Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 09-08-2011) 24-08-2011, n. 32823

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 17.12.2010 la Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava S. V. e S.A. colpevoli di concorso in truffa ai danni di P.S., così condannandoli, in concorso per entrambi di circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 600- di multa ciascuno.- Pena sospesa per S. V. e condonata, ex L. n. 241 del 2006, per S.A..

Risarcimento dei danni in favore della P. costituita parte civile. In fatto veniva così ritenuto provato che i due predetti imputati avessero indotto in errore la P. in ordine alla libera disponibilità di un immobile, facendosi consegnare a titolo di caparra la somma di Euro 15.000, tacendo la circostanza trattarsi invece di bene della società Sbrenna che al momento della stipula del contratto preliminare (17.10.2003) era stata già posta in liquidazione (dal maggio 2002) e poi dichiarata fallita (16.07.2003).- In particolare, alle deduzioni difensive secondo cui al momento del preliminare essi imputati non avevano avuto formale comunicazione del dichiarato fallimento, osservava la Corte territoriale come: – gli stessi avevano taciuto alla controparte anche lo stato di liquidazione della società; – superata la pratica per la sanatoria edilizia (per la quale avevano impiegato la somma ricevuta in caparra), avevano tergiversato ed avevano addotto sopravvenute complicazioni societarie; – in vista del rogito definitivo avevano prodotto una certificazione della Camera di Commercio in data 11.02.2004 dalle quale risultava la messa in liquidazione, ma non l’intervenuto fallimento (era stato poi lo scrupolo del notaio a verificare la circostanza);nonostante, peraltro, che il fallimento fosse stato annotato in quell’ufficio fin dal 09.10.2003.- Era evidente, concludeva la Corte, la sussistenza di malafede fin dall’inizio, conclamata poi dallo svilupparsi della vicenda.

2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione i due predetti imputati che motivavano l’impugnazione, con unico atto, deducendo:

a) mancanza di dolo: era stato documentato che gli imputati non avevano avuto conoscenza dell’intervenuto fallimento; la certificazione 11.02.2004 della Camera di Commercio non può essere, e non è stata, sospettata di falsità; il fallimento si è chiuso con un attivo, il tutto a dimostrazione della buona fede degli imputati;

b) immutazione del fatto, per esservi stata condanna per la truffa volta alla vendita, anzichè alla acquisizione della sola caparra, come contestato;

c) infine si chiede sospensiva dell’esecuzione del risarcimento ex art. 612 c.p.p..

3. In data 29.07.2011 P.S. rimetteva la querela sporta contro i due imputati e quest’ultimi contestualmente accettavano tale remissione, il tutto con rituali dichiarazioni davanti ad ufficiale di p.g., ex art. 340 c.p.p. – Con lo stesso atto la P. revocava anche la costituzione di parte civile.

Con nota depositata il 03.08.2011 la difesa dei ricorrenti insisteva per l’annullamento della sentenza impugnata ex art. 129 c.p.p., per evidente innocenza di essi imputati.

4. Dovendosi prendere atto dell’intervenuta remissione di querela, debitamente accettata dagli imputati, poichè si tratta di reato procedibile solo a querela di parte (in tal senso non rilevando la recidiva contestata a S.A.: cfr. Cass. Pen. Sez. 2, n. 1876 in data 19.11.1999, Rv. 215400, Aliberto), esito indefettibile è l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza per essere il reato contestato estinto, nei confronti di entrambi i ricorrenti, per remissione di querela, ex artt. 152 e 155 c.p.p..

Seguono le spese processuali a carico dei querelati imputati, come per legge, ex art. 340 c.p.p., comma 4, avendo peraltro le parti in tal senso statuito nel loro accordo in data 29.07.2011.

L’intervenuta estinzione del reato assorbe le proposte questioni di merito. Nè può accogliersi la richiesta difensiva, avanzata con la sopra citata memoria 03.08.2011, tesa ad ottenere decisione potiore ex art. 129 c.p.p., comma 2, atteso che, in presenza di doppia conforme decisione di merito di affermata colpevolezza di entrambi gli imputati, non può certo dirsi essere di immediata evidenza l’innocenza degli stessi. Peraltro non risultano implausibili, nè affette da percepibili vizi logici, le motivazioni dei giudici dei precedenti gradi di giudizio che traevano convincimento di un iniziale consilium fraudis anche da condotte successive non altrimenti spiegabili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è stinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico dei querelati.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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