Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-05-2011) 25-08-2011, n. 32830

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brescia, Sezione distaccata di Salò, ha dichiarato non doversi procedere per remissione di querela nei confronti di G.M. e J. J. in ordine al delitto di tentato furto nella camere di un albergo, commesso il 3 agosto 2008. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso al Corte d’appello di Brescia, il quale deduce violazione di legge per essere stato considerato procedibile a querela della p.o. il fatto contestato nel capo di imputazione come furto semplice, mentre la narrativa dell’imputazione rendeva già evidente che, al di là della espressa citazione delle aggravanti, si tratta di un furto aggravato ex art. 625 c.p., n. 6, per esser avvenuto in una struttura alberghiera. Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato quanto alla qualificazione del fatto contestato alle prevenute come delitto procedibile d’ufficio. Invero alle imputate era ascritta l’introduzione in una struttura alberghiera ed il tentativo di fare ingresso in alcune camere occupate dagli ospiti, all’evidente scopo di impossessarsi dei loro effetti personali.

Ritiene peraltro il Collegio che il fatto, per come esplicitato nell’imputazione, configuri non tanto l’ipotesi di furto aggravato ex art. 625 c.p., n. 6, quanto la violazione dell’art. 624 bis c.p.;

invero come ritiene condivisibile consolidata giurisprudenza (Sez. 2, sent. n. 653 del 17/3/1970, Rv. 116332, rie: Guerra) la circostanza aggravante prevista dall’art. 625 c.p., n. 6, (fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori negli alberghi) ricorre quando la sottrazione si riferisca al vero e proprio bagaglio del viaggiatore alloggiato in albergo (valige, borse, pacchi ecc.) e venga commessa negli ambienti dell’albergo di comune frequentazione o accesso, mentre il bagaglio si trova depositato, o in transito. La ragione logico giuridica di detta aggravante cessa quando il bagaglio è arrivato e viene depositato nella stanza, o nell’appartamento assegnato al cliente, perche allora, in caso di furto, insorge altra ragione di diversa aggravante che può essere, a seconda dei casi, quella dell’abuso di relazione di prestazione d’opera, o quella, come nel caso di specie, dell’introduzione in edificio destinato ad abitazione o quella del mezzo fraudolento o altra ancora. La sentenza impugnata dovrà quindi essere annullata con rinvio al giudice d’appello per il relativo giudizio.

Invero, il provvedimento impugnato non è stato emesso in fase predibattimentale, ma dopo il controllo da parte del giudice della regolare costituzione delle parti, con dichiarazione di contumacia delle imputate, e l’apertura del dibattimento.

Di conseguenza, l’impugnazione del Procuratore generale, che avrebbe avuto diritto di proporre appello, è da qualificarsi come ricorso per saltum ai sensi dell’art. 569 c.p.p., comma 1, avendone tutte le caratteristiche poichè lamenta unicamente violazione di legge.

Ne deriva che, annullato con rinvio il provvedimento impugnato, gli atti dovranno essere trasmessi a mente dell’art. 569 c.p.p., comma 4, al giudice di appello.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia per il relativo giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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