T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 20-09-2011, n. 718

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 Con atto spedito per la notifica il 16/30 settembre 2010, depositato il 5 ottobre 2010, i ricorrenti, collaboratori scolastici a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche della provincia di Latina, espongono che: (a) in quanto aspiranti alla mobilità professionale dall’area A all’area B – dalla posizione di collaboratore scolastico a quelle superiori di assistente amministrativo ed assistente tecnico – hanno partecipato alla procedura di cui al decreto direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010 adottato in connessione alla disciplina delle procedure selettive di cui al contratto collettivo nazionale integrativo del 3 dicembre 2009; (b) secondo le disposizioni applicabili il passaggio di area è condizionato al superamento di un esame finale al quale accede il personale utilmente collocato in una graduatoria stilata sulla base del punteggio conseguito all’esito di una prova selettiva sommato a quello relativo ai titoli di studio, di servizio e dei crediti professionali; (c) con nota prot. n. 10628 del 9 luglio 2010, l’ufficio scolastico provinciale trasmetteva l’elenco dei destinatari dei corsi di formazione utilmente collocati in graduatoria individuati in numero 36 e 7 unità, rispettivamente, per gli aspiranti alle posizioni di assistente amministrativo ed assistente tecnico, il tutto in applicazione del citato decreto 979/2010 che, nell’allegato 1, individuava il contingente dei destinatari, appunto, da avviare al corso di formazione per l’accesso alla superiore qualifica; (d) collocati in posizione non utile, sono stati esclusi dalla possibilità di accedere al corso di formazione e di transitare dall’area contrattuale inferiore (collaboratori scolastici) a quella immediatamente superiore (assistente amministrativo, assistente tecnico).

2 Dopo aver premesso indicazioni a sostegno della giurisdizione della Sezione, hanno formulato i seguenti motivi: violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 2° e 3°, e dell’art. 5 comma 4° del C.C.N.I. 3/12/2009 – violazione del combinato degli artt. 4 e 35 della Costituzione.

3 Con depositi del 3 febbraio e 13 giugno 2011, si è costituita l’Avvocatura Generale dello Stato che ha versato documentazione e relazione dell’amministrazione.

4 I ricorrenti hanno quindi depositato in data 31 maggio 2011 memoria conclusiva.

5 Alla pubblica udienza del 14 luglio 2011, il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.

Motivi della decisione

1 I ricorrenti agiscono per l’annullamento: – del decreto direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010 di indizione delle procedure selettive per i passaggi del personale a.t.a. dall’area contrattuale inferiore a quella immediatamente superiore; in particolare dell’allegato 1 contenente il numero del contingente provinciale destinatario dei corsi di formazione fissato, per la provincia di Latina, in numero 36 e 7 unità, rispettivamente, per gli aspiranti alle posizioni di assistente amministrativo ed assistente tecnico; – della nota ministeriale del 28 giugno 2010, nella parte in cui precisa che per ciascuna provincia e per ciascun profilo professionale, dovranno essere avviate in formazione esclusivamente unità di personale pari al numero definito dall’allegato 1 del D.D. n. 979/2001; – degli elenchi definitivi del personale a.t.a. della provincia di Latina, avviato ai corsi di formazione per la mobilità professionale, individuato solo in 36 e 7 unità, rispettivamente, per gli aspiranti alle posizioni di assistente amministrativo ed assistente tecnico – biennio scolastico 2009/2011 trasmessi, dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ambito territoriale della provincia di Latina -, con provvedimento n. 10628 del 9 luglio 2010.

2 Con il primo motivo, lamentano la violazione delle norme del contratto collettivo nazionale integrativo del 3 dicembre 2009 in particolare, dell’articolo 5, comma 4, sulle modalità di computo del personale da avviare al corso di formazione professionale, derivante dalla previa individuazione dei posti riservati alla mobilità professionale per il primo anno del biennio di riferimento da moltiplicare per quattro ai fini dell’individuazione dei destinatari del corso. Tale norma contrattuale sarebbe stata violata dall’articolo 2.2. dell’impugnato decreto direttoriale, sotto un duplice e concorrente profilo: (ì) in primo luogo, perché detti contingenti sarebbero stati determinati non in base ai posti vacanti e disponibili, ma in relazione alle immissioni in ruolo per il biennio di riferimento autorizzate in numero inferiore rispetto alle disponibilità in organico; (ìì) in secondo luogo perché il numero del personale ammesso non corrisponderebbe a "quatto volte il contingente dei succitati posti calcolati per il primo anno del biennio di riferimento" ex articolo 5.4 citato. Con il secondo motivo argomentano quindi, la violazione delle norme costituzionali sul "… diritto… alla progressione economica e di carriera.".

3 L’assunto dal quale muovono i ricorrenti si sostanzia, come anticipato, nell’argomentata violazione delle norme del contratto integrativo. La tesi deve tuttavia esser disattesa perché fondata sull’esclusiva rilevanza accordata al momento contrattuale, là ove invece, dagli atti, emerge che la soluzione si riconnette anche ad opzioni riferibili all’intero assetto dell’organizzazione settoriale, riconducibili a misure, inserite in un più ampio contesto, interessanti la dotazione organica quindi, "la revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la consistenza complessiva degli organici del personale… ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi." (articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133). Ed, infatti: (a) il decreto direttoriale impugnato, oltre a richiamare detta ultima norma, presuppone la determinazione degli organici per il triennio 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, quindi la ripartizione tra le circoscrizioni regionali per l’anno scolastico 2009/2010 (cfr. premesse del citato decreto); (b) tali indicazioni si ricavano quindi dalla relazione dell’ufficio scolastico provinciale dalla quale si ricava che, "… il contingente dei posti da assegnare al profilo in argomento è frutto… della volontà dell’esecutivo in tema di politica scolastica e di reclutamento del personale, in particolare a tempo indeterminato, sulla base delle risorse economiche disponibili.".

3.1 Da una tale ricostruzione deriva allora che, la vicenda in esame è segnata dal rapporto, in termini di rilevanza e valore, tra norme di organizzazione e norme contrattuali, ma tale relazione è stata ricostruita dai ricorrenti nel senso dell’indiscussa e predominante rilevanza delle seconde sulle prime, senza tuttavia che siano state fornite indicazioni specifiche atte alla contestazione dei presupposti che hanno determinato nella sostanza, il contingente del personale da ammettere al corso di formazione, presupposti rilevanti in quanto giustificativi dell’allegato 1 del contestato decreto direttoriale n. 979 del 2010.

3.2 Non rileva poi sul punto il secondo motivo, rapportato al cd. "diritto alla progressione della carriera" perché, anche nell’attuale momento in cui l’amministrazione opera con i poteri del "datore di lavoro", l’accesso alla posizione funzionale superiore per il tramite di procedimenti che, come correttamente rilevato in sede introduttiva, integrano la giurisdizione del giudice amministrativo, non può ritenersi avulso dal riferito contesto di revisione organica, nel caso pertinente anche in ragione della previsione per la quale, "Una quota parte delle economie di spesa… è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall’anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico." (articolo 64, comma 9, legge 64/2008).

4 Il ricorso va pertanto respinto. Le spese di giudizio possono essere compensate essendo la difesa erariale riconducibile alle sole informazioni fornite dell’amministrazione di riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *