Corte Costituzionale, Sentenza n. 173 del 2006 LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI ONORIFICENZE REGIONE SANITA’ E SANITARI Enti ospedalieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso ritualmente notificato e depositato il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera “O. M. T.”), per contrasto con gli artt. 42, secondo e terzo comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera l), e 120 della Costituzione.

La norma impugnata, nel disporre l’attribuzione, a titolo non oneroso, alle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, dei beni immobili sedi dei presídi ospedalieri di L.T. e V., eccederebbe l’ambito delle competenze regionali in quanto tali immobili farebbero parte del patrimonio della Fondazione O. M., costituita con l’art. 2, comma 1, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente O. M. T.), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 21 gennaio 2005, n. 4.

La disposizione ablatoria del diritto di proprietà della Fondazione sugli immobili de quibus violerebbe sia l’art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, per l’illegittima lesione dell’autonomia patrimoniale della Fondazione, realizzata senza indennizzo e senza le garanzie procedimentali proprie dello strumento espropriativo; sia l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, incidendo nella materia dell’ordinamento civile, riservata allo Stato; sia il principio di leale collaborazione di cui all’art. 120, secondo comma, della Costituzione, contravvenendo al protocollo d’intesa stipulato nel 2003 tra la Regione Piemonte e l’O. M., con il quale la Regione si era impegnata ad assumere in conduzione ovvero ad acquistare a titolo oneroso gli immobili di cui si tratta, al prezzo determinato sulla base di criteri individuati nello stesso protocollo.

Ne conseguirebbe – ad avviso dell’Avvocatura – la violazione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di cui all’art. 97, primo comma, della Costituzione, e del connesso affidamento ingenerato nell’O. M..

2.– La Regione Piemonte si è costituita in giudizio concludendo per la declaratoria di non fondatezza della questione, con riserva di ulteriori deduzioni e memorie.

3.– Nell’imminenza dell’udienza pubblica l’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria illustrativa, sottolineando innanzitutto che la legge regionale, dichiaratamente volta a disciplinare l’inserimento dell’Ente Ospedaliero “O. M. T.” nell’ordinamento giuridico sanitario regionale «ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277», è stata frettolosamente ed inopportunamente emanata nelle more della conversione in legge del suddetto decreto-legge, quando ancora non era dato conoscere se esso sarebbe stato effettivamente convertito in legge e con quali modifiche.

Osserva quindi la parte ricorrente che l’Ente O. M. T. non è soltanto un ente ospedaliero – tale qualificato in primis dal comma terzo della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione – in quanto le sue finalità statutarie ricomprendono anche «attività di beneficenza e sostegno, di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dell’Ordine e correlata attività di promozione culturale, attività di culto […] e attività di istruzione».

Di siffatta specificità dell’Ordine sarebbe segno la disposizione transitoria citata, che alla fine del terzo comma prevede che esso funzioni «nei modi stabiliti dalla legge», con ciò marcandone la differenza dagli enti ospedalieri in genere.

A tale disposizione costituzionale – e non certo ai generali limiti dell’attività legislativa regionale – farebbe, appunto, riferimento l’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 277 del 2004, come sostituito dalla legge di conversione n. 4 del 2005 (successiva alla legge regionale), nel prevedere che la Regione Piemonte disciplinerà l’attività dell’Ente «nel rispetto della previsione costituzionale».

Da tali premesse discende – ad avviso dell’Avvocatura – la sicura illegittimità costituzionale di una disposizione, come quella impugnata, che incide pesantemente sul patrimonio immobiliare dell’Ordine, in un senso del tutto difforme dal disegno sotteso alla normativa statale.

Innanzitutto la Regione sarebbe priva di potestà normativa, in quanto gli immobili di cui si tratta sono stati devoluti dall’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 277 del 2004 alla Fondazione O. M., cosicché la materia ricadrebbe nella disciplina delle persone giuridiche, di pertinenza statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Inoltre la previsione di trasferimento a titolo gratuito si porrebbe in contrasto con l’art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione.

Sarebbero, infine, lesi sia il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all’art. 97, primo comma, della Costituzione, sia il principio di leale collaborazione, trattandosi di materia non esclusivamente sanitaria ma congiunta ad altre di natura non sanitaria.

4.– Anche la Regione Piemonte ha depositato una memoria illustrativa, nella quale innanzitutto ricorda che il decreto-legge n. 277 del 2004, convertito dalla legge n. 4 del 2005, costituendo, all’art. 2, la Fondazione O. M., cui sono stati trasferiti tutti i beni già appartenenti all’Ordine, esclusi i presídi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di C. (Torino), ha separato – con operazione, peraltro, di dubbia legittimità costituzionale alla luce della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione – le attività sanitarie, rimaste in capo all’Ente O. M., da tutte le altre attività dell’Ordine, attribuite alla Fondazione.

Il medesimo decreto-legge, tuttavia, avrebbe erroneamente omesso di considerare tra i beni inerenti all’attività sanitaria anche i presídi ospedalieri di L.T. e V., che viceversa la legge regionale ha preso in considerazione nel disciplinare l’intera organizzazione di «beni, personale e servizi costituenti il complesso funzionale ed indivisibile dell’“Ente Ospedaliero O. M.” inserito nell’ordinamento giuridico sanitario regionale».

Il ricorso del Governo, che pretenderebbe di sottrarre all’ordinamento giuridico sanitario regionale i due presídi ospedalieri di cui si tratta, sarebbe pertanto frutto di una prospettazione incongruente ed irrazionale, che porterebbe a violare «l’unitarietà costituzionalmente stabilita dell’Ente ospedaliero O. M.», in capo al quale – secondo la Regione – sarebbe rimasta la proprietà dei suddetti presídi ospedalieri, in quanto funzionalmente collegati all’attività sanitaria, nonostante l’omissione nella quale è incorso il legislatore statale.

Non vi sarebbe, dunque, violazione dell’art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, in quanto l’Ente ospedaliero O. M. è inserito, con tutte le sue strutture ospedaliere, ivi compresi i presídi ospedalieri di L.T. e di V., nell’ordinamento giuridico sanitario regionale.

Nemmeno sarebbe violato, di conseguenza, l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, proprio in quanto i suddetti presídi non appartengono alla Fondazione O. M..

Non sussisterebbe, d’altro canto, alcuna violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione né del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto la legge regionale impugnata ha dato attuazione alle previsioni del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, e della legge di conversione 21 gennaio 2005, n. 4, che hanno evidentemente travolto e superato ogni precedente intesa tra Stato e Regione riguardo alla stipulazione di convenzioni.

La legge regionale, infine, in quanto rispettosa dell’unitarietà dell’ente O. M., non si porrebbe neanche in contrasto con la XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione.

Se dunque – conclude la Regione – nella vicenda normativa riguardante l’O. M. sussiste un vizio di incostituzionalità, tale vizio non può che risalire alla normativa statale, nella parte in cui ha disposto la separazione delle attività sanitarie dalle altre attività svolte dall’Ordine.

Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera “O. M. T.”), per contrasto con gli artt. 42, secondo e terzo comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera l), e 120 della Costituzione.

La norma impugnata – che attribuisce, a titolo non oneroso, al patrimonio delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti i beni mobili ed immobili costituenti i presídi ospedalieri di L.T. e V. – inciderebbe, in primo luogo, nella materia della disciplina delle persone giuridiche, di pertinenza statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, disponendo della proprietà di beni attribuiti alla Fondazione O. M. dall’art. 2, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente O. M. T.), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 21 gennaio 2005, n. 4.

Il trasferimento coattivo dei suddetti beni a titolo gratuito si porrebbe, altresì, in contrasto con l’art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, e violerebbe inoltre il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, quello della leale collaborazione tra Stato e Regioni, trattandosi di materia non esclusivamente sanitaria ma congiunta ad altre di natura non sanitaria, nonché l’affidamento ingenerato nell’O. M. dall’esistenza di un protocollo d’intesa stipulato nel 2003 con la Regione Piemonte, con il quale la Regione stessa si era impegnata ad assumere in conduzione ovvero ad acquistare a titolo oneroso gli immobili di cui si tratta, al prezzo determinato sulla base di criteri individuati nello stesso protocollo.

2.– La questione è fondata.

Va premesso che i beni cui la norma impugnata fa riferimento, già appartenenti all’ente ospedaliero O. M., sono stati attribuiti dall’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 277 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge n. 4 del 2005, alla Fondazione O. M., costituita con l’art. 2, comma 1, dello stesso decreto-legge, con lo scopo, tra l’altro, «di gestire il patrimonio e i beni trasferiti ai sensi del comma 2, nonché di operare per il risanamento finanziario dell’Ente […] anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito» (art. 2, comma 4).

Il citato comma 2 dell’art. 2 dispone, infatti, che sia trasferito alla Fondazione l’intero «patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Ente, con esclusione dei presídi ospedalieri di cui all’art. 1, comma 1», vale a dire i presídi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di C. (Torino), cosicché non può esservi alcun dubbio riguardo all’attribuzione alla Fondazione anche degli immobili sedi dei presídi di L.T. e V., di cui la norma regionale si occupa, non consentendo l’inequivoco dato testuale alcuna diversa interpretazione della richiamata disciplina.

Ciò posto, ne discende che la norma regionale impugnata, operando un diretto trasferimento di beni da una persona giuridica del tutto estranea all’ordinamento sanitario regionale – qual è la Fondazione O. M. – ad una Azienda sanitaria locale, incide sul patrimonio della persona stessa e rientra quindi nella materia dell’ordinamento civile, riservata allo Stato, in via esclusiva, dall’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Resta assorbita ogni altra censura.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera “O. M. T.”).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2006.

Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2006.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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