Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-12-2011, n. 29669 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Catania, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Siracusa, rigettava la domanda proposta da D. W. contro l’Inps, diretta al riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione alle fibre aerodisperse di amianto, a norma della L. n. 257 del 1991, art. 13, comma 8. La Corte, premesse le mansioni svolte nel tempo dal ricorrente a bordo di rimorchiatori in cui all’epoca era presente l’amianto, principalmente a scopo di isolamento termico e sonoro, osservava che amianto era stato presente sui rimorchiatori fino al Giugno 1996 e in modeste quantità sino al 15.1.2008 sul rimorchiatore (OMISSIS). Il ricorrente era stato esposto a valori superiori alla norma solo durante la navigazione d’altura per un periodo di poco superiore ai due anni e mezzo e quindi non per il periodo previsto, nè si poteva compensare il minor periodo di esposizione rispetto al decennio previsto attraverso l’utilizzazione di un criterio che valorizzi l’esposizione in sè, anche al di sotto del cosiddetto valore soglia.

Il lavoratore ricorre per cassazione con un unico motivo.

L’Inps resiste con controricorso seguito da memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Il ricorso denuncia omessa e insufficiente motivazione e violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13 in relazione all’art. 3 Cost., all’art. 12 disp. gen., al D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24, comma 4, e all’ art. 2727 c.c..

Le censure formulate sono qualificabili come manifestamente infondate.

In primis non risulta comprensibile e giustificato l’addebito di mancata considerazione del principio secondo cui devono essere considerati nel periodo minimo decennale anche le pause fisiologiche, come riposi, ferie e festività, visto che causa del rigetto è il mancato superamento della soglia rilevante di esposizione e non il mancato raggiungimento del periodo decennale di esposizione.

Si sostiene infine che avrebbe dovuto adeguatamente tenersi conto dei periodi in cui il lavoratore era stato occupato in navigazione d’altura, comportante non solo orari di servizio per 12 ore, ma anche la presenza a bordo per tutte le 24 ore dei sette giorni della settimana, costituente il dato significativo ai fini dell’esposizione all’amianto. Si censura poi specificamente la valutazione che sarebbe stata fatta della questione da parte della Corte d’appello: visto che i periodi di servizio d’altura risultavano frazionati nell’arco di 10 anni, era errata l’affermazione che i periodi di maggiore esposizione in questione, della durata di meno di tre anni, non potevano compensare la minore esposizione negli altri periodi; al contrario tali periodo influenzavano la esposizione media dei vari anni e la Corte avrebbe dovuto accertare o fare accertare dal c.t.u. la conseguente esposizione media ponderata.

Il motivo si sostanzia nel pretendere di valorizzare i periodi di esposizione al di sopra dei valori soglia, asseritamente per più di 8 ore, al fine di compensare, per ragioni di equità sostanziale, i periodi in cui l’esposizione è stata al di sotto di tale soglia, tenuto conto che essendo i periodi di navigazione d’altura congiunti a periodi di navigazione in ambito portuale, vi era comunque una esposizione continua a rischio. Sull’esposizione si sarebbe dovuto procedere ad una valutazione dell’esposizione ponderata.

Sulla deduzione ha già correttamente e persuasivamente riposto la sentenza impugnata, non consentendo le norme invocate simili forma di "compensazione" o di considerazione complessiva e di carattere equitativo del periodo di esposizione necessario per ottenere la chiesta indennità che deve necessariamente avere le caratteristiche di una esposizione superiore a valori soglia di oltre un decennio e per ciascun anno, mentre nel caso in esame emerge che la durata di esposizione con le dette caratteristiche è stata solo di meno di 3 anni.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Non deve disporsi per le spese del giudizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, non applicabile ratione temporis. (ricorso introduttivo del 5 agosto 2003).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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