Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
il ricorrente impugna il provvedimento del 30 maggio 2011 con cui il Comune di Frascati ha ordinato la demolizione delle opere consistenti nel cambio di destinazione d’uso del piano sottotetto realizzato attraverso opere (installazione degli impianti elettrici, termici, idraulici e posizionamento di tramezzature) ed arredamento del vano, ed il ripristino dello stato dei luoghi;
Motivi della decisione
il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Ritenuta, in particolare, inaccoglibile la prima censura con cui è stato dedotto il difetto di motivazione dell’atto impugnato;
Considerato, infatti, che il provvedimento di demolizione ha natura vincolata e, pertanto, deve ritenersi congruamente motivato con il richiamo, presente nella fattispecie, alla natura dell’abuso e all’incontestata mancanza del titolo edilizio con conseguente superfluità dell’indicazione di un interesse pubblico ulteriore da ritenersi in re ipsa (Cons. Stato sez. V n. 79/11; Cons. Stato sez. IV n. 3955/10);
Considerato che il mutamento di destinazione d’uso da soffitta ad abitazione comporta un aggravio del carico urbanistico (essendo gli standards parametrati in relazione alla superficie abitabile) e, pertanto, ai sensi degli artt. 16 e 17 comma 1° lettere a) e b) l. r. n. 15/08, avrebbe dovuto essere assentito con permesso di costruire la cui mancanza giustifica l’irrogazione della gravata sanzione demolitoria (TAR Lazio – Roma n. 381/11; TAR Campania – Napoli n. 16540/10; TAR Piemonte n. 940/10);
Ritenuta, poi, infondata la seconda censura in quanto il vizio ivi dedotto (mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/90), per la sua natura procedimentale, è inidoneo, secondo quanto previsto dall’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90, a comportare l’annullamento giurisdizionale dell’atto impugnato stante la natura vincolata e la correttezza sostanziale dello stesso di cui si è dato atto in precedenza;
Considerato che con la terza censura il ricorrente prospetta l’esistenza del vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti contestando, in particolare, la realizzazione di opere comprovanti il mutamento di destinazione d’uso (l’impianto termico non sarebbe presente mentre quelli elettrico e termico sarebbero coevi alla costruzione dell’edificio) e la rilevanza del mero arredamento del vano ai fini della qualificazione edilizia della fattispecie;
Ritenuta l’infondatezza del motivo in quanto la presenza degli impianti risulta dal verbale di accertamento della violazione edilizia (avente natura di atto pubblico) ed è, comunque, irrilevante la data di realizzazione degli stessi;
Considerato, altresì, che il mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, in ragione del correlato incremento di standards urbanistici, può essere realizzato anche senza opere e, quindi, attraverso il mero arredamento del bene;
Ritenuta, poi, infondata, alla luce di quanto in precedenza già esplicitato in ordine al regime abilitativo applicabile, la quarta censura con cui è stata prospettata la natura pertinenziale dell’opera realizzata e la superfliuità del permesso di costruire;
Considerato che non risulta accoglibile nemmeno il quinto motivo in quanto, contrariamente a quanto ivi prospettato, il mutamento di destinazione d’uso di una porzione dell’immobile, portando ad un organismo in parte diverso dal precedente, rientra nell’ambito della categoria della "ristrutturazione edilizia" come si evince dall’esplicito riferimento a tale tipologia di intervento presente nell’art. 10 comma 1° lettera c) d.p.r. n. 380/01 (TAR Sardegna n. 1822/08);
Ritenuta, altresì, infondata la sesta censura con cui è stata ritenuta l’inopportunità del provvedimento impugnato che non avrebbe tenuto conto dell’entità dell’abuso ai fini dell’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 33 d.p.r. n. 380/01;
Considerato, infatti, che l’art. 33 d.p.r. n. 380/01 prevede la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria in luogo di quella reale nella sola ipotesi in cui il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile per il pregiudizio per la parte conforme, presupposto in ordine alla cui ricorrenza nella fattispecie il ricorrente, benché onerato, non ha fornito alcun principio di prova;
Ritenuta, infine, inaccoglibile la settima censura in quanto, contrariamente a quanto ivi prospettato, il contestato mutamento di destinazione d’uso avrebbe dovuto essere assentito con permesso di costruire proprio in base alla normativa regionale applicabile alla fattispecie da individuarsi negli artt. 16 e 17 comma 1° lettera a) l. r. 15/08;
Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Considerato che il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo si liquida come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) respinge il ricorso;
2) condanna il ricorrente a pagare, in favore del Comune di Frascati, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro millecinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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