis (e precisamente in data 2.5.2011), l’Amministrazione ha prodotto:

– un carteggio intercorso tra l’Avvocatura comunale e la Ragioneria Generale del Comune, dalla quale emerge che quest’ultima ha inserito nella massa passiva del c.d. "Piano di rientro dell’indebitamento pregresso", la somma di Euro.1.500,00, "a titolo di passività presunta";

– ed una nota nella quale il Capo dell’Avvocatura comunale comunica al ricorrente che a seguito di tale inserimento nella massa passiva, si è ormai perfezionato l’adempimento del disposto della sentenza.

Ma la tesi dell’Amministrazione – volta ad ottenere un provvedimento giudiziale che dichiari la cessata materia del contendere o l’improcedibilità del ricorso (per sopravvenuta carenza d’interesse) – non può essere condivisa per due ragioni.

Innanzitutto in quanto la somma inserita nella massa passiva è di gran lunga inferiore rispetto a quella effettivamente dovuta (contemplata nella sentenza di condanna).

Ed in secondo luogo in quanto l’Amministrazione continua a considerare "presunta" la passività iscritta nella massa passiva (come se il credito vantato dal ricorrente fosse ancora "incerto"), il che – a seguito della statuizione contenuta nella sentenza da eseguire (ormai passata in giudicato) – non è accettabile.

Sembra, infatti, che l’Amministrazione si sia voluta riservare ancora spazi di manovra (e di discrezionalità) che la sentenza non consente (il che è confermato dal fatto che la somma dovuta è stata comunque inopinatamente ed ingiustificatamente ridotta).

Non resta pertanto al Collegio – accertata la persistente inottemperanza – che nominare un Commissario ad acta nella persona del Segretario Generale del Comune di Roma, conferendogli l’incarico di adottare, entro trenta giorni dalla notifica a cura di parte della presente sentenza, tutti gli atti e/o i provvedimenti necessari a dare (puntuale, piena ed immediata) esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza n.33517 del 27.10.2010 (nei sensi sopra specificati, alle lettere "a", "b" e "c").

Condanna, inoltre, l’Amministrazione comunale al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 1.000, oltre IVA e CPA.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso ed ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa, nei sensi e nei termini indicati in motivazione.

Condanna l’Amministrazione comunale al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali nella misura indicata in motivazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *