Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-07-2011) 25-08-2011, n. 32856 ideologica in atti pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.S., medico legale, è soggetto ad indagine per la violazione dell’art. 479 c.p., per avere, in concorso con altri (non ricorrente), falsamente attestato di avere svolto attività di autopsia sulla salma di tal C.G., deceduto per sospetta assunzione di overdose di stupefacente. Nonchè di avere – al fine di occultare detta infedeltà – quale consulente settore del PM., falsamente affermato che la rinnovazione della consulenza, con riesumazione della salma, sarebbe stata inutile attesa la intervenuta manipolazione degli organi interni e l’introduzione nel cadavere di segatura e formalina.

Circostanze rivelatesi non vere nel corso dell’incidente probatorio di poi promosso dall’AG. Il GIP di Roma ha applicato al M. – in data 2.2.2011 – la misura interdittiva dall’esercizio della professione ed il Tribunale della Libertà di Roma ha confermato detta applicazione con Ordinanza 28.2.2011.

Il ricorso interposto avverso l’Ordinanza del tribunale della Libertà eccepisce:

– la nullità del provvedimento per l’omessa considerazione degli elementi a favore dell’imputato, segnatamente di un DVD che era stato versato in atti, ma che non era presente nell’incarto processuale giunto al giudice del riesame (ma soltanto a quello preposto al giudizio immediato), sicchè il mancato relativo deposito integra la nullità di cui all’art. 310 c.p.p., comma 2;

– l’assenza di gravi indizi di colpevolezza con concomitante violazione della norma penale, avendo il M. ammesso un refuso nella redazione dell’elaborato, ma non essendo siffatta ammissione considerata a scusante soggettiva degli errori commessi (cfr. ricorso, pag. 5 e ss. e 10 e ss.) ovvero ipotesi di mera imperizia nello svolgimento dell’esame su persona tossicodipendente, foriero di una falsità grossolana e comunque innocua, attesa l’irrilevanza della disamina del capo per l’accertamento della causa di morte da overdose; nel contesto di autopsia c.d. "selettiva", in cui il refuso afferente all’esame del capo del cadavere non assume interesse alcuno e che erroneamente il tribunale ha ritenuto false le indicazioni sulla rimozione degli organi, dal momento che questa operazione non è richiesta nel contesto della specifica modalità autoptica selettiva (che non richiede la relativa rimozione);

– inosservanza della legge processuale per l’omesso interrogatorio nei dieci giorni dall’applicazione della misura interdirti va;

– carenza ed illogicità della motivazione circa i criteri di adeguatezza della misura pur essendo stato oggetto di espressa censura avanti il giudice del riesame;

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato in relazione alla prima parte dell’addebito, quanto al merito della valutazione (non risultando di rilievo effettivo le eccezioni di rito) poichè la pur compendiosa Ordinanza del Giudice cautelare non prende in alcun modo in esame quale possa essere stata la possibile ragione che abbia spinto il M. al falso.

L’omissione è di rilievo.

Dovendosi attentamente vagliare se la condotta di infedeltà fu suggerita da consapevole intenzione di rendere una falsa rappresentazione del dato autoptico, ovvero altro non fu che il frutto di imperizia e di colposa incapacità professionale, occorre acquisire il dato certo su quello che poteva considerarsi il movente del comportamento ascritto come mendace al medico, a carico del quale – per quanto affermato dalla difesa – non risultano precedenti addebiti di slealtà ed infedeltà tecnica.

Pertanto, la giustificazione giudiziale deve anche darsi conto se le annotazioni redatte dal ricorrente risultino del tutto incompatibili con la scienza medico-legale, nella prospettazione specifica dell’incarico affidatogli, nel contesto di una materia contrassegnata da tecnicismo in cui la critica resa dal consulente tecnico non pare del tutto avventata. Il giudice del rinvio, quindi, motiverà specificamente sulla risultanza del momento soggettivo che avrebbe contrassegnato la redazione della relazione autoptica, tenendo anche presenti le obiezioni tecniche avanzate dalla difesa al riguardo.

Quanto disposto priva di interesse la sollevata eccezione di illegittimità costituzionale che, per il vero già risulta decisa dalla Consulta (Sent. C. Cost. 22 giugno 2000, n. 229).

Viene, invece, rigettata l’istanza di produzione documentale, non consentita in questa fase del procedimento.

P.Q.M.

Annulla l’Ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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