Cass. civ. Sez. V, Sent., 29-12-2011, n. 29601

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G. e S.P. hanno impugnato gli avvisi di liquidazione ICI 1999/2000 emessi dal Comune di Alatri per un immobile dei ricorrenti utilizzato in locazione dalla Associazione Sportiva Park Club. Il ricorso è stato accolto in primo grado e respinto in appello. I contribuenti hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CRT con due motivi. Il Comune non si è difeso.

Motivi della decisione

I contribuenti hanno invocato l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i). La CTR ha osservato che il beneficio non spettava, avendo il Comune di Alatri stabilito (con regolamento approvato il 21.12.1998, in applicazione del D.Lgs. n. 4436 del 1997, art. 59, comma 1, lett. c)) che "l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, n. 504, art. 7, lett. i), concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario dall’ente non commerciale utilizzatore …".

Col primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge ( D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i) e D.Lgs. n. 4436 del 1997, art. 59, comma 1, lett. c)), prospettando (ex art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis) l’interpretazione secondo la quale "l’esenzione dal pagamento dell’I.C.I. debba considerarsi esistente nella ipotesi in cui un Ente non commerciale di cui al D.P.R. n. 917 del 1987, art. 97, comma 1, lett. c), utilizzi il fabbricato interessato dell’imposta a titolo di locazione".

II quesito è inammissibile prima che infondato, perchè prescinde del tutto dalla motivazione della sentenza impugnata, evitando di criticarne l’argomento di base.

Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la CTR abbia trascurato di decidere circa la censura di nullità dell’avviso per insufficiente motivazione e mancata allegazione dei documenti richiamati, e sulla richiesta di sgravio da interessi e sanzioni invocato in ragione della non colpevolezza dei contribuenti.

Il motivo è inammissibile perchè non trascrive i passi delle difese di primo grado e d’appello con le quali le domande che assume trascurate sarebbero state proposte. Ammette anzi che "tali richieste sono state reiterate D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 56 in grado d’appello con le controdeduzioni depositate in data 23.05.2007" – e dunque tardivamente, giacchè (come risulta dal frontespizio della sentenza della CTR) l’appello del Comune era stato depositato l’8 marzo 2006 ( D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23 e 54).

Va dunque respinto il ricorso, senza decisione in punto spese giacchè il Comune intimato non si è difeso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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