T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 19-09-2011, n. 7416 Legittimità o illegittimità dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- I Signori G.M. e B.A.P. hanno impugnato, con due distinti atti di gravame, la determinazione dirigenziale del Comune di Roma, n. 2636 del 21 luglio del 2006, con la quale il dirigente del Dipartimento IVII U.O. (Promozione sportiva e gestione impianti) del Comune di Roma ha intimato ai predetti il rilascio dell’immobile sito in Roma, Via La Moletta n. 65 (già Via Cassia 931, Municipio XX).

I ricorrenti contestano, nella sostanza, la legittimazione del Comune di Roma a poter pretendere la restituzione dell’area e, in particolare, del casale da loro abitato con altre persone, non avendo il Comune alcun giuridico titolo per pretendere di rientrare in possesso dell’area stessa e, quindi, ad assumere il provvedimento qui impugnato. Da qui la richiesta di annullamento giudiziale del ridetto provvedimento dirigenziale.

2. – Si è costituito in giudizio il Comune di Roma contestando analiticamente le avverse affermazioni e chiedendo la reiezione del gravame.

In particolare il Comune ha depositato documentazione dalla quale si evincerebbe il buon diritto dell’Ente a rientrare nel possesso dell’immobile occupato (insieme con altri) dai ricorrenti, atteso che la proprietà dell’area in questione (e nella quale insiste il casale occupato dai ricorrenti e da altre persone) era stata trasferita al Comune sulla base di un atto d’obbligo del 1968 (rep. n. 23227 del 18 dicembre 1968, con parte la contessa Maria Luisa di Robilant) intercorso tra la allora proprietaria ed il Comune di Roma e successivamente accettato e fatto proprio nel 1972 dalla Società Abetone S.p.a., divenuta nel frattempo proprietaria dell’area prima della formale accettazione del Comune. In seguito alla delibera della Giunta comunale n. 7553 del 16 ottobre 1974 il Comune accettava la cessione del terreno in questione ed in data 28 ottobre 1975 si immetteva nel possesso dell’area.

La difesa comunale, oltre a depositare la documentazione comprovante il giusto diritto del Comune circa la titolarità della proprietà dell’area, produceva altra documentazione dalla quale emergevano le difficoltà incontrate dagli Uffici a realizzare sul terreno alcuni impianti sportivi e la conseguente decisione di affidare l’area al Municipio XX: tutti elementi ben evidenziati nella parte in premessa dell’atto impugnato e che ne confermano la piena legittimità, stante il diritto del Comune a sgomberare il casale occupato abusivamente onde poter entrare effettivamente in possesso di tutta l’area e poterla utilizzare adeguatamente.

3. – Nei due giudizi pendenti sono intervenuti ad adiuvandum, con riferimento alla posizione dei ricorrenti, la Società Immobiliare Panther, divenuta proprietaria dell’area nel 1992 e la Signora Anna Lenzini, acquirente dalla Panther nel 2000 di una quota della proprietà del casale. Entrambi gli intervenienti contestano la legittimità del provvedimento adottato dal Comune non essendo dimostrato che la procedura del trasferimento del diritto di proprietà, per effetto dell’atto d’obbligo, si sia effettivamente completata. Militerebbero in tale senso due ordini di circostanze ineludibili quali, gli acquisti intervenuti, rispettivamente nel 1992 e nel 2000, dell’area da parte della Società Panther e di una quota del casale da parte della Signora Lenzini, nonché la circostanza che quest’ultima ebbe ad avviare un intervento di ristrutturazione con denuncia di inizio attività, rispetto al quale il Comune, dopo aver fornito gli elementi che impedivano la realizzazione dell’intervento, una volta integrata la richiesta da parte della odierna interveniente, consentiva formalmente l’esecuzione dei lavori, riconoscendo pertanto ed indirettamente il titolo proprietario a chi aveva provocato la formazione del titolo abilitativo (in questo caso la D.I.A.) a realizzare gli interventi di ristrutturazione del casale.

Tali elementi stridono fortemente rispetto alla pretesa del Comune di entrare in possesso del casale e sul piano legale escludono che sussista alcun titolo che abiliti l’Ente locale a dichiarare abusivi occupanti i ricorrenti.

4. – Le parti, in vista dell’udienza fissata per l’esame nel merito dei due ricorsi, hanno presentato memorie difensive con documenti confermando le già rassegnate conclusioni.

I ricorsi sono stati trattenuti per la decisione all’udienza del 13 luglio 2011.

4. – Va anzitutto disposta la riunione del ricorso n. Rg. 11759 del 2006 al ricorso n. R.g. 11758 del 2006, per la evidente connessione soggettiva ed oggettiva che collega intimamente i due giudizi, posto che in essi si contesta la legittimità del contenuto dello stesso provvedimento dirigenziale adottato dal Comune di Roma che fa riferimento e si rivolge ad entrambi i ricorrenti (oltre che ad altre persone) identificandoli quali occupanti abusivi dell’immobile, ingiungendo loro di rilasciare l’immobile stesso entro dieci giorni dalla notifica di quel provvedimento.

Sussistono pertanto tutti i presupposti per procedere, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., alla riunione dei giudizi qui oggetto di scrutinio giudiziale.

5. – Passando all’esame del merito della questione sottesa ad entrambi i ricorsi, va preliminarmente verificato l’esatto contenuto del provvedimento impugnato onde comprenderne l’effettiva natura e l’ambito della sua portata esecutiva.

Nella parte in premessa della determina dirigenziale n. 2363 del 21 luglio 2006 vengono ripercorse le vicende che avrebbero attribuito al Comune di Roma il titolo proprietario dell’area, e segnatamente:

a) l’atto d’obbligo con il quale nel 1968 il Notaio Nicolò Bruno riceveva la volontà da parte della contessa Maria Luisa Nicolis di Robilant a voler cedere al Comune di Roma, a fronte del rilascio da parte dello stesso Comune di licenze edilizie per l’edificazione di edifici su un’area limitrofa, la proprietà di alcune aree site in località Fontanile arenato tra le quali l’area in cui insiste il casale abitato dai ricorrenti;

b) l’atto con il quale nel 1972 il Notaio Gianfranco Giuliani riceveva la volontà della Società Abetone S.p.a., che nel 1969 aveva acquistato dalla contessa Nicolis di Robilant le aree fatte oggetto dell’atto d’obbligo di cui sopra, circa la conferma dell’impegno a cedere le aree al Comune in sostituzione della sua dante causa;

c) la deliberazione della Giunta municipale n. 7553 del 16 ottobre 1974 con la quale il Comune di Roma ha deliberato di accettare la cessione delle aree indicate nel ridetto atto d’obbligo;

d) l’intervenuta immissione nel possesso dell’area in questione da parte del Comune di Roma in data 28 ottobre 1975.

Nelle premesse dell’atto qui impugnato si dà, poi, conto delle successive vicende che hanno indotto il Comune a mutare l’utilizzazione dell’area fino a scegliere di destinarla a Centro culturale e di avere l’Ufficio competente già approvato il progetto definitivo per l’appalto integrato per rendere l’immobile compatibile con la destinazione suindicata e della impossibilità di realizzare tale operazione per la presenza degli occupanti abusivi nel casale di Via La Moletta n. 65, per come già era stato segnalato all’atto della immissione in possesso avvenuta nel 1975.

A questo punto viene chiarito nel provvedimento dirigenziale qui gravato che, in ragione della necessità di entrare nel pieno possesso di tutta l’area, ivi compreso del casale più volte citato, si rende necessario lo sgombero anche forzoso del casale medesimo dalle persone che lo occupano abusivamente.

6. – Orbene, ciò che si evidenzia immediatamente anche ad una superficiale lettura del provvedimento qui scrutinato è l’assenza di qualsivoglia riferimento normativo che indichi quale sia il titolo legale (rectius, la norma attributiva) del potere esercitato dal Comune nell’intimare lo sgombero.

Come è noto, infatti, per il principio di tipicità dell’azione amministrativa, ogni atto dell’Amministrazione deve avere un corrispondente presupposto normativo (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 13 settembre 2010 n. 3554, che conferma la piena attualità del noto principio, pur tenuto conto dei necessari temperamenti interpretativi). Nella specie tale necessario presupposto non si svela all’atto della lettura del provvedimento dirigenziale qui impugnato.

Non vi sono elementi, né nella vicenda descritta né nelle circostanze giuridiche in cui si è trovata ad operare l’Amministrazione, che consentono di comprendere quale sia l’archetipo normativo rispetto al quale trovi giustificazione legale il provvedimento di sgombero adottato, dovendosi escludere, per le caratteristiche dell’atto e la sequenza delle vicende che lo hanno preceduto, che esso possa inscriversi nella categoria delle ordinanze contingibili ed urgenti (in questo caso, peraltro, la competenza sarebbe stata sindacale ai sensi degli artt. 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267).

L’unico palinsesto normativo che può collegarsi alla affermazione di chiusura della parte motiva del provvedimento (nella quale si legge, testualmente che "occorre, pertanto, procedere in ordine al rilascio e contestuale ripresa in consegna del bene predetto, onde assicurare il sollecito perseguimento dell’interesse pubblico generale alla corretta destinazione dell’immobile all’uso di interesse della collettività") è quello riconducibile all’art. 823, secondo comma, del codice civile, in base al quale "Spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice".

7. – Individuato, non senza difficoltà, il presupposto normativo che assicurerebbe la esistenza del postere esercitato dall’Amministrazione comunale, occorre ora verificare se effettivamente la vicenda in questione corrisponde a quella descritta dalla norma civilistica.

Come è noto la c.d. autotutela patrimoniale delle Amministrazioni è esercitabile esclusivamente nei confronti di beni appartenenti al demanio ovvero al patrimonio indisponibile dell’Ente (in quest’ultimo caso per effetto del combinato disposto degli artt. 826, terzo comma e 828 c.c. nel caso in cui il bene sia "destinato ad un pubblico servizio"). Tale tipo di tutela non è assicurata con riguardo alla gestione dei beni appartenenti alla categoria del patrimonio disponibile degli Enti.

Infatti, in linea generale, i beni appartenenti agli enti pubblici territoriali sono soggetti a regimi giuridici differenziati, che si riflettono anche sulla disciplina delle modalità attraverso cui essi possono essere legittimamente alienati o anche semplicemente attribuiti in godimento a soggetti terzi. Ragioni di carattere storico e sistematico hanno portato alla costruzione normativa, tuttora vigente nel nostro ordinamento, chiaramente scolpita dal codice civile e dalle leggi speciali di settore, che classifica i beni pubblici in tre categorie fondamentali: demanio, patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.

Secondo le più moderne elaborazioni interpretative, le prime due categorie identificano la figura tipica dei beni pubblici in senso stretto, caratterizzati da una serie di regole e principi comuni, tutti qualificati dalla specialità delle norme applicabili, ben diverse da quelle che regolano il regime di appartenenza dei beni dei soggetti privati. La nota qualificante di tale specialità è costituita dalla circostanza che i beni pubblici di questo tipo sono utilizzabili secondo modalità determinate, nelle quali il rispetto del vincolo funzionale della destinazione pubblica impone l’applicazione di regole di matrice pubblicistica e autoritativa. I beni del patrimonio disponibile, al contrario, sono riconducibili al regime di appartenenza del diritto comune, ferma restando la rilevanza (indiretta) di alcune regole di organizzazione amministrativa della gestione dei beni o di particolari principi di trasparenza contrattuale in relazione alle attività di alienazione (si pensi alle regole in materia di "dismissioni immobiliari").

Nel caso di specie, quindi, al decisivo fine di comprendere se gli Uffici comunali potevano esercitare lo strumento dell’autotutela patrimoniale di cui all’art. 823, secondo comma, del codice civile, occorre verificare se il bene asseritamente occupato in via abusiva da alcuni soggetti, tra i quali gli odierni ricorrenti, possa ricondursi nell’alveo dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Roma oppure vadano ricondotti nell’ambito della diversa figura dei beni del patrimonio disponibile, rispetto ai quali non si allunga l’ombra di particolare (auto)tutela proiettata dall’art. 823 c.c. citato.

8. – Escluso che possa trattarsi di un’area e di un bene (il casale) demaniali, per evidenti ragioni soggettive, neppure può iscriversi l’oggetto del provvedimento di sgombero nell’ambito dei beni patrimoniali indisponibili appartenenti al Comune procedente.

Sul punto la giurisprudenza ha costantemente (cfr., tra le tante, Cass., Sez. II, 16 dicembre 2009 n. 26402) affermato che l’appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un Ente territoriale si stabilisce in relazione alle caratteristiche funzionali ed oggettive del bene stesso; tanto presuppone non solo che il bene sia di proprietà del Comune ma anche una concreta destinazione dello stesso ad un pubblico servizio (cfr. anche, sul punto specifico, Cass., Sez. II, 9 settembre 1997 n 8743).

Nel caso in esame, tenuto conto della documentazione prodotta dalle parti, si evidenzia la presenza di un atto d’obbligo del 1968 con il quale il bene, di proprietà privata, era destinato al trasferimento nella proprietà pubblica, di un atto con il quale il Comune nel 1974 ha accettato la cessione dell’area (delibera della Giunta municipale n. 7553 del 1974) ed un atto di immissione in possesso dell’ottobre 1975 nel quale si fa espresso riferimento alla circostanza che il casale ivi esistente fosse occupato: ne deriva, evidentemente, che già all’epoca l’immissione non sia stata completa e che dunque nessuna destinazione pubblica ed effettiva abbia riguardato in quegli anni (che separarono l’adozione dell’atto qui impugnato dalla parziale immissione in possesso dell’area da parte del Comune di Roma) il casale abitato dai ricorrenti, non potendo essere elemento sufficiente ad inscrivere il bene (patrimoniale) nella categoria del patrimonio indisponibile del Comune, esportandolo da quella naturale dei beni del patrimonio disponibile, la semplice circostanza che l’Amministrazione abbia espresso il proprio intendimento a destinare il casale e l’area circostante a Centro culturale approvando il progetto di ristrutturazione ed adeguamento dei locali.

Infatti, proprio per la necessità che si stringa un solido ed effettivo legame tra la destinazione pubblica e le oggettive caratteristiche del bene, la destinazione dello stesso a soddisfare una pubblica esigenza non può discendere esclusivamente da una risoluzione che, seppure avente le connotazioni di atto amministrativo (nella specie la delibera di approvazione del progetto di intervento integrato per la realizzazione del Centro culturale), non incide di per sé sulla effettiva destinazione del bene all’utilità pubblica a cui è finalizzato, occorrendo piuttosto che questa destinazione sia concreta: evenienza che, nei fatti sopra descritti, nel caso in esame non si è mai verificata.

Ciò conduce a concludere l’indagine svolta circa la natura del bene fatto oggetto del provvedimento di sgombero, adottato presumibilmente ai sensi dell’art. 823, secondo comma, c.c., nel senso che esso rientri a pieno titolo nell’ambito della categoria dei beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune e rispetto ai quali la norma codicistica non estende l’attribuzione del potere in capo all’Amministrazione fino ad adottare provvedimenti di autotutela patrimoniale, quale è quello che viene qui impugnato.

Peraltro, e sempre in disparte la circostanza che l’immissione in possesso non ha mai riguardato anche il casale abitato dai ricorrenti, per come risulta dagli atti prodotti in giudizio, conferma la esclusione della riconducibilità del bene in questione nell’ambito del patrimonio indisponibile del Comune la circostanza che il tempo intercorso tra la conclusione dell’atto d’obbligo (1968) e l’adozione del provvedimento qui impugnato, senza che sia stato posto in essere alcun atto concreto di utilizzazione a fini di pubblica utilità relativamente al fondo in questione, costituisce elemento atto ad escludere la sussistenza di una concreta utilizzazione del bene stesso per un uso pubblico al momento dell’adozione del ridetto provvedimento dirigenziale di sgombero.

9. – Da quanto sopra emerge che il Comune di Roma ha adottato il provvedimento qui impugnato in assenza di alcuno schema normativo che giustificasse l’ordine di sgombero del casale, nel senso che non si rinviene alcuna norma nel nostro ordinamento giuridico che consenta autoritativamente al Comune di rientrare in possesso dell’immobile attraverso strumenti amministrativi.

L’atto, dunque, manifesta tutti i presupposti declinati dall’art. 21septies della legge 7 agosto 1990 n. 241 per definire un atto amministrativo nullo ed in particolare si presenta caratterizzato da difetto assoluto di attribuzione. Tale conclusione incide inevitabilmente sulla capacità del giudice amministrativo a poter disporre in ordine al merito della controversia.

La giurisprudenza, anche con riferimento a casi analoghi rispetto a quello qui in esame, ha correttamente affermato che provvedimenti siffatti appaiono emessi in carenza assoluta di potere (cfr., tra le recenti decisioni, Cons. Stato, Sez. V, 8 marzo 2010 n. 1331, secondo la quale "È nullo l’ordine di sgomberare il locale di proprietà del Comune, con espressa avvertenza che, in caso di mancata ottemperanza, il Comune avrebbe provveduto allo sgombero coatto attraverso la Polizia Locale, eventualmente coadiuvata dalla Polizia di Stato. Ciò in quanto la volontà del Comune di avvalersi di poteri autoritativi tipici delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all’art. 54 d.lg. n. 267 del 2000, è in contrasto con l’art. 823 c.c. che ammette il ricorso dell’Amministrazione all’esercizio dei poteri amministrativi, ma solo al fine di tutelare i beni del demanio pubblico. Di conseguenza, l’eventuale ordinanza emessa in carenza assoluta di potere, va qualificata come atto nullo secondo elementari principi del diritto pubblico, ora sanciti dall’art. 21 septies l. n. 241 del 1990". Cfr., ancora in argomento, Cons. Stato, Sez. V, 6 dicembre 2007 n. 6259).

Ne consegue che il provvedimento impugnato, emesso in carenza assoluta di potere ("in astratto", perché manca la norma che attribuisce il potere asseritamente esercitato dal Comune di Roma) va qualificata come atto nullo secondo elementari principi del diritto pubblico, ora sanciti dall’art. 21septies della legge n. 241 del 1990.

10. – Tale circostanza, tuttavia e per come si è sopra anticipato, non è priva di riflessi sulla individuazione del giudice titolare della giurisdizione rispetto alla vertenza in esame.

L’atto nullo, infatti, non produce alcun effetto degradatorio delle posizioni soggettive di cui si assume la lesione, e se dalla esecuzione del provvedimento sono derivati effetti pregiudizievoli, gli stessi vanno considerati come violazioni di diritti soggettivi la cui tutela appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (o, al più del giudice amministrativo, ma solo quando la materia di pertinenza sia stata attribuita dal legislatore specificamente alla giurisdizione esclusiva di quel giudice).

Invero, ai sensi dell’art. 21septies, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (per quel che qui interessa), è nullo il provvedimento amministrativo che manca di elementi essenziali o che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, tuttavia la citata norma, pur individuando i casi di nullità del provvedimento amministrativo, non indica se sulla nullità abbia giurisdizione il giudice ordinario o quello amministrativo, salvo quanto alla nullità per violazione o elusione del giudicato, che viene espressamente intestata al giudice amministrativo.

Si applicano, pertanto, gli ordinari criteri di riparto di giurisdizione, per cui:

a) in caso di giurisdizione generale di legittimità, il giudice amministrativo conosce solo dell’illegittimità del provvedimento, mentre la nullità è attribuita al giudice ordinario secondo il consueto criterio carenza di poterenullità -giudice ordinario, cattivo uso del poter -annullabilitàgiudice amministrativo (e ciò fin dalla storica sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 4 luglio 1949 n. 1657);

b) in caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, questo conosce sia dell’illegittimità che della nullità del provvedimento (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez.VI, 3 marzo 2010 n. 1247).

La surriproposta ricostruzione, che nel caso di specie conduce a declinare la giurisdizione del giudice amministrativo, non è scalfita dall’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo intervenuta in data 16 settembre 2010 e, dunque, pendente iudicio. L’avere il Codice espressamente previsto (pur avendo espunto, rispetto ai lavori preparatori dal testo definitivo, l’introduzione di una generale azione di accertamento nel processo amministrativo) all’art. 31, comma 4, una disciplina processuale dedicata al regime della "domanda volta all’accertamento delle nullità previste dalla legge", non ha nello stesso tempo inciso sul riparto di giurisdizione in materia di conoscenza giudiziale delle azioni proposte nei confronti di atti nulli adottati dalle Amministrazioni, per la semplice circostanza che la cognizione delle controversie aventi ad oggetto atti rientranti in tale categoria non è stata attribuita in via generale (verosimilmente impedendolo al codificatore il disposto dell’art. 103 della Costituzione per come interpretato dalla Corte costituzionale nella storica decisione 11 maggio 2006 n. 181 e, prima ancora, nella sentenza 6 luglio 2004 n. 204) alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 c.p.a., nel quale significativamente, al comma 1, lett. a) n. 5, è rammentato che spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la sola cognizione della "nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione di giudicato".

Né può sostenersi che la controversia qui in esame sia attribuita alla giurisdizione del giudice amministrativo perché la vicenda presenta in sottofondo l’esecuzione di un atto d’obbligo, rispetto al quale, per costante giurisprudenza, è riconosciuta la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a conoscere le azioni giudiziali relative ad accordi tra privato e P.A. ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990 (cfr., in tal senso, T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 19 luglio 2010 n. 1169) ovvero concernenti la materia urbanistica (controversie oggi confermate nella cognizione in sede esclusiva del giudice amministrativo dall’art. 133, c.p.a., rispettivamente al comma 1, lett. a) n. 2 ed al comma 1, lett. f)), visto che il provvedimento impugnato non ha ad oggetto la corretta esecuzione dell’accordo nei confronti di coloro che promisero la cessione dei beni, ma riguarda terzi che occupano – asseritamente privi di alcun titolo – l’immobile oggetto dell’atto d’obbligo.

13. – In virtù delle suesposte considerazioni i ricorsi, siccome riuniti, debbono essere quindi dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione.

Alla dichiarazione di difetto di giurisdizione segue – alla luce degli arresti della Corte Costituzionale (sentenza 12 marzo 2007 n. 77) e della Corte di Cassazione (Sezioni Unite 22 febbraio 2007 n. 4109) in tema di traslatio iudicii – il rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione. Vanno pertanto dichiarati salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda sempreché il processo sia riproposto innanzi al giudice ordinario competente entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione (a mente dell’art. 11, comma 2, c.p.a.).

Attesa la peculiarità e la complessità della vicenda che ha dato luogo alla qui decisa questione contenziosa, stima il Collegio che sussistano le condizioni per disporre, ai sensi degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92 c.p.c., la integrale compensazione tra le parti costituite le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

pronunciando in via definitiva sui ricorsi indicati in epigrafe:

1) dispone la riunione del ricorso n. Rg. 11759 del 2006 al ricorso n. R.g. 11758 del 2006;

2) li dichiara entrambi inammissibili;

3) compensa le spese di entrambi i giudizi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 13 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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