Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-07-2011) 25-08-2011, n. 32870

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con sentenza del 30 settembre 2010 la Corte d’appello di Catania confermava la decisione del Tribunale che aveva dichiarato F.G. colpevole del reato previsto dall’art. 385 c.p., per essersi allontanato arbitrariamente dal luogo degli arresti domiciliari.

Contro la sentenza ricorre l’imputato, il quale denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione, perchè il giudice a quo non avrebbe valutato la sussistenza della scriminante prevista dall’art. 54 c.p., e, comunque, l’assenza di dolo, dal momento che egli si allontanò dalla propria abitazione per recarsi al Pronto Soccorso, avendo accusato, da cardiopatico, un forte dolore toracico. p.2. I motivi di ricorso sono inammissibili: da un alto, perchè assumono, senza fondamento alcuno, che il giudice a quo avrebbe omesso di valutare o comunque avrebbe illogicamente valutato la ragione addotta a giustificazione della violazione commessa, quando invece la sentenza impugnata ha preso in esame la deduzione difensiva e, considerato l’esito della visita medica compiuta al Pronto Soccorso, l’ha ritenuta, non irragionevolmente, pretestuosa;

dall’altro, perchè propongono una rivalutazione delle risultanze probatorie al fine di trame conclusioni opposte a quelle adottate dal giudice di merito, chiedendo a questa Corte di legittimità di esprimere un giudizio di fatto che non le compete.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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