T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 20-09-2011, n. 7462 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il sig. A.M. è proprietario di un immobile sito nel Comune di Fiumicino, adibito a sala da ballo, sala banchetti e sala conferenze.

Egli espone di essere stato costretto, per il forte libeccio che spira nella zona, a realizzare una copertura del terrazzo superiore e della scala, in alluminio anodizzato coperto da teli di plastica in PVC e tamponata con vetri scorrevoli.

Con ordinanza n. 1277/1996 del 21 febbraio 1996 il Sindaco di Fiumicino ha ordinato la demolizione della struttura, estesa circa 150 mq, in quanto realizzata in assenza del prescritto titolo edilizio.

2. Il sig. M. ha impugnato l’ordinanza, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento.

Si è costituito il Comune di Fiumicino, resistendo al ricorso.

Con ordinanza istruttoria n. 1563 del 18 febbraio 2011 è stata disposta l’acquisizione di documentata relazione sui fatti di causa.

Il Comune di Fiumicino ha inviato quanto richiesto.

3. Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per travisamento e motivazione errata, rilevando che la struttura realizzata è smontabile ed asportabile e non costituisce un’opera fissa destinata ad attuare un ampliamento del volume.

L’opera andrebbe collocata tra quelle previste dall’art. 10 della legge n. 47/85, trattandosi di intervento conservativo necessario alla tutela dell’integrità dell’immobile e delle persone che lo frequentano.

L’opera non richiederebbe alcuna autorizzazione da parte del Comune, essendo destinata alla difesa dalle intemperie ed essendo precaria e facilmente smontabile.

L’intervento, comunque, vista la destinazione dell’immobile, potrebbe costituire oggetto del potere sindacale di deroga, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 765 del 1967.

L’indicazione contenuta nell’ordinanza secondo cui l’immobile farebbe parte del "demanio patrimoniale" sarebbe frutto di un travisamento della realtà, in quanto la legge 29 aprile 1976 n. 254 contempla la vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del patrimonio statale siti in Isola Sacra di Fiumicino.

4. Le censure brevemente richiamate sono prive di fondamento.

Nel provvedimento impugnato si specifica che l’intervento consiste in una "struttura di mq. 150 circa alta mt. 3,20 circa di alluminio anodizzato, coperta con teli di plastica in p.v.c. e tamponata con vetri scorrevoli su binario, asportabili".

La descrizione dell’intervento conduce, innanzi tutto, ad escludere che l’opera sia destinata alla sola difesa dalle intemperie. Si tratta, infatti, di una struttura chiusa sui lati, che dà luogo ad un nuovo volume edilizio entro il perimetro di uno spazio in origine aperto.

Il volume realizzato, peraltro, non è trascurabile, in quanto la superficie coperta è di circa 150 mq, per un’altezza di m. 3,20.

In proposito va rilevato che l’art. 1 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, vigente all’epoca dell’adozione del provvedimento impugnato, imponeva al soggetto attuatore di munirsi di concessione edilizia per ogni attività comportante la trasformazione del territorio attraverso l’esecuzione di ogni intervento sul territorio, preordinato alla perdurante modificazione dello stato dei luoghi con materiale posto sul suolo, pur in assenza di opere in muratura.

Quanto all’affermato carattere precario dell’intervento, non v’è che da richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la precarietà di una costruzione non va desunta dalla facile e rapida amovibilità dell’opera, ovvero dal tipo più o meno fisso del suo ancoraggio al suolo, quanto dal fatto che la costruzione appaia destinata a soddisfare una necessità contingente (ex plurimis, TAR Campania, Napoli, sez. VII, 11 febbraio 2011 n. 896, TAR Marche, sez. I, 20 aprile 2010 n. 182, Cons. St., sez. V,04 febbraio 1998, n. 131).

Nel caso di specie appare da escludere il carattere contingente delle esigenze che l’intervento è destinato a soddisfare, chiaramente correlate alla fruizione di uno spazio chiuso, che, come si è rilevato, risulta di dimensioni considerevoli.

Quanto al riferimento fatto dal ricorrente al potere sindacale di deroga, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 765 del 1967, esso appare non pertinente, atteso che non è in discussione l’esercizio dei poteri di deroga previsti da norme di piano regolatore e di regolamento edilizio, di cui alla menzionata norma, quanto la repressione di un abuso edilizio.

Lo stesso deve dirsi riguardo all’ulteriore osservazione concernente l’indicazione di cui al provvedimento impugnato, per la quale l’immobile rientrerebbe nel "patrimonio demaniale". Si tratta di un aspetto del tutto irrilevante, giacché il provvedimento è stato adottato unicamente in considerazione del fatto che l’intervento di cui sopra è stato realizzato in assenza di concessione edilizia.

Va, infine, rilevato che agli atti di causa risulta la presenza di una concessione edilizia in sanatoria riguardante l’immobile in questione.

Come rilevato dal Comune resistente, la concessione in sanatoria non riguarda l’abuso oggetto del provvedimento impugnato, come si evince chiaramente dal fatto che nella documentazione fotografica allegata all’istanza di sanatoria, prodotta dallo stesso Comune, la copertura in questione non risulta ancora realizzata.

5. Ne consegue l’infondatezza del ricorso, che deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente M.A. al pagamento in favore del Comune di Fiumicino di spese e competenze di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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