Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-05-2011) 19-08-2011, n. 32514

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 2.7.2010 la Corte d’Appello di Messina confermava la sentenza del GUP presso il Tribunale di Messina che in data 12.11.2007 aveva condannato C.S., alle pene ritenute di giustizia, per tentata truffa. La C. era stata ritenuta responsabile del reato di tentata truffa per avere, parcheggiando in zona comunale a traffico limitato, esposto in due distinti autoveicoli il pass, che consentiva la sosta per una sola autovettura. Su un veicolo era stato esposto l’originale e sull’altro una copia dello stesso.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputata deducendo:

1. violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 640 c.p..

Sostiene il ricorrente l’inidoneità degli atti posti in essere in quanto il comportamento asseritamente artificioso non era in grado di indurre in errore gli agenti, considerato che la donna su una delle due autovetture aveva esposto una fotocopia dell’originale del pass sulla quale vi era scritto a chiare lettere la dizione "copia". 2. violazione dell’art. 606, lett. e), per carenza e/o mancanza di motivazione. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale ha motivato per relationem con riguardo ai motivi 1-2 e 4 dell’appello e ha omesso qualsiasi motivazione con riguardo al motivo n. 3 3. violazione dell’art. 606, lett. e) per illogicità o contraddittorietà della motivazione. Sostiene che la Corte Territoriale ha reso una motivazione illogica fondando la responsabilità dell’imputata sulla responsabilità per un reato (falsità del pass) ritenuto insussistente.

Il primo motivo proposto è fondato.

E’ stato accertato in sentenza che l’imputata ha esposto sull’altra vettura famigliare, una Fiat 126 tg (OMISSIS), risultata abusivamente parcheggiata, la fotocopia del pass che autorizzava la sosta per una sola vettura famigliare, indicando però a chiare lettere che si trattava di una copia. Tale circostanza, a prescindere dalla idoneità della condotta a trarre in inganno, impedisce sicuramente di ritenere in capo alla ricorrente la volontà di truffare il Comune di Messina.

La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio perchè il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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