T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 20-09-2011, n. 7445

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe l’istante impugna il provvedimento con il quale, nell’ambito della procedura di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, la commissione esaminatrice ha valutato negativamente gli elaborati scritti da lui redatti, negando conseguentemente la sua ammissione all’esame orale.

Viene dedotto il seguente motivo di gravame:

– Violazione di legge; violazione del principio della motivazione ex art. 3, comma 1, della l. n. 241 del 1990 e dell’art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 487 del 1994; violazione delle norme sulla trasparenza; eccesso di potere per illogicità; contraddittorietà; manifesta ingiustizia.

Il giudizio sugli elaborati espresso mediante la mera attribuzione della votazione numerica è inidoneo a dare conto delle ragioni sottese alle valutazioni assunte. Tanto più che sugli elaborati stessi non sono stati apposti glosse o segni atti a fornire indicazioni in tal senso.

Il giudizio della commissione è d’altro canto con l’opinione di noti esperti, che hanno formulato giudizi positivi circa il valore degli elaborati, onde anche sotto tale profilo emerge l’incongruità dell’operato della commissione stessa che ha omesso di motivare per esteso la sue determinazioni.

Inoltre dal verbale della seduta nel corso della quale sono stati esaminati gli elaborati del ricorrente si rileva che essa ha avuto una durata del tutto inadeguata ad assicurare valutazioni realmente approfondite.

L’istante ha quindi concluso per l’annullamento della determinazione impugnata, previa sospensione della sua efficacia. Con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese del giudizio.

Per le autorità intimate si è costituita l’Avvocatura Generale dello Stato, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Nella Camera di Consiglio del 24 ottobre 2007, l’istanza cautelare è stata respinta.

Alla udienza del 13 luglio 2011 la causa è stata ritenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere respinto.

La prima censura dedotta è infondata alla luce della ormai costante giurisprudenza, secondo cui l’onere della motivazione dei giudizi inerenti tanto le prove scritte, quanto quelle orali nelle procedure concorsuali pubbliche è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come formula sintetica ma eloquente di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione esaminatrice.

A tale conclusione si è pervenuti nel rilievo che: a) si deve tenere conto delle esigenze di speditezza dei lavori della commissione; b) per la ponderata adeguatezza delle sue valutazioni, la normativa di settore prevede che della commissione facciano parte componenti dotati di particolari professionalità, portatori di esperienze convenientemente diversificate; c) ciascun componente della commissione può sollecitare valutazioni più approfondite e chiedere che su una sua proposta si decida motivatamente a maggioranza (con il pieno sindacato giurisdizionale ove la motivazione sia affetta da eccesso di potere; d) ove nessun componente solleciti valutazioni più approfondite per l’attribuzione di un voto diverso da quello in corso di verbalizzazione, la determinazione unanime di tutti i componenti, in quanto dotati di particolare professionalità, implica l’estrinsecazione di una ponderata scelta condivisa e, quanto al merito, insindacabile in sede giurisdizionale (v., da ultimo, Cons. di Stato, sez. IV, 17 dicembre 2010, n. 5792; sez. IV, 13 luglio 2010, n. 4528; sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2557; sez. IV, 25 novembre 2009, n. 5846; sez. IV, 9 settembre 2009, nn. 5406 e 5410; sez. IV, 6 luglio 2009, n. 4295; sez. IV, 10 aprile 2009, n. 2241; sez. IV, 27 gennaio 2009, n. 434; T.a.r. Lazio, sez. I, 18 aprile 2011, n. 3359; sez. I, 18 ottobre 2010, n. 32840; sez. I, 10 settembre 2010, n. 32226; sez. I, 2 aprile 2010, n. 5580).

Tale orientamento, che ha ricevuto l’avallo anche della Corte costituzionale (sent. 30 gennaio 2009, n. 20, confermata dalla ordinanza 20 marzo 2009, n. 78, nonché sent. 8 giugno 2011, n. 175), trova conferma, per argomento a contrario, dalla presenza nell’ordinamento di norme che solo per specifiche ipotesi impongono la formulazione di giudizi valutativi in forma estesa (v. art. 11 del d.lgs. n. 166 del 2006, relativamente alle valutazioni di non idoneità delle prove scritte del concorso notarile), in tal modo postulando, per la generalità dei casi, l’operatività della regola opposta.

La seconda censura dedotta è infondata pur essa alla luce della costante giurisprudenza, la quale esclude la sussistenza dell’onere delle commissioni esaminatrici in procedure concorsuali di apporre segni o glosse sulle parti negativamente valutate degli elaborati, stante l’assenza in loro capo di alcun compito didattico (Cons. di Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5410; sez. IV, 6 luglio 2009, n. 4295; sez. IV, 24 aprile 2009, n. 2576; sez. IV, 27 gennaio 2009, n. 434; sez. IV, 12 giugno 2007, n. 3114; T.a.r. Lazio, sez. I, 10 aprile 2009, n. 3767).

D’altro canto, i pareri pro veritate depositati dal ricorrente sono privi di rilevanza, non potendosi ammettere che professionisti, scelti ex post dall’interessato, in assenza dell’anonimato e senza poter tenere conto del complessivo andamento delle valutazioni, effettuino valutazioni rimesse alla specifica competenza della commissione, nella sua collegialità e nel rispetto dell’anonimato (Cons. di Stato, sez. IV, 16 febbraio 2011, n. 1008; sez. IV, 18 giugno 2009, n. 3991).

Infondata infine è anche l’ultima censura dedotta alla luce del costante indirizzo giurisprudenziale, secondo cui sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo il controllo dei tempi medi di correzione degli elaborati degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, salvo che non emergano profili di assoluta arbitrarietà od illogicità; nè, d’altro canto, è possibile ritenere la irragionevole ristrettezza di detti tempi in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei partecipanti o degli elaborati esaminati, considerata l’impossibilità, di norma, di stabilire quali di essi abbiano fruito di maggiore o di minore considerazione (Cons. di Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5406; sez. IV, 21 giugno 2007, n. 3407; sez. IV, 10 maggio 2007, n. 2182; sez. IV, 12 dicembre 2006, n. 7284; T.a.r. Lazio, sez. I, 4 maggio 2009; n. 4488; sez. I, 20 febbraio 2009, n. 1823).

Sussistono giustificate ragioni per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dispone l’integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *