Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-06-2011) 25-08-2011, n. 32885

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il difensore della parte offesa C.G. ricorre per cassazione contro il decreto sopra indicato, con cui il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lucca, in accoglimento della richiesta del P.M., dispose l’archiviazione del procedimento penale n. 4656/10 nei confronti di B.P. in relazione ai reati di cui all’art. 326 c.p., e D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 167. 2. Il ricorrente deduce violazione dell’art. 408 c.p.p., comma 3, e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, sulla sospensione dei termini nel periodo feriale.

Motivi della decisione

1. L’art. 408 c.p.p., comma 3, prevede il termine di dieci giorni per la presentazione dell’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., decorrente dalla data di notificazione dell’avviso di tale richiesta.

Il decreto di archiviazione, adottato anteriormente alla scadenza del termine, è nullo ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. c), e tale invalidità è deducibile con ricorso per cassazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c).

Poichè il predetto termine ha natura processuale, ad esso è applicabile la regola generale della sospensione durante il periodo feriale, prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, (Cass. n. 23668/2010, rv. 247416).

2. Risulta dagli atti che, a seguito di avviso della richiesta di archiviazione, datata 9 agosto e notificata il 24 agosto, il giudice per le indagini preliminari dispose l’archiviazione del procedimento in data 13 settembre 2010.

Giustamente, pertanto, il ricorrente lamenta la violazione del termine dei dieci giorni per la presentazione dell’opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, non avendo potuto beneficiare della sospensione feriale. Poichè l’avviso fu notificato durante il periodo feriale, il decorso del termine di cui all’art. 408 c.p.p., comma 3, sospeso fino al 15 settembre, iniziava a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

3. Il decreto deve, perciò, essere annullato con trasmissione degli atti al giudice di merito per il seguito.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Lucca per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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