T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 21-09-2011, n. 7484 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – I ricorrenti sono ufficiali dell’Esercito italiano provenienti dai ruoli dei sottufficiali e nominati ufficiali in epoca successiva al 31 gennaio 1981.

Essi invocano (richiamando anche la sentenza della Corte costituzionale 1618 maggio 1989, n. 248) l’articolo 17 del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, e, in subordine, ne affermano l’illegittimità costituzionale in caso di una sua interpretazione in senso difforme dalla loro tesi.

I ricorrenti sostengono, in particolare, che l’Amministrazione ha negato loro il favorevole inquadramento stipendiale previsto dal citato articolo 17 ritenendo erroneamente che il beneficio non dovesse essere loro applicato perché essi non erano in servizio alla data del 1° febbraio 1981.

L’Amministrazione si è costituita per resistere, e in data 12/05/2011 ha depositato una memoria, eccependo l’infondatezza delle asserzioni in ricorso nonché, in via subordinata, la prescrizione quinquennale del preteso diritto.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 15 giugno 2011.

2. – I rilievi del ricorso sono infondati, e ciò consente di prescindere dall’eccezione di prescrizione.

L’art. 17 del decreto legge n. 283/1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 432/1981, prevedeva, nel testo vigente alla data di riferimento (la disposizione in esame, già oggetto di integrazioni e modifiche, nonché di pronunce della Corte costituzionale (v.: l’art. 5, del decreto legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 18 aprile 1986, n. 120; la sentenza della Corte costituzionale 418 marzo 1992, n. 105 e la sentenza della stessa Corte, invocata in ricorso, 1618 maggio 1989, n. 248) è stata poi abrogata dall’art. 2268, comma 1, n. 783), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), quanto segue:

"L’inquadramento nei livelli stipendiali di cui al precedente art. 16 è effettuato dal 1° febbraio 1981 sulla base degli anni di effettivo servizio militare comunque prestato anche anteriormente alla nomina ad ufficiale o a sottufficiale o a carabiniere, ivi compreso quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 30 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, alla data del 31 gennaio 1981.

Alla determinazione del nuovo stipendio si provvede come segue:

a) per il personale militare che alla data del 1° febbraio 1981 si trovi nel livello retributivo iniziale tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, l’attribuzione dello stipendio spettante avviene con il riconoscimento dell’intera anzianità di carriera nel livello di inquadramento. La eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio viene valutata ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio;

b) per il personale militare che alla data del 1° febbraio 1981 si trovi nel 2° livello retributivo tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, si determina lo stipendio relativo al periodo prestato nel livello inferiore nei modi di cui alla precedente lettera a). Si riporta detto stipendio nel livello di inquadramento dell’interessato attribuendo la classe o lo scatto immediatamente superiore e ai fini dell’ulteriore progressione economica si tiene conto dell’eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio non utilizzata nel livello di provenienza e del servizio prestato nel livello di inquadramento. La residua frazione di anzianità inferiore al biennio viene valutata ai fini del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio. Con gli stessi sopra indicati criteri si determina lo stipendio del personale militare inquadrato in livelli retributivi superiori a quello iniziale;

c) per il personale militare che abbia prestato servizio anche in carriere militari diverse da quella di appartenenza, detto servizio viene valutato con i criteri di cui al punto b).

Ai fini della determinazione dello stipendio di cui al precedente comma per il personale non proveniente da carriere militari inferiori, che alla data del 31 gennaio 1981 si trovi nel secondo livello retributivo o in altri a questo successivi tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, si considera livello iniziale il 5° per i sottufficiali ed il 7° per gli ufficiali.

A decorrere dal 1° febbraio 1981 gli scatti biennali di stipendio del 2,50 per cento di cui al terzo e quarto comma dell’art. 140 della L. 11 luglio 1980, n. 312, sono assorbiti".

Come rilevato nella memoria dell’Amministrazione (che richiama anche nutrita giurisprudenza in senso conforme) la disposizione invocata si riferisce espressamente e inequivocabilmente a una decorrenza dal 1 febbraio 1981, e dunque non poteva essere applicata con la più favorevole decorrenza asserita dai ricorrenti.

Né – come pure asserito in ricorso – contrasta con il principio costituzionale di eguaglianza un differenziato trattamento applicato alla medesima categoria di soggetti in momenti diversi nel tempo (v. tra le molte, le sentenze della Corte costituzionale n. 409 del 1998, n. 311 del 1995, n. 243 del 1993 e n. 504 del 1988); né è in sé arbitrario differenziare il criterio di valutazione dell’anzianità di servizio, considerandola diversamente nel momento del passaggio ad un nuovo regime retributivo e, successivamente, nell’ambito di tale nuovo regime, ispirato a diversi criteri di progressione retributiva (così, con riferimento ad analoga fattispecie, l’ordinanza della Corte costituzionale n. 177 del 10 /26 maggio 1999).

Quanto alla già citata sentenza della Corte costituzionale 1618 maggio 1989, n. 248 invocata in ricorso, essa ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 17 citato, terzo comma, nella parte in cui non considera, anche per gli ufficiali provenienti dalle carriere militari inferiori, ai fini della determinazione del trattamento economico, il settimo livello retributivo come base iniziale per la valutazione dell’anzianità pregressa, ma non ha affermato, in tema di decorrenza dei benefici, principi conformi alle asserzioni in ricorso.

3. – Quest’ultimo va dunque respinto.

Le spese, che il Collegio liquida in Euro 2500, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo e dell’articolo 91 del codice di procedura civile.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 2500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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