DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 24 Attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 68 del 24-3-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2009, ed in particolare,
l’allegato B;
Vista la direttiva 2009/33/CE del Parlamento e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso
consumo energetico nel trasporto su strada;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
in data 28 aprile 2008, recante recepimento della direttiva
2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre
2007, relativa all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi, nonche’ dei sistemi, componenti ed entita’ tecniche
destinate a tali veicoli, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare in data 11 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’8 maggio 2008, recante approvazione
del Piano d’azione per la sostenibilita’ ambientale dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione;
Visto il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di
trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia;
Visto il regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione del 30
novembre 2009 che modifica le direttive del Parlamento europeo e del
Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di
applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 26 novembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 febbraio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della
giustizia, degli affari esteri e dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita’

1. Al fine di promuovere e di stimolare il mercato dei veicoli a
ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico e di
potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche
della Comunita’ in materia di ambiente, di clima e di energia, il
presente decreto stabilisce l’obbligo per le amministrazioni
aggiudicatrici, per gli enti aggiudicatori e per gli operatori di cui
all’articolo 2, comma 1, di tener conto, al momento dell’acquisizione
di veicoli adibiti al trasporto su strada, di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera c), dell’impatto energetico e dell’impatto
ambientale, tra cui il consumo energetico e le emissioni di CO 2 e di
talune sostanze inquinanti, nell’intero arco della loro la vita.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il presente decreto si
applica ai contratti di acquisizione di veicoli adibiti al trasporto
su strada, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera c),
stipulati:
a) dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti
aggiudicatori di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), nei
casi in cui sono assoggettati all’obbligo di applicare le procedure
di appalto ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) dagli operatori di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d),
che assolvono obblighi di servizio pubblico, nel quadro di un
contratto di servizio pubblico, ai sensi del regolamento (CE) n.
1370/2007, di importo superiore alle soglie definite all’articolo 28
del citato decreto legislativo n. 163 del 2006.
2. Il presente decreto non si applica ai contratti di acquisizione
dei veicoli di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti in data 28 aprile 2008, nel caso
in cui detti veicoli non siano stati assoggettati all’omologazione
tipo o ad omologazione individuale.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) amministrazioni aggiudicatrici: le amministrazioni
aggiudicatrici come definite all’articolo 3, comma 25, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) enti aggiudicatori: gli enti aggiudicatori come definiti
all’articolo 3, comma 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163;
c) veicolo adibito al trasporto su strada: un veicolo che
appartenga ad una delle categorie di veicoli elencate alla tabella 3
dell’allegato 1;
d) operatore di servizio pubblico: l’operatore di servizio
pubblico come definito all’articolo 2, primo paragrafo, lettera d),
del regolamento (CE) n. 1370/2007;
e) contratto di servizio pubblico: il contratto di servizio
pubblico come definito all’articolo 2, primo paragrafo, lettera i),
del regolamento (CE) n. 1370/2007;
f) appalti pubblici: gli appalti pubblici come definiti
all’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163;
g) specifiche tecniche: le specifiche tecniche come definite al
punto 1), lettera b), dell’allegato VIII al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163;
h) acquisizione: l’acquisto, a titolo oneroso, della proprieta’ o
del godimento.

Art. 4

Acquisizione di veicoli adibiti a trasporto su strada a ridotto
impatto ambientale e a basso consumo energetico

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli
operatori di cui all’articolo 2, comma 1, devono tener conto, al
momento dell’acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada,
almeno dei seguenti impatti energetici ed ambientali imputabili al
loro esercizio nel corso dell’intero ciclo di vita:
a) il consumo energetico;
b) le emissioni di biossido di carbonio (CO 2 );
c) le emissioni di ossidi di azoto (NO x ), idrocarburi non
metanici (NMHC) e particolato.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli
operatori di cui all’articolo 2, comma 1, devono tenere conto, al
momento dell’acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada,
anche degli ulteriori impatti ambientali definiti ai sensi
dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare in data 11 aprile 2008.
3. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e
2, le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli
operatori di cui all’articolo 2, comma 1, applicano almeno una delle
seguenti opzioni:
a) stabiliscono, nei documenti dell’appalto, specifiche tecniche
in materia di prestazioni energetiche ed ambientali per ciascun tipo
di impatto considerato, nonche’ per ogni altro eventuale tipo di
impatto ambientale;
b) nel caso in cui venga esperita una procedura di appalto con il
criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente piu’
vantaggiosa, fondano la decisione di acquisizione altresi’
sull’impatto energetico e sull’impatto ambientale, includendo tali
impatti fra i criteri di aggiudicazione e utilizzando la metodologia
di calcolo dei costi di esercizio di cui all’articolo 5, qualora tali
impatti siano trasformati in valore monetario.
4. Ai fini di cui al comma 3, devono comunque essere applicate le
disposizioni definite ai sensi dell’articolo 2 del citato decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in
data 11 aprile 2008.

Art. 5 Metodologia di calcolo dei costi di esercizio durante l’intero arco di vita 1. I costi di esercizio nell’intero arco di vita connessi al consumo energetico sono calcolati usando la metodologia seguente: a) il consumo di carburante per chilometro di un veicolo, misurato come indicato al comma 4, deve essere, in ogni caso, computato in unita’ di consumo energetico per chilometro; b) qualora il consumo di carburante sia fornito in unita’ di misura diverse da quella di consumo energetico, esso e’ convertito in consumo di energia per chilometro utilizzando i fattori di conversione di cui alla tabella 1 dell’allegato 1; c) quale costo per unita’ di energia e’ utilizzato il costo pre-accisa per unita’ di energia piu’ basso fra quello della benzina e quello del combustibile diesel per autotrazione; d) i costi di esercizio imputabili al consumo energetico di un veicolo nell’intero arco di vita sono calcolati moltiplicando il chilometraggio relativo all’intero arco di vita indicato alla tabella 3 dell’allegato 1, se necessario tenendo conto del chilometraggio gia’ effettuato, per il consumo di energia per chilometro di cui alla lettera b) e per il costo per unita’ di energia di cui alla lettera c). 2. I costi di esercizio nell’intero arco di vita connessi alle emissioni di CO 2 sono calcolati usando la metodologia seguente: a) il chilometraggio relativo all’intero arco di vita, indicato alla tabella 3 dell’allegato 1, se necessario tenendo conto del chilometraggio gia’ effettuato, va moltiplicato per le emissioni di CO 2 espresse in chilogrammi per chilometro, misurate come indicato al comma 4; b) il valore di cui alla lettera a) va moltiplicato per il costo per chilogrammo di CO 2 di cui alla tabella 2 dell’allegato 1. 3. I costi di esercizio nell’intero arco di vita connessi alle emissioni di sostanze inquinanti sono calcolati usando la metodologia seguente: a) i costi di esercizio relativi alle emissioni inquinanti di un veicolo nell’intero arco di vita, sono calcolati sommando i costi di esercizio relativi alle emissioni di NOx, NMHC e particolato nell’intero arco di vita; b) i costi di esercizio relativi a ogni sostanza inquinante per l’intero arco di vita sono calcolati moltiplicando il chilometraggio relativo all’intero arco di vita indicato alla tabella 3 dell’allegato 1, se necessario tenendo conto del chilometraggio gia’ effettuato, per le emissioni in grammi per chilometro misurate, come indicato al comma 4 e per il rispettivo costo per grammo di cui alla tabella 2 dell’allegato 1. 4. Il consumo di carburante, le emissioni per chilometro di CO 2 e delle sostanze inquinanti di cui alla tabella 2 dell’allegato 1, sono misurati: a) per i veicoli per cui la normativa comunitaria in materia di omologazione definisce procedure di prova standardizzate, utilizzando tali procedure; b) per i veicoli che non sono oggetto di procedure di prova standardizzate comunitarie, utilizzando procedure di prova alternative indicate dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1. 5. Nel caso di veicoli elettrici, nelle more dell’adozione di specifiche norme comunitarie, il consumo energetico, le emissioni per chilometro di CO 2 e delle sostanze inquinanti di cui alla tabella 2 dell’allegato 1 sono misurati utilizzando procedure di prova indicate dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1.

Art. 6 Adeguamenti al progresso tecnico 1. Con appositi decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si provvede alla modifica dell’allegato 1 al fine di dare attuazione a successive norme comunitarie non autonomamente applicabili.

Art. 7 Disposizioni finanziarie 1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono all’attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 3 marzo 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Alfano, Ministro della giustizia Frattini, Ministro degli affari esteri Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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