Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
In data 5 marzo 2010 il Sig. R.F. ha ricevuto comunicazione del provvedimento di sospensione della sua patente di guida irrogatogli ai sensi dell’art. 126 bis del D.Lgs 285 del 1992 dalla Motorizzazione Civile di Milano in quanto, a seguito della comunicazione relativa alla perdita dell’intero punteggio in dotazione, egli non si sarebbe sottoposto ad un nuovo esame di idoneità tecnica.
Avverso tale atto ed il provvedimento di revisione della patente il Sig F. ha proposto ricorso innanzi a questo Tribunale Amministrativo proponendo i seguenti
MOTIVI
1) Violazione del D.Lgs 285 del 1992, del DPR 495 del 1992, della L. 241 del 1990; violazione del principio di certezza del diritto, carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti.
Al ricorrente non sarebbero mai state comunicate le decurtazioni del punteggio che avrebbero determinato l’esaurimento dell’intero bonus di 20 punti ed il conseguente obbligo di sottoporsi a nuovo esame di idoneità.
2) Violazione del D.Lgs 285 del 1992, del DPR 495 del 1992 e della Legge 241 del 1990; travisamento dei fatti, sviamento, ingiustizia manifesta.
Il ricorrente non avrebbe nemmeno ricevuto la notifica del provvedimento di revisione che gli imponeva di sostenere un nuovo esame di idoneità, né avrebbe ricevuto la comunicazione relativa all’avviso di avvio del procedimento con riferimento a tale atto.
Egli, pertanto, non è stato posto in condizione di evitare il provvedimento di revisione, frequentando gli appositi corsi per recuperare i punti perduti, e, successivamente, anche la sospensione della patente ripetendo l’esame di guida.
3) Violazione del D.Lgs 285 del 1992, del DPR 495 del 1992, della L. 241 del 1990; ingiustizia manifesta.
Il ricorrente ha subito la sospensione e il ritiro della patente senza previa comunicazione delle singole decurtazione dei punteggi.
Si è costituita l’Avvocatura distrettuale per resistere al ricorso.
All’udienza del 14 luglio 2011, sentiti gli avvocati delle parti come da separato verbale, relatore Dr. Raffaello Gisondi, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
L’Avvocatura dello Stato eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia avente ad oggetto il provvedimento che dispone la revisione della patente di guida a seguito di esaurimento del punteggio ed il successivo provvedimento di sospensione della stessa.
A sostegno di tale assunto essa sostiene che il citato provvedimento avrebbe natura vincolata e che esso costituirebbe una sanzione accessoria alle infrazioni al codice della strada, da ricondursi alla giurisdizione del giudice di pace.
Il Collegio, ribadendo il proprio convincimento già espresso sulla questione, non condivide siffatte argomentazioni e ritiene che il ricorso debba essere deciso dal giudice amministrativo.
Invero, la natura vincolata del provvedimento non implica necessariamente che a fronte di esso debba necessariamente sussistere un diritto soggettivo. Anche le controversie attinenti l’esercizio di poteri vincolati appartengono alla giurisdizione del g.a. quando ad essi sia sottesa la cura di un interesse pubblico.
I provvedimenti con i quali viene disposto che il titolare della patente di guida debba sottoporsi a nuovi esami per esaurimento del punteggio, ancorchè non comportino esercizio di discrezionalità, hanno, tuttavia, una finalità analoga a quelli di revoca della patente per sospetta perdita dei requisiti di idoneità alla guida (ex art. 128 del codice della strada). In entrambi i casi, infatti, il provvedimento restrittivo viene emanato a tutela della sicurezza stradale in relazione ad eventi che fanno presumere la sopravvenuta inidoneità del titolare del permesso di guida a condurre il veicolo con la prescritta prudenza ed attenzione (TAR Veneto, Sez. III, 2/09/2010 n. 4880).
Nè appare meritevole di credito la tesi secondo cui la revisione della patente per perdita integrale del punteggio costituirebbe una sanzione accessoria alle infrazioni al codice della strada che ne costituiscono il presupposto.
La revisione prevista dall’art. 126 bis del codice della strada, infatti, non costituisce la conseguenza di una specifica infrazione ma ha un presupposto del tutto autonomo che è dato dalla perdita del punteggio la quale, nonostante le violazioni commesse, può essere evitata frequentando appositi corsi o qualora sia trascorso un determinato periodo di tempo senza la commissione di ulteriori violazioni. Il provvedimento di revisione della patente non costituisce pertanto una sanzione amministrativa accessoria conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale, ma integra un atto in cui la P.A. esplica poteri connessi alla tutela dell’interesse pubblico.
La ratio sottesa a tale misura non è, infatti, quella di inasprire il trattamento sanzionatorio già previsto dalle altre disposizioni, ma quella di verificare la persistente presenza dei requisiti di idoneità in capo a chi, titolare di patente di guida, sia stato autore di plurime violazioni al codice della strada.
Per queste ragioni il Collegio ritiene che la relativa controversia appartenga alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo (in tal senso cfr. T.A.R Lombardia Milano, sez. III, 26 ottobre 2010 n.. 7062; TAR Toscana, I sez. 20 aprile 2005 n. 1757), non essendo invece applicabile l’art. 204 bis c.d.s. che attribuisce al giudice di pace le diverse controversie afferenti all’impugnazione dei provvedimenti che irrogano sanzioni per la violazione delle norme del suindicato codice.
Nel merito il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 126 bis comma 6 del D.Lgs 285 del 1992 la sospensione della patente di guida può essere disposta solo previa notifica all’interessato del provvedimento di revisione adottato dal’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio. Il provvedimento di revisione è, infatti, un atto di natura indubbiamente recettizia in quanto la sua funzione è proprio quella di comunicare al titolare della patente l’integrale perdita del punteggio affinchè questi si sottoponga ad un nuovo esame di idoneità entro 30 giorni a pena della sospensione del permesso di guida.
In assenza della notifica del provvedimento di revisione e del decorso del successivo termine di 30 giorni per sostenere l’esame di idoneità la sospensione della patente non può, quindi essere disposta.
Nel caso di specie, le amministrazioni intimate non hanno in alcun modo provato di aver regolarmente notificato al ricorrente presso la sua residenza il provvedimento di revisione della patente, nonostante l’istruttoria disposta sul punto dal Presidente della Sezione.
A ciò si aggiunga che la mancata comunicazione del predetto provvedimento non è stata specificamente contestata e deve, quindi, essere data per ammessa ai sensi dell’art. 64 c.p.a.
Non risultano, inoltre, essere state comunicate al ricorrente le singole variazioni del punteggio a seguito della commissione delle infrazioni che hanno dato luogo alla sua progressiva diminuzione.
Anche il predetto comportamento contrasta con l’art. 126 bis del codice della strada il quale prevede che ogni variazione del punteggio debba essere comunicata al patentato a cura dell’anagrafe degli abilitati alla guida.
Si tratta di un adempimento distinto rispetto all’inserimento per via telematica dell’infrazione nei registri dell’anagrafe da parte dell’accertatore il quale, all’evidenza, rimane interno agli uffici dell’amministrazione ed è privo di quella valenza recettizia che, invece, è prescritta dalla legge al fine di consentire all’interessato di frequentare i corsi di aggiornamento che gli consentono il parziale recupero del punteggio perduto (art. 126 bis comma 4).
Per questa ragione questa Sezione, conformandosi al prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa, ha già più volte affermato che va annullato il provvedimento recante l’ordine dispositivo della revisione della patente di guida nel caso in cui il ricorrente provi di non aver ricevuto alcuna comunicazione da parte dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida circa la decurtazione dei punti operata nei suoi confronti (TAR Lombardia, Sez. III, 3/11/2009 n. 4952, TAR Piemonte, Sez. II, 14/01/2010 n. 188; TAR Veneto, Sez. III 4880/2010 cit.).
Il ricorso deve, quindi, essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.000,00 oltre IVA, c.p.a. e rimborso C.U.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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